Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 / 08 / 2004

Codice 25.8
D.D. 19 aprile 2004, n. 625

Autorizzazione idraulica - pratica n. 1885 - ditta Ronza Caterina - costruzione di recinzione posta sul confine della proprietà in fregio alla roggia Bona in Comune di Asigliano Vercellese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici la ditta Ronza Caterina ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e l’e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati, mentre i materiali di risulta provenienti dagli scavi per la fondazione della recinzione non dovranno interessare l’alveo;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 30/4/2005. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore 00.1313 di Vercelli, a mezzo lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore del Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta Ronza Caterina dovrà inviare al Settore scrivente dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva la Ditta dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 8/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/6/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque che dovrà essere garantito a cura dell’istante anche in caso di crollo dell’opera realizzata;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale dei soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, ecc D.L. n. 490 del 29/10/1999 e L.R. n. 45 del 9/8/1989 in merito al vincolo idrogeologico).

Con il presente provvedimento sono autorizzati i lavori di costruzione recinzione posta sul confine della proprietà in fregio alla roggia Bona in Comune di Asigliano Vercellese, da realizzarsi su terreno di proprietà della Ditta richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine 60 giorni al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti