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Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 / 08 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 50-13233

L.R. n. 27/94 - Criteri per la concessione di contributi regionali a sostegno degli interventi di “realizzazione di micro-nidi” di cui alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i.

A relazione dell’Assessore Cotto:

Vista la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha istituito il “fondo per gli asili nido”, finalizzato allo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia e ritenuto di utilizzare le risorse derivanti per la realizzazione degli interventi di cui trattasi;

vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n.1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” la quale all’art. 41 sostiene la famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento per ogni intervento riguardante l’educazione e lo sviluppo culturale;

preso atto che il predetto “fondo per gli asili nidi” è stato ripartito fra le varie Regioni nel modo seguente:

- con Decreto Ministeriale 11 ottobre 2002 per l’anno 2002;

- con Decreto Ministeriale 30 ottobre 2003 per l’anno 2003;

- contestualmente al riparto del “fondo nazionale delle Politiche Sociali”, di cui all’art. 59 della L. n. 449/1997, per l’anno 2004.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 28-9454 del 26 maggio 2003, successivamente modificata con Deliberazione G.R. n. 20-11930 del 8 marzo 2004, con la quale sono stati individuati i requisiti strutturali e gestionali per i “Micro-nidi”, definiti come servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini;

considerato che con D.G.R. n. 80-9710 del 16 giugno 2003 è stato promosso un bando di finanziamento volto alla realizzazione di micro-nidi, che è stato finanziato con le risorse statali degli anni 2002 e 2003 e con risorse proprie regionali;

ritenuto di dover riproporre l’iniziativa, in considerazione della notevole necessità di strutture rivolte alla prima infanzia di limitate dimensioni, quale quella del micro-nido, che trova particolare collocazione presso le scuole dell’infanzia esistenti (micro-nido integrato) o presso strutture educative comunali in disuso;

considerato che, in osservanza della Legge Regionale 25 luglio 1994, n. 27 - art. 4, per l’assegnazione di finanziamenti è necessario approvare preventivamente i criteri di assegnazione dei contributi medesimi;

preso atto di quanto riprodotto nell’Allegato A (Criteri per la concessione di contributi regionali a sostegno degli interventi di “realizzazione di micro-nidi” - anno 2004), ove sono illustrate le specifiche definizioni sia in relazione alle finalità previste dalla L. n. 448/2001 che in funzione delle procedure applicative;

vista la L.R. 27/94;

vista la L.R. 1/2004;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Di approvare i criteri per la concessione di contributi regionali a sostegno degli interventi di “realizzazione di micro-nidi”, di cui alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i., contenuti nell’allegato A alla presente deliberazione, parte integrante della medesima.

Di stabilire che le domande di contributo, debbano pervenire entro e non oltre il 29 ottobre 2004.

Di accantonare per il presente bando la somma di euro 1.549.329,62 disponibile al cap. 20480/2004 (acc. n. 101320).

Di dare atto che saranno destinate al presente bando le risorse derivanti dal trasferimento del “fondo nazionale asili nido anno 2004 - art. 70 L. 448/2001", nonché le risorse derivanti dalle economie di spesa del bando promosso, per l’anno 2003, con D.G.R. n. 80-9710 del 16 giugno 2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - MICRO-NIDI

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI “REALIZZAZIONE MICRO-NIDI ” - anno 2004

1 - Obiettivo

La Regione Piemonte, per venire incontro alla domanda proveniente dalle famiglie, ha promosso alcuni bandi di finanziamento negli anni passati rivolti alla conservazione e al potenziamento dei servizi di asilo nido comunale e alla realizzazione di una nuova rete di servizi per la prima infanzia denominata “micro-nidi”.

Sul territorio piemontese la “rete di servizi per la prima infanzia” è composta da:

1. asili nido tradizionali;

2. micro-nidi;

3. centri di custodia oraria o baby parking.

Gli asili nido hanno come riferimento la L.R. n. 3/73 e costituiscono la struttura portante dei servizi per la prima infanzia; la loro realizzazione risale agli anni ‘70-’80 e nella quasi totalità sono servizi comunali anche se negli ultimi anni sono sorti sul territorio piemontese asili a conduzione privata.

I micro-nidi sono servizi maggiormente flessibili, che trovano collocazione anche in ambito aziendale, con caratteristiche più ridotte rispetto agli asili-nido tradizionali e sono normati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-9454 del 26 maggio 2003 successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-11930 del 8 marzo 2004.

L’esperienza passata ha dimostrato l’alta necessità di strutture rivolte alla prima infanzia di limitate dimensioni quale quella del micro-nido che trova particolare collocazione presso le scuole dell’infanzia esistenti (micro-nido integrato) o presso strutture educative comunali in disuso.

In effetti il territorio piemontese essendo composto in maggioranza da piccoli Comuni necessita di incrementare i servizi destinati alla prima infanzia, in particolare quelli che non presentano le potenzialità necessarie per realizzare asili nido tradizionali.

Nel corso dell’anno 2003 è stata avviata la campagna di realizzazione dei micro-nidi attraverso l’uso di risorse regionali e del “fondo nazionale asili-nido” di cui all’art. 70 della L. n. 448/2001; ad oggi sono finanziati numerosi interventi che permetteranno nei prossimi anni l’aumento dei posti a disposizione di circa 1200 unità.

Con lo scopo di incrementare il numero di posti destinati ai bambini di età compresa fra 0 e 3 anni, s’intende rinnovare la campagna di realizzazione dei micro-nidi su scala regionale incentivando, in particolare, la loro collocazione presso le scuole dell’infanzia e continuando nell’operazione di recupero del patrimonio immobiliare esistente.

2 - Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi regionali:

a) Comuni, singoli o associati;

b) Comunità Montane e Comunità Collinari;

c) Enti gestori dei servizi socio assistenziali;

d) Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere;

e) Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

f) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e cooperative sociali, con sede legale nel territorio regionale, dal cui atto costitutivo si desuma lo svolgimento di attività dirette all’infanzia. L’Ente deve essere costituito da almeno un anno dalla data di approvazione del presente bando.

g) Enti assistenziali pubblici o privati, fondazioni e altri enti di carattere privato, dal cui atto costitutivo o dal cui statuto si desuma l’inesistenza di scopo di lucro, lo svolgimento di attività dirette all’infanzia, nonché la collocazione della sede legale dell’Ente nel territorio regionale. L’Ente deve essere costituito da almeno un anno dalla data di approvazione del presente bando.

I Beneficiari devono dimostrare di essere proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento (oppure dimostrare con certezza l’intenzione ad acquisire lo stesso) o di averne disponibilità almeno di durata equivalente al periodo di vincolo di destinazione d’uso di cui al successivo punto 7).

La disponibilità dovrà essere documentata obbligatoriamente nella forma scritta presentando copia dell’atto (comodato, convenzione, ecc.) debitamente registrato.

3 - Interventi ammessi a contributo

Sono ammessi a contributo i progetti che prevedono la realizzazione sul territorio piemontese di uno dei seguenti interventi:

1. realizzazione di un nuovo micro-nido;

2. potenziamento di strutture educative-scolastiche esistenti e funzionanti con l’inserimento di un micro-nido.

4 - Spese ammissibili

Il contributo viene concesso per la copertura delle seguenti voci di spesa:

- opere edili e impiantistiche occorrenti per la completa realizzazione degli interventi;

- arredi ed attrezzature necessarie per il funzionamento del servizio;

- le spese per le forniture di singoli elementi necessari a garantire la sicurezza degli impianti, la prevenzione incendi e il superamento delle barriere architettoniche;

- le eventuali spese per l’acquisto dell’immobile oggetto dell’intervento;

- le spese tecniche sostenute per la progettazione, il coordinamento e la direzione dei lavori;

- gli oneri accessori gravanti sulla stazione appaltante (IVA, verifiche tecniche dello stato di fatto, certificazioni, perizie, ecc.).

Qualora il soggetto richiedente il contributo sia assoggettato al regime IVA e possa quindi detrarre l’imposta, che non costituisce perciò un costo per il soggetto medesimo, il relativo ammontare non è ammesso a contributo.

In relazione al regime IVA da applicarsi, è, in ogni caso, richiesta una dichiarazione (da allegare all’istanza di contributo) rilasciata dal Legale rappresentante del soggetto richiedente che attesti il regime medesimo. In particolare occorre dichiarare se l’imposta costituisce un costo per l’Ente richiedente il contributo.

Non sono ammesse a contributo:

- istanze riferite esclusivamente alla fornitura di arredi ed attrezzature;

- le spese per lavori già eseguiti o in corso di realizzazione alla data di approvazione del presente provvedimento;

- istanze formulate su immobili oggetto del finanziamento di cui alla D.G.R. n. 80-9710 del 16 giugno 2003.

I contributi assegnati con il presente bando non sono cumulabili con altre forme di finanziamento o di agevolazioni finanziarie previste dalla Regione Piemonte.

5 - Entita’ del contributo

I contributi regionali per la realizzazione degli interventi, di cui al precedente punto 3), sono assegnati nella misura del 75% del costo totale dell’intervento, fino ad un costo massimo ammissibile a contributo:

a) per gli interventi che prevedono anche l’acquisto dell’immobile (edificio o terreno) necessario per la realizzazione del micro-nido - costo totale massimo riconosciuto euro 650.000

b) per tutti gli altri interventi - costo totale massimo riconosciuto euro 400.000.

Ferma restando la misura del 75% riferita al costo totale dell’intervento, per i soggetti di cui alle lett. f) e g) del precedente punto 2, il contributo massimo concedibile è fissato in euro 250.000.

6 - Criteri per l’assegnazione dei contributi

Le istanze verranno classificate secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse, calcolato con i seguenti criteri:

TIPOLOGIA INTERVENTO

[] Potenziamento di strutture educative-scolastiche esistenti e funzionanti con l’inserimento di un micro-nido (micro-nido integrato)     (punti 5)

[] Realizzazione di un nuovo micro-nido ristrutturando patrimonio pubblico esistente     (punti 3)

[] Realizzazione di un nuovo micro-nido prevedendo l’edificazione di un nuovo immobile o la ristrutturazione di un immobile non di proprietà pubblica     (punti 1)

VOLUME D’INVESTIMENTO

[] Costo totale dell’intervento minore o uguale a euro 100.000.     (punti 6)

[] Costo totale dell’intervento compreso tra euro 100.001 e euro 200.000     (punti 4)

[] Costo totale dell’intervento compreso tra euro 200.001 e euro 300.000     (punti 2)

[] Costo totale dell’intervento maggiore di euro 300.001     (punti 1)

COLLOCAZIONE TERRITORIALE
(situazioni non cumulabili; in presenza di interventi correlabili a più di un criterio, si può scegliere la condizione più favorevole)

[] Presidio localizzato in Comune, o in frazioni storicamente autonome, con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.     (punti 6)

[] Presidio localizzato in Comune appartenente ad una Comunità Collinare o una Comunità Montana.     (punti 4)

[] Presidio localizzato in Comune con popolazione compresa fra 2001 e 5000 abitanti     (punti 2)

[] Presidio localizzato in Comune con popolazione superiore a 5000 abitanti     (punti 1)

ULTERIORI ELEMENTI DI PRIORITÀ
(punteggio cumulabile)

[] Presidio localizzato in Comune privo di servizi autorizzati per la prima infanzia     (punti 3)

[] Presidio che verrà utilizzato da almeno 3 Comuni     (punti 5)
N.B. per consentire la valutazione di tale criterio, occorre allegare atti comprovanti l’impegno all’utilizzo del micro-nido da parte degli altri Comuni.

[] Intervento eseguito su un immobile localizzato in area a Centro Storico.     (punti 1)
N.B. Per consentire la valutazione di tale criterio, occorre allegare il certificato urbanistico, rilasciato dal comune, che comprovi l’inserimento in area a centro storico.

Ferma restando la valutazione dei progetti secondo i suesposti criteri, quelli aventi medesimo punteggio saranno collocati in graduatoria in ordine crescente d’importo contributivo.

Nel caso perduri una situazione di parità, le istanze verranno inserite in graduatoria in ordine decrescente in funzione dell’aumento della popolazione residente nel comune sede del presidio.

In ogni caso e indipendentemente dall’ordine di collocazione in graduatoria verrà finanziato almeno un progetto per ogni Provincia piemontese, qualora ne sia stata fatta richiesta.

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, la competente Direzione regionale “Politiche Sociali” verificherà l’effettiva necessità dell’intervento proposto, anche avvalendosi della consultazione dell’Ente gestore dei servizi socio-assistenziali, e tenendo conto di quanto previsto dalla programmazione regionale in materia.

7 - Vincolo di destinazione

Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo sono soggetti a vincolo di destinazione d’uso socio-assistenziale della durata di quindici anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori finanziati (in tal caso fa fede la data riportata sul verbale di consegna dei lavori finanziati).

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione, a favore della Regione Piemonte, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari del contributo.

La Giunta Regionale, su richiesta motivata del soggetto interessato, può autorizzare il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, previa restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari al 2 per cento dell’importo complessivo del contributo concesso per ciascun anno mancante al raggiungimento dei quindici anni di durata minima del vincolo.

La Giunta Regionale può autorizzare la variazione d’uso dell’immobile per lo svolgimento di servizi rivolti alla prima infanzia diversi dal micro-nido, previo parere favorevole dell’Amministrazione comunale, e senza la restituzione del contributo erogato.

8 - Procedura per la presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo dovranno essere consegnate o inoltrate via posta (in tal caso fa fede il timbro postale), entro e non oltre il 29 ottobre 2004 alla Regione Piemonte Assessorato alle Politiche Sociali, Direzione Politiche Sociali, C.so Stati Uniti 1 - 10128 Torino, corredate dalla seguente documentazione:

A) istanza di contributo, in carta legale per i soggetti di cui alla lett. g) del punto 2, corredata dalla fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore della stessa, contenente:

- la denominazione e la ragione sociale dell’ente richiedente il contributo;

- il numero di codice fiscale, partita iva e la data di costituzione dell’ente;

- gli estremi e il recapito della sede legale dell’ente con l’indicazione del Responsabile;

- la dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, che attesti il regime IVA da applicarsi all’ente richiedente. In particolare occorre dichiarare se l’imposta costituisce un costo per l’Ente richiedente il contributo;

- per le ONLUS copia del modello d’iscrizione all’anagrafe ONLUS di cui all’art.11 del D.Lgs. 460/97;

- gli estremi di iscrizione ad eventuali registri o albi regionali, nonché presso la CCIAA.

B) titolo comprovante la proprietà o la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento.

La disponibilità dovrà essere documentata obbligatoriamente nella forma scritta presentando copia dell’atto (comodato, convenzione, ecc.) debitamente registrato.

C) atto costitutivo dell’Ente proponente e statuto per i soggetti di cui alle lett. f) e g) del punto 2.

D) relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche organizzative e gestionali del presidio, contenente il punteggio derivante dall’applicazione dei criteri di selezione descritti al punto 6), e che descriva inoltre:

1) la necessità del servizio analizzando la richiesta del territorio in cui è previsto l’insediamento e verificando la presenza di servizi per la prima infanzia nei territori limitrofi;

2) per i soggetti di cui alle lett. f) e g) del punto 2), la descrizione dell’attività rivolta all’infanzia svolta nell’ultimo anno;

3) l’attività che s’intende svolgere nel presidio;

4) l’attività per l’infanzia che svolge l’ente richiedente il contributo;

5) i servizi offerti dalla struttura;

6) il numero di posti che verranno creati e la tipologia d’utenza (lattanti, divezzi);

7) il contesto in cui l’iniziativa verrà realizzata secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i;

8) il progetto organizzativo, gestionale e pedagogico del servizio;

9) la data presunta di avvio dell’attività.

E) progetto preliminare, ai sensi art. 16 L. 109/94 e s.m.i., composto da:

• relazione tecnica contenente:

- la descrizione dello stato di fatto dell’immobile o dell’area, nonché le destinazioni d’uso esistenti;

- la descrizione puntuale delle scelte progettuali, costruttive ed economiche sui materiali e sui lavori e la motivazione delle stesse;

- la dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, per i lavori oggetto della richiesta di contribuzione;

- la dimostrazione del rispetto degli indici stabiliti dalla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i. in tema di micro-nidi; in particolare occorre produrre tavola grafica identificativa di tutti i locali divisi per tipologia (spazi per: bambini - operatori - servizi generali) e relativa verifica analitica dimostrativa;

- la compatibilità dell’intervento e della tipologia di attività in relazione agli strumenti urbanistici comunali esistenti.

• documentazione fotografica che identifichi chiaramente l’immobile oggetto dell’intervento;

• calcolo sommario della spesa totale prevista, redatto da tecnico abilitato applicando il prezzario regionale in vigore o prezzi espressamente analizzati, nel caso di voci non contemplate nello stesso prezzario; tale elaborato dovrà contenere un Quadro Economico che identifichi tutte le spese accessorie ai lavori (es. spese tecniche, I.V.A, certificazioni, ecc.) e specificare chiaramente la fonte usata per la stima;

• (nel caso di acquisto dell’immobile) stima asseverata, ai sensi di legge, redatta da tecnico abilitato che identifichi la spesa d’acquisto dell’immobile oggetto dell’intervento;

• planimetria generale e schemi grafico-distributivi dell’immobile con indicazione delle opere in progetto.

F) atto formale di approvazione del progetto preliminare e del relativo piano finanziario; tale provvedimento dovrà comprovare la copertura della spesa totale prevista nel progetto alla luce della quota di contributo richiesta e calcolata secondo quanto indicato al punto 5).

Si precisa che è presa in considerazione una sola istanza per ogni immobile oggetto d’intervento.

La documentazione di cui alle lettere B) e C) potrà essere autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 riportando tutti gli elementi richiesti dal presente bando per la valutazione dell’istanza.

La Direzione competente si riserva la facoltà di richiedere, ai soggetti proponenti l’istanza di contributo, ulteriore documentazione integrativa o comprovante l’inesistenza di situazioni che determinino l’esclusione dalla concessione dei contributi previsti dal presente provvedimento.

9 - Modalita’ di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi

L’assegnazione dei contributi, in via preliminare, sarà disposta con Determinazione Dirigenziale ai sensi della L.R. n. 51/97 a favore delle istanze ritenute idonee.

E’ fatto divieto, a pena la revoca del contributo, al beneficiario di procedere nell’esecuzione dell’intervento dopo l’assegnazione in via preliminare del contributo senza aver ottenuto la concessione definitiva dello stesso.

I contributi regionali, riferiti agli interventi di cui al precedente punto 3) e quantificati secondo le modalità definite al punto 5), saranno concessi in via definitiva per ciascun beneficiario, con Determinazione Dirigenziale previa valutazione tecnica del progetto definitivo, redatto ai sensi della L. n. 109/94 e s.m.i., da trasmettere entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione delle risorse regionali, corredato da:

- permesso a costruire (o D.I.A.) e gli altri pareri tecnici previsti dalla legge;

- atto formale di approvazione del progetto definitivo dell’intervento con il relativo piano finanziario;

- atti comprovanti l’assunzione degli impegni di spesa correlati con la copertura finanziaria;

- parere favorevole del Comune nel caso di attivazione di micro-nido aziendale (D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i. - punto 7);

- crono-programma lavori che identifichi il tempo stimato per l’inizio dei lavori e il tempo stimato per la realizzazione dell’intervento.

La valutazione tecnico-amministrativa dei progetti definitivi consiste nella verifica di compatibilità del progetto stesso rispetto alle norme settoriali contenute nella D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i.

Contestualmente alla formale concessione del contributo verranno stabiliti i termini d’inizio e di ultimazione dei lavori in conformità alle previsioni del relativo Disciplinare tecnico-descrittivo e alla stima dei tempi necessari per l’inizio dell’intervento prodotta, dall’Ente beneficiario, a corredo del progetto definitivo.

L’erogazione dei contributi sarà disposta ai sensi dell’art. 11 della L.R. 21 marzo 1984 n. 18 e previa presentazione del certificato d’inizio lavori, entro 90 gg. dal termine per l’inizio lavori previsto nell’atto di concessione del contributo, nonché dell’atto di vincolo della destinazione d’uso di cui al punto 7).

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

* 1° RATA, pari al 30% del contributo concesso

- dichiarazione, con apposito atto formale, di accettazione delle condizioni stabilite dalla Determinazione di concessione del contributo regionale;

- indirizzo - n. partita I.V.A. - n. codice fiscale - estremi della Tesoreria e relativo numero conto corrente (bancario o postale con Cod. ABI e CAB ) - n. telefonico e nominativo al quale fare riferimento;

- atto di nomina del Direttore Lavori e del Coordinatore per l’esecuzione dell’intervento;

- contratto di appalto dei lavori, registrato ai sensi di legge. Il contratto d’appalto potrà essere unico o diviso in più lotti in base alle categorie di lavori previsti nel progetto. Il primo mandato sarà emesso solo allorquando il/i contratto/i trasmessi determineranno l’esecuzione di tutti i lavori previsti a progetto;

- (nel caso di acquisto dell’immobile) copia dell’atto di acquisto, registrato ai sensi di legge, dell’immobile oggetto dell’intervento.

* 2° RATA, pari al 30% del contributo concesso

- stato di avanzamento dei lavori, così come previsto dall’art. 168 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, emesso dal Direttore Lavori al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto e relativo Certificato di Pagamento.

* 3° RATA, pari al 30% del contributo concesso

- conto finale dei lavori, così come previsto dall’art. 173 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, emesso dal Direttore Lavori e corredato dalla relativa Relazione.

* 4° RATA, pari al 10% del contributo concesso

- certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione accompagnato dall’atto formale di nomina del Collaudatore o di incarico alla Direzione Lavori per la redazione del C.R.E;

- relazione sui rapporti fra Regione e ente finanziato che riassuma in maniere analitica tutte le spese sostenute per i lavori e in particolare tutte le somme a disposizione a carico dell’ente realizzatore, le quali dovranno essere legittimate indicando gli estremi delle fatture emesse;

- dichiarazione del Responsabile del procedimento che attesti la completa funzionalità dell’opera realizzata;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente beneficiario, che attesti che le fatture emesse per l’esecuzione dell’intervento non sono state utilizzate e né lo saranno in futuro per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri enti pubblici;

- copia dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata ai sensi della D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i.

Per i soggetti giuridicamente privati la documentazione contabile, necessaria per l’erogazione del contributo concesso, deve essere compilata utilizzando strumenti di conduzione e di contabilità in uso per i lavori pubblici, a dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto delle previsioni progettuali, ed a giustificazione delle spese effettivamente sostenute.

La concessione del contributo è subordinata alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto definitivo presentato e nel rispetto del costo totale stimato; pertanto, in caso di costi effettivi inferiori a quelli stimati, il contributo sarà rideterminato in diminuzione secondo i parametri indicati al precedente punto 5).

Nel caso in cui, durante l’esecuzione dei lavori si presenti la necessità di prevedere delle “varianti in corso d’opera”, sarà cura del beneficiario del contributo darne tempestiva notizia alla Direzione regionale competente, ferma restando, in caso di aumento di spesa, l’entità del contributo regionale concesso.

Il mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, comporta la decadenza del diritto al contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata, su istanza e per motivi non dipendenti dalla volontà del richiedente, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

10 - Ispezioni e controlli

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si rammenta che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella richiesta di contribuzione e ai fini della successiva liquidazione del contributo hanno valore di autocertificazione e, pertanto, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

L’Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e sopraluoghi, anche a campione, allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei progetti e il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione del contributo.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte o di non rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione del contributo, l’Amministrazione regionale provvederà a revocare il contributo medesimo.

Si procederà alla revoca del contributo in caso di mancata realizzazione dell’intervento o in caso di sostanziali modifiche, non opportunamente segnalate e positivamente valutate dalla Regione, rispetto al progetto approvato.

In caso di revoca del contributo concesso è fatto divieto al beneficiario, per il quinquennio successivo, di usufruire di contribuzioni erogate dall’Assessorato regionale alle Politiche Sociali per la stessa tipologia d’intervento.

11 - Trattamento dei dati e diffusione dell’iniziativa

Ai sensi del Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati riferiti ai soggetti partecipanti verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse al procedimento, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.

I dati personali comunicati sono utilizzati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica e sono raccolti presso la Direzione Politiche Sociali.

La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria.

Responsabile del trattamento dati personali è il Direttore regionale delle Politiche Sociali.

Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento alle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 196/2003.

I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata a diffondere la conoscenza dell’intervento finanziato, la partecipazione finanziaria della Regione.

12 - Dotazione finanziaria

Il presente bando troverà copertura economica con le risorse disponibili al cap. 20480, che attualmente presenta una disponibilità di euro 1.549.329,62, nonché con le risorse derivanti dal trasferimento del “fondo nazionale asili nido anno 2004 - art. 70 L. 448/2001".

Ulteriori risorse saranno recuperate dalle economie di spesa derivanti dal bando promosso, per l’anno 2003, con D.G.R. n. 80-9710 del 16 giugno 2003.

13 - Informazioni

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Direzione Politiche Sociali -C.so Stati Uniti 1 - 10128 Torino - tel. 011/4321546 - 011/4322945 - 011/4324132.

Il presente bando sarà consultabile sul sito internet regionale al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/bandi/index.htm

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n.241, si informa che il Responsabile del Procedimento relativo al presente bando è individuato nel Dirigente Responsabile del Progetto regionale “Una rete di servizi per l’infanzia”, Dott. Marco Musso.