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Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004

Codice 21.5
D.D. 6 aprile 2004, n. 151

Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 16 e Legge Regionale 16 maggio 1980, n. 47. Autorizzazione alla Società ABF Leasing S.p.A., in qualità di legale rappresentante della Ditta GI.VAL S.n.c., ai lavori in variante alla CE 34/02 e 51/02 per il completamento dell’immobile ad uso commerciale, nel Comune di Dormelletto, nella Riserva Naturale Speciale dei Canneti di Dormelletto

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell’art. 11, comma 3, punto 2) della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, la Società ABF Leasing S.p.A., in qualità di legale rappresentante della Ditta GI.VAL S.n.c., all’esecuzione dei lavori in variante alle CE 34/02 e 51/02 per il completamento dell’immobile ad uso commerciale, situato in Corso Cavour 123 nel Comune di Dormelletto, nella Riserva naturale Speciale dei Canneti di Dormelletto, alle seguenti condizioni.

1. I materiali di tamponamento e di rivestimento della struttura devono essere opachi (preferibilmente mattoni), in modo tale da non recare disturbo all’avifauna, che rappresenta uno degli elementi da tutelare nell’area protetta e compatibili con l’intorno ambientale; al fine di ridurre l’impatto ambientale del notevole volume della struttura, questa dovrà essere mascherata da essenze locali sempreverdi da individuare con il supporto dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve del Lago Maggiore, disposte ad opportuna distanza dal perimetro dell’edificio sia per la sua sicurezza sia per la percezione visiva su tutti i fronti.

2. Che lo smaltimento delle acque e dei rifiuti solidi deve essere previsto secondo le direttive delle leggi di settore.

3. La progettazione e l’esecuzione dei lavori relativi alle pertinenze dell’edificio, riguardanti gli accessi e le aree a parcheggio, devono essere eseguiti in modo da salvaguardare la presenza della vegetazione propria della Riserva, previo parere e assistenza dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve del Lago Maggiore.

4. I materiali e le tecniche di messa in opera non devono impermeabilizzare il terreno.

5. L’intervento non è soggetto a valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 in quanto non è tale da comportare Incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria (IT1150004)

E’ fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi