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Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004

Codice 21.2
D.D. 11 maggio 2004, n. 233

L.R.14.03.03 N°4 “Modifiche alla l.r.15.04.85 n°31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla l.r. 31.08.79 n°54 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto): approvazione delle “Note esplicative in merito all’applicazione della l.r.14.03.03 n. 4”

Vista la l.r.14.03.03 n°4 “Modifiche alla l.r.15.04.85 n°31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla l.r.31/08/79, n°54 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto);

Visto l’art.2 della l.r. 14.03.03 n°4 il quale dispone che le attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale organizzate da associazioni ed enti senza fine di lucro possano essere svolte in case-vacanza per giovani fino a 29 anni per periodi non superiori a 20 giorni;

Visto l’art.4 della l.r.14.03.03 n°4 il quale dispone che gli enti e le associazioni senza fine di lucro possano organizzare campeggi fissi utilizzando strutture mobili per periodi non superiori a venti giorni per svolgere attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale rivolte ai giovani fino ai 29 anni;

Visto lo stesso art.4 della l.r.14.03.03 n°4 che comprende inoltre la possibilità, per enti e associazioni senza scopo di lucro, di organizzare campeggi itineranti che prevedano di massima spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima località non superiori alle 24 ore;

Considerato che le case-vacanza, a norma di legge, sono del tutto assimilabili alle case per ferie contemplate al Titolo II, art.2 della l.r.31/85 e si caratterizzano per la temporaneità, l’età giovanile dei fruitori, le condizioni minime per il loro utilizzo e la semplificazione dell’iter autorizzativo per l’avvio dell’attività ricettiva;

Considerato che sia i campeggi autorganizzati temporanei educativo-didattici, sia i campeggi itineranti, sono caratterizzati oltre che dalla temporaneità, dalla semplificazione del relativo iter autorizzativo;

Preso Atto che, in fase di primo avvio della legge sono sorti alcuni problemi di applicazione e che pertanto, al fine di escludere errate interpretazioni della disciplina, si rende necessario fornire precisazioni circa la corretta applicazione delle norme della l.r.14.03.03 n°4;

Ritenuto che, al fine di una più chiara comprensione di quanto oggi previsto dalla normativa regionale vigente in materia di ricettività, sia utile dettagliare secondo specifici schemi descrittivi le caratteristiche proprie delle diverse tipologie ricettive contemplate dalle seguenti leggi: l.r. 15.04.85 n°31; l.r.31.08.79 n°54; l.r.22.09.02 n°22;

Ritenuto che sia necessario altresì chiarire la differenza tra ricettività turistico-alberghiera ed extralberghiera da un lato e presidi residenziali di assistenza sociale e centri di vacanza per minori dall’altro;

Sentita la Direzione Politiche Sociali per quanto concerne l’applicazione della normativa che disciplina i servizi di vacanza per minori di cui alla l.r. 08.01.2004 n°1 - artt.26 e 54;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visti gli artt.3 e 16 del D.lgs. n°165/2001;

Visto l’art.23 della l.r.51/97;

determina

Di approvare le “Note esplicative in merito all’applicazione della l.r. 14.03.03 n. 4” di cui all’allegato A parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto e art. 16 del D.P.G.R. n°8/R/2002.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli

Allegato