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Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004
Codice 22.1
D.D. 20 maggio 2004, n. 105
L.R. 2.11.1982 n. 32 - Articolo 35: Raccolta a fini scientifici e didattici. Autorizzazione alla raccolta e detenzione di esemplari di chiocciole a favore della Associazione Primo Centro di Elicicoltura. a favore del Sig. Gentile Guido
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare ai sensi dellarticolo 35 della L.R. 2.11.82 n. 32 il Signor Gentile Guido (omissis) alla raccolta di esemplari delle specie di chiocciole Helix Pomata.
Lattività è consentita sul territorio della Provincia di Cuneo per un periodo di ricerca della durata fino al 31 dicembre del corrente anno, in deroga a quanto previsto dallarticolo 28 della L.R. 2.11.82 n. 32.
Lautorizzazione, rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata allattuazione del Progetto Genoma in collaborazione con lUniversità La Sapienza di Roma, progetto finanziato dalla Regione Piemonte Assessorato allAgricoltura.
- Sono espressamente escluse dalla presente autorizzazione le specie di cui allart. 1 Legge 7.2.1992 n. 150, così come modificata ed integrata dal D.L. 12.1.1993 n. 2, convertito dalla Legge 13.3.1993 n. 59.
La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio sopracitato non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela; nelleventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.
Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino