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Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 / 08 / 2004

Codice 25.4
D.D. 23 aprile 2004, n. 678

Ditta SETI S.r.l. - Genova (GE). Autorizzazione idraulica per il transito nell’alveo del Torrente Borbera in Comune di Albera Ligure (AL) e di Rocchetta Ligure (AL) in località Case dei Piani

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, la ditta SETI S.r.l., con sede in Genova (GE) Via Palestro n. 25/4, a transitare nell’alveo del torrente Borbera subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) il transito risulta vietato in caso di avversità atmosferiche e piena del corso d’acqua;

2) ad ultimazione lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

3) le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dal transito dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4) durante il transito non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5) la presente autorizzazione ha validità pari al tempo utile ad eseguire i lavori di “Consolidamento scarpata abitato e difesa spondale Torrente Borbera - Loc. Case dei Piani”; i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6) il committente dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite conformemente a quanto prescritto

7) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9) l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici , fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10) il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione temporanea del sedime demaniale. Con successivo atto verrà rilasciato l’eventuale provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione, ai sensi del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 e della L.R. 26/4/2000, n. 44.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi ai competenti Organi giurisdizionali.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno