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Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 / 08 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2004, n. 14-13118

D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie (art. 20, L.r. 4 settembre 1996, n. 70). Sentenza TAR Piemonte n. 1180/04. Adempimenti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l’allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004, concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie (art. 20, l.r. 4 settembre 1996, n. 70), integrato con D.G.R. n. 48-12144 del 30.03.2004, come segue:

7. L’art. 14 comma 6 è così sostituito:

“6. La vigilanza venatoria all’interno delle A.F.V. è esercitata, oltre che dai soggetti di cui all’art. 51 comma 1 lett. a), b) e d) della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70, anche dalle guardie giurate volontarie appartenenti ad associazioni venatorie, agricole e ambientaliste con il coordinamento della Provincia, come previsto dall’art. 27 comma 7 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall’art. 51 comma 4 della L.r. 70/96.”

8. L’art. 15 comma 4 è così sostituito:

“4. Per gli ungulati, il piano di prelievo, predisposto secondo le indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale, deve essere presentato annualmente entro il 30 giugno e deve contenere una ripartizione dei soggetti di ciascuna specie per classi di età e per sesso ed una proposta di periodi e giornate di caccia, nel rispetto del calendario venatorio e delle eventuali variazioni autorizzate. Il direttore-concessionario può predisporre appostamenti per l’osservazione, il censimento e il prelievo in sicurezza degli ungulati; tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L. 157/92.”

9. L’art. 30 comma 2 è così sostituito:

“2. La vigilanza venatoria all’interno delle A.A.T.V. è esercitata, oltre che dai soggetti di cui all’art. 51 comma 1 lett. a), b) e d) della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70, anche dalle guardie giurate volontarie appartenenti ad associazioni venatorie, agricole e ambientaliste con il coordinamento della Provincia, come previsto dall’art. 27 comma 7 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall’art. 51 comma 4 della L.r. 70/96.”

10. L’art. 31 comma 5 è così sostituito:

“5. Per gli ungulati, il piano di prelievo, predisposto secondo le indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale, deve essere presentato annualmente entro il 30 giugno e deve contenere una ripartizione dei soggetti di ciascuna specie per classi di età e per sesso ed una proposta di periodi e giornate di caccia, nel rispetto del calendario venatorio e delle eventuali variazioni autorizzate. Il direttore-concessionario può predisporre appostamenti per l’osservazione, il censimento e il prelievo in sicurezza degli ungulati; tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L. 157/92.”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del Regolamento n. 8/R/2002.

(omissis)