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Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 / 08 / 2004

Codice 25.3
D.D. 30 aprile 2004, n. 742

Autorizzazione idraulica n. 19/04 per lavori di sistemazione idraulica del rio Tepice in Comune di Chieri, nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Pino Torinese e Via Monti . 1 ° lotto

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Chieri ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettassi allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinali e trasversali della tratta d’alveo del corso d’acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione, i cui piani di appoggio dovranno essere posti alle quote previste dagli elaborati di progetto precedentemente richiamati;

3. le opere di difesa spondale dovranno essere risvoltate, ove necessario, per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte nell’esistente sponda, ovvero, opportunamente attestate e strutturalmente collegate in corrispondenza di eventuali manufatti esistenti e/o previsti in altri lotti di progetto; il paramento esterno delle difese dovrà essere, inoltre, raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. siano adeguatamente sistemati e protetti i settori di scavo di fondo alveo situati immediatamente a valle del muro in c.a. previsto in sponda sinistra tra le sezioni nn. 53-56 e a valle della scogliera in massi di cava prevista in sponda destra tra le sezioni nn. 28-31, provvedendo all’effettuazione del rinterro mediante materiale di idonea pezzatura opportunamente compattato al fine di prevenire l’insorgere di eventuali fenomeni di erosione e di scalzamento delle strutture di fondazione dei manufatti;

5. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota del piano campagna sistemato come da elaborati di progetto;

6. i massi costituenti sia la scogliera di difesa spondale, sia le platee previste a valle delle briglie selettive dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava di prestito; i massi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,80 mc. e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli; opportuni coefficienti di sicurezza;

7. la movimentazione ed l’asportazione del materiale d’alveo deve essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; gli stessi scavi/movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all’asse del torrente, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili); durante il corso dei lavori di disalveo è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiale che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare l’estrazione stessa;

8. il materiale litoide proveniente dal disalveo e dalla ricalibratura delle sezioni di deflusso (complessivamente 4750 m), dovrà essere depositato e sistemato nell’area di stoccaggio all’uopo individuata nell’elaborato progettuale di TAV. n. 8, corrispondente alla particella n. 57 del Foglio di mappa catastale n. 55 (così come dichiarato anche dal Comune di Chieri con nota in data 19/1/2004 prot. n. 1825);

9. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

10. il materiale legnoso prelevato dall’alveo, dovrà essere depositato in apposita area di stoccaggio lontana da zone soggette a dissesto idrogeologico, nel pieno rispetto dei criteri e delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 49-28011 del 02/08/1999 relativa ali’ approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;

11. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

12. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

13. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

14. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

15. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all’opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni, delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

18. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

19. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc);

20. dovrà essere richiesta, dai singoli proprietari, specifica autorizzazione idraulica a norma del R.D. 523/1904, mediante apposita istanza in bollo corredata dagli elaborati progettuali di rito da presentare al Settore scrivente, finalizzata al mantenimento e/o alla sistemazione e/o alla realizzazione dei manufatti di scarico individuati in sponda destra e sinistra negli elaborati grafici di progetto;

21. le opere previste nel I Lotto del progetto di sistemazione idraulica del Rio Tepice di cui alla presente autorizzazione idraulica n. 19/04, dovranno essere realizzate, in ogni caso, contestualmente ed in perfetto coordinamento esecutivo agli interventi di completamento previsti con il II° lotto di progetto, di cui all’istanza dell’Amministrazione Comunale di Chieri in data 15/12/2003 prot. n. 34680, per i quali è stata rilasciata specifica autorizzazione idraulica n. 20/04.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi. Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi