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Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 / 08 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 30-13213

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Approvazione delle modalità di attuazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare le modalità di attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 contenente “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", così come individuate nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 contenente “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38" l’attuazione dei seguenti articoli del medesimo provvedimento deve essere intesa secondo quanto di seguito disposto.

Pertanto con riferimento a:

a) l’articolo 1, commi 1 e 2, si conferma, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 17 dell’8 luglio 1999, lettera b), la competenza dei Comuni al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e si definisce che, ai fini dell’applicazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte (Misure A e B) nonché per ogni altra necessità, ciascuna Provincia provveda a nominare una commissione per l’accertamento della capacità professionale degli imprenditori agricoli, così composta:

- un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

- un funzionario del settore/servizio dell’agricoltura della Provincia con la funzione di presiedere la Commissione stessa.

Il possesso della capacità professionale si considera comunque presunto qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l’imprenditore agricolo sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali o di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente;

- l’imprenditore abbia già esercitato, per un triennio anteriore alla domanda di riconoscimento del possesso del requisito, attività agricola come capo di azienda, coadiuvante famigliare o lavoratore agricolo.

b) l’articolo 1, comma 4, qualunque riferimento della legislazione vigente all’imprenditore agricolo a titolo principale s’intende riferito alla definizione di imprenditore agricolo professionale;

c) l’articolo 1, comma 4, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni tributarie a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, si riconfermano, per il calcolo delle giornate lavorative necessarie per la conduzione del fondo, le tabelle ettaro/coltura espresse in giornate convenzionali ad uso rilascio di certificazioni piccola proprietà contadina ai sensi delle leggi nn. 604/54 e 36/77, così come approvate con Determinazione della Direzione Territorio Rurale n. 93 del 29.06.2000 “Nuova tabella per il calcolo delle giornate convenzionali ad uso rilascio certificazione PPC ai sensi delle leggi nn. 604/54 e 36/77";

d) l’articolo 7, comma 1, spetta alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio il rilascio della certificazione, su documentata istanza del richiedente, attestante il raggiungimento del livello minimo di redditività aziendale determinato ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale regionale previsto dai regolamenti CE nn. 1257/1999 e 1260/1999, e successive modificazioni.

La relativa modulistica può essere predisposta da ciascuna Amministrazione provinciale apportando gli adattamenti finalizzati anche alla conoscenza dell’ampiezza aziendale, a quella approvata nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale.