Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004
Codice 21.2
D.D. 11 maggio 2004, n. 233
L.R.14.03.03 N°4 Modifiche alla l.r.15.04.85 n°31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla l.r. 31.08.79 n°54 (Disciplina dei complessi ricettivi allaperto): approvazione delle Note esplicative in merito allapplicazione della l.r.14.03.03 n. 4
Vista la l.r.14.03.03 n°4 Modifiche alla l.r.15.04.85 n°31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla l.r.31/08/79, n°54 (Disciplina dei complessi ricettivi allaperto);
Visto lart.2 della l.r. 14.03.03 n°4 il quale dispone che le attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale organizzate da associazioni ed enti senza fine di lucro possano essere svolte in case-vacanza per giovani fino a 29 anni per periodi non superiori a 20 giorni;
Visto lart.4 della l.r.14.03.03 n°4 il quale dispone che gli enti e le associazioni senza fine di lucro possano organizzare campeggi fissi utilizzando strutture mobili per periodi non superiori a venti giorni per svolgere attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale rivolte ai giovani fino ai 29 anni;
Visto lo stesso art.4 della l.r.14.03.03 n°4 che comprende inoltre la possibilità, per enti e associazioni senza scopo di lucro, di organizzare campeggi itineranti che prevedano di massima spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima località non superiori alle 24 ore;
Considerato che le case-vacanza, a norma di legge, sono del tutto assimilabili alle case per ferie contemplate al Titolo II, art.2 della l.r.31/85 e si caratterizzano per la temporaneità, letà giovanile dei fruitori, le condizioni minime per il loro utilizzo e la semplificazione delliter autorizzativo per lavvio dellattività ricettiva;
Considerato che sia i campeggi autorganizzati temporanei educativo-didattici, sia i campeggi itineranti, sono caratterizzati oltre che dalla temporaneità, dalla semplificazione del relativo iter autorizzativo;
Preso Atto che, in fase di primo avvio della legge sono sorti alcuni problemi di applicazione e che pertanto, al fine di escludere errate interpretazioni della disciplina, si rende necessario fornire precisazioni circa la corretta applicazione delle norme della l.r.14.03.03 n°4;
Ritenuto che, al fine di una più chiara comprensione di quanto oggi previsto dalla normativa regionale vigente in materia di ricettività, sia utile dettagliare secondo specifici schemi descrittivi le caratteristiche proprie delle diverse tipologie ricettive contemplate dalle seguenti leggi: l.r. 15.04.85 n°31; l.r.31.08.79 n°54; l.r.22.09.02 n°22;
Ritenuto che sia necessario altresì chiarire la differenza tra ricettività turistico-alberghiera ed extralberghiera da un lato e presidi residenziali di assistenza sociale e centri di vacanza per minori dallaltro;
Sentita la Direzione Politiche Sociali per quanto concerne lapplicazione della normativa che disciplina i servizi di vacanza per minori di cui alla l.r. 08.01.2004 n°1 - artt.26 e 54;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visti gli artt.3 e 16 del D.lgs. n°165/2001;
Visto lart.23 della l.r.51/97;
determina
Di approvare le Note esplicative in merito allapplicazione della l.r. 14.03.03 n. 4 di cui allallegato A parte integrante della presente determinazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart.65 dello Statuto e art. 16 del D.P.G.R. n°8/R/2002.
Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli