Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 / 08 / 2004
Codice 25.9
D.D. 10 marzo 2004, n. 392
Ditta Camping Orchidea S.n.c. Sig.ri/e Galli Patrizia e Gian Marco gestori del campeggio. Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di un muro in calcestruzzo antistante il mapp. 112 Fg. 1. N.C.T. Lago Maggiore - Comune di Baveno
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Che ai Sig.ri Galli Patrizia e Gian Marco nella qualità di gestori della società Camping Orchidea S.n.c. possa essere rilasciata lautorizzazione per la realizzazione di un muro in calcestruzzo antistante il mapp. 112 Fg. 1 N.C.T. del Lago Maggiore in Comune di Baveno;
Il muro dovrà essere posto nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato allistanza in questione che, debitamente vistato da questUfficio, viene restituito al richiedente, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1) il muro dovrà essere posto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dallesecuzione delle opere stesse;
2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dellopera in argomento, in particolare lintradosso della fondazione dovrà essere posta ad una profondità non minore di 1,50;
3) il Sig.ri Galli nella qualità di gestori della società Camping Orchidea S.n.c. sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta;
4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.6.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dellacqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.6.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero.
Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione dellopera di che trattasi.
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione Italo Svizzera, autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 490/1999 - vincolo paesaggistico -, alla Legge Regionale n° 45/1989 - vincolo idrogeologico, etc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole