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Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 / 08 / 2004

Codice 25.3
D.D. 19 aprile 2004, n. 644

Autorizzazione idraulica n. 3875 per la realizzazione di n. 3 attraversamenti in sub-alveo, con condotta in acciaio per acquedotto, dei rii Chiaretto, Arcolero e torrente Noce, i primi due nel Comune di Cumiana e il terzo nel Comune di Frossasco. Società richiedente: Acea Pinerolese Industriale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Acea Pinerolese Industriale, con sede legale in Via Vigone, 42, Pinerolo (TO), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistate da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle tubazioni in acciaio posate in sub-alveo ed in attraversamento dei rii Arcolero, Chiaretto e torrente Noce, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena. Dovrà essere verificata, altresì, la distanza tra la quota più depressa di fondo alveo e la generatrice superiore delle tubazioni che, nelle sezioni trasversale d’alveo interessate, dovrà essere, comunque, di almeno mt 1,00;

3. il materiale di risulta proveniente degli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buono regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze: è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione s’intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità delle tubazioni (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza d’eventuali variazioni dei profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento di ciascuno degli alvei interessati dai lavorio) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta delle tubazioni mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli alvei e delle sponde dei rispettivi corsi d’acqua, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere realizzate, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, etc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione dei sedimi demaniali per la realizzazione delle opere. Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale delle occupazioni delle aree demaniali in questione. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi