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Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 / 08 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2004, n. 13-13117

D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie (art. 20, l.r. 4 settembre 1996, n. 70). Modifiche

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l’allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004, concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie (art. 20, l.r. 4 settembre 1996, n. 70), integrato con D.G.R. n. 48-12144 del 30.03.2004, come segue:

1. L’art. 14 comma 4 è così sostituito:

“4. Il nominativo degli addetti alla vigilanza deve essere comunicato alla Direzione competente della Regione e della Provincia.”

2. L’art. 16 comma 3 è abrogato.

3. L’art. 16 comma 5 è così sostituito:

“5. Il direttore-concessionario provvede, nel rispetto della normativa vigente, ad attuare tutte le iniziative utili finalizzate al controllo delle specie di fauna selvatica causa di danni alla produzione agricola, con particolare riferimento alla specie cinghiale.”

4. L’articolo 28 comma 5 è così sostituito:

“5. Nel caso di revoca, mancato rinnovo o rinuncia alla concessione il territorio dell’A.A.T.V. viene destinato alla gestione programmata della caccia, salvo diversa destinazione del piano faunistico-venatorio regionale, ed è soggetto a divieto di caccia sino alla scadenza del piano faunistico-venatorio provinciale.”

5. L’art. 30 comma 1 è così sostituito:

“1. La vigilanza nelle A.A.T.V. deve essere esercitata dal concessionario, tramite almeno una guardia giurata anche volontaria il cui nominativo deve essere comunicato alla Direzione competente della Regione e della Provincia.”

6. L’art. 32 comma 5 è così sostituito:

“5. Il direttore-concessionario provvede, nel rispetto della normativa vigente, ad attuare tutte le iniziative utili finalizzate al controllo delle specie di fauna selvatica causa di danni alla produzione agricola, con particolare riferimento alla specie cinghiale.”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del Regolamento n. 8/R/2002.

(omissis)