Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004

Codice 26.4
D.D. 28 luglio 2004, n. 388

Legge Regionale 6 ottobre 2003, n. 24; provvedimenti gestionali ed approvazione della modulistica in ordine alle modalità di rimborso di cui di cui all’art.4 della Legge medesima

Con Legge Regionale 6 ottobre 2003, n. 24 la Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare l’ambiente e di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la litoranea S.S. 33, e contemporaneamente al fine di ridurre i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalita’ gomma, ha stabilito di attuare una deviazione dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci dalla S.S. 33 alla autostrada A/26 lungo le tratte Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero, nei due sensi di marcia.

In data 1 giugno 2004 il Ministero Infrastrutture e Trasporti, la Regione Piemonte, la societa’ concessionaria dell’autostrada A/26 e le associazioni degli autotrasportatori hanno siglato il protocollo d’intesa previsto dall’art. 3 della Legge succitata per dare corso all’intervento di che trattasi e che riveste carattere di sperimentazione.

Tale protocollo d’intesa ha previsto in particolare che:

A ) la Regione Piemonte, la societa’ concessionaria dell’autostrada A/26 e le associazioni degli autotrasportatori concordano sull’iniziare la sperimentazione del dirottamento degli automezzi di oltre 7,5 tonnellate a tre o più assi utilizzati sia per il trasporto in conto terzi che per quello in conto proprio dalla litoranea S.S. 33 alla autostrada A/26 lungo le tratte Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero, nei due sensi di marcia per l’intero arco giornaliero nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 12 settembre 2004;

B ) la società Autostrade per l’Italia, concessionaria della A 26 e successivamente denominata ASPI, applicherà limitatamente al mese di luglio 2004 una riduzione del 20% del pedaggio agli autoveicoli corrispondenti alle classi 3),4) e 5) che utilizzino sistemi di pagamento Telepass;

C ) la Regione Piemonte, entro i limiti di spesa di cui all’art.5 della citata L.R. n°24, si accolla per il periodo della sperimentazione l’onere economico del 40% dei pedaggi autostradali relativi ai veicoli in argomento: gli autotrasportatori che utilizzeranno sistemi di pagamento Telepass, si vedranno fatturata da ASPI la restante parte (pari pertanto al 40% del pedaggio nel mese di luglio 2004 ed al 60% del pedaggio nella restante parte del periodo di sperimentazione); gli autotrasportatori che utilizzeranno sistemi di pagamento differenti dal Telepass (contante, bancomat, carte di credito, viacard etc.) avranno cura di fare pervenire ai preposti uffici regionali le richieste di rimborso del 40% dell’importo del pedaggio, corredandole con le ricevute dei pagamenti effettuati ed indicando il numero di targa dei veicoli interessati;

Per quanto sopra riportato e nel rispetto dell’art.4 comma 2 della L.R. n°24/2003, i competenti Uffici della Regione Piemonte liquideranno alla società concessionaria della A26 il 40% del pedaggio dovuto dagli autotrasportatori che utilizzino sistemi di pagamento Telepass, il tutto come disciplinato da apposita convenzione con ASPI, mentre nel caso degli altri sistemi di pagamento del pedaggio liquideranno ai diretti interessati che ne faranno richiesta il 40% del costo del pedaggio sostenuto.

La Giunta Regionale, ai sensi dell’art.4 della L.R. n°24/2003, ha approvato con Deliberazione n°27-12998 del 12/7/2004 le modalità operative e gestionali dell’intervento previsto con protocollo d’intesa di cui all’art.3 della Legge Regionale 6 ottobre 2003, n. 24, nonchè delle modalità di rimborso di cui all’art.4 della Legge medesima; in particolare, la succitata D.G.R. prevede che il limite di spesa di euro 155.000,00 previsto all’art.5 della L.R. n°24/2003, quale contributo della Regione Piemonte pari al 40% del pedaggio autostradale dovuto dagli autotrasportatori per l’intervento di che trattasi sia ripartito, durante il periodo della sperimentazione, così come segue: il 90% per i rimborsi a favore degli autotrasportatori che utilizzeranno sistemi di pagamento Telepass, con riduzione del pedaggio operata da ASPI direttamente al passaggio al casello; il restante 10% per i rimborsi a favore degli autotrasportatori che utilizzeranno altri sistemi di pagamento del pedaggio autostradale e faranno richiesta di rimborso alla Regione Piemonte; in caso di eventuale raggiungimento del limite di spesa del soprammenzionato 90% e di conseguente interruzione, da parte di ASPI, della riduzione del pedaggio operata in automatico al casello autostradale, gli autotrasportatori che utilizzeranno il telepass potranno, al pari di coloro i quali utilizzano gli altri sistemi di pagamento, essere ammessi a forma di rimborso, sempre all’interno del 10% dell’importo di cui all’art.5 della L.R. n°24/2003, dietro richiesta dell’interessato; a consuntivo sarà possibile compensare, tra le differenti forme di pagamento ammesse a contributo, eventuali economie di spesa che si dovessero verificare nell’ambito della sperimentazione;

Con medesima D.G.R. n°27-12998 del 12/7/2004 è stata demandata al Dirigente del Settore competente l’adozione dei conseguenti provvedimenti gestionali, inclusa la predisposizione della modulistica che dovrà essere utilizzata dagli interessati per le richieste di rimborso alla Regione Piemonte;

E’ necessario pertanto adottare gli opportuni provvedimenti gestionali ed approvare la modulistica da utilizzarsi da parte degli interessati per la richiesta alla Regione del contributo pari al 40% del pedaggio, in particolare da parte degli autotrasportatori che utilizzino sistemi di pagamento diversi dal Telepass (contante, bancomat, carte di credito, viacard etc.).

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n°24/2003

Visto il protocollo di intesa in data 1/6/2004, approvato con D.G.R. n°13-12729 del 14/6/2004.

Vista la D.G.R. n°27-12998 del 12/7/2004

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

determina

1) di approvare lo “Schema di domanda”, da utilizzarsi da parte degli interessati per la richiesta di contributo regionale, e lo “Schema di autocertificazione”, contenente dichiarazione in merito ai requisiti del richiedente, da unire obbligatoriamente all’istanza di contributo e da corredare con gli attestati di transito in originale, rilasciati al casello autostradale da Autostrade per l’Italia S.p.A., società concessionaria della A 26;

2) di allegare alla presente Determinazione, come parte integrante e sostanziale della stessa, lo “Schema di domanda” e lo “Schema di autocertificazione”, rispettivamente come allegato 1 ed allegato 2;

3) di stabilire che non potranno essere esaminate le richieste di contributo che perverranno prive degli attestati di transito in originale, che sarà cura degli interessati farsi rilasciare al casello autostradale da Autostrade per l’Italia S.p.A.;

4) di dare atto che le liquidazioni dei rimborsi del 40% del pedaggio autostradale avverranno entro il limite di spesa di cui all’art.5 della citata L.R. n°24/2003, pari ad Euro 155.000,00 seguendo i criteri stabiliti con D.G.R. n°27-12998 del 12/7/2004, che qui si intendono espressamente richiamati come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5) Di dare atto che, oltre a quanto previsto con D.G.R. n°27-12998 del 12/7/2004, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati dichiarati dai richiedenti saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’istruttoria delle istanze e per le finalità strettamente connesse al procedimento, incluso eventuali controlli a campione; il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli Uffici. Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.65 dello Statuto e dell’art.8 della L.R. 08.09.1997 n.51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti

Allegato