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Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004

Codice 21.5
D.D. 4 marzo 2004, n. 101

Legge regionale 17 novembre 1983, n. 22, “Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo di aree di elevato interesse botanico”. Modalità di verifica dei lavori ammessi al finanziamento e della loro rendicontazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

I lavori e le attività realizzati con risorse assegnate dalla Regione Piemonte per lo sviluppo del Programma relativo alle Aree di interesse botanico di cui alla legge regionale 17 novembre 1983, n. 22, sono rendicontati dai soggetti pubblici e privati beneficiari secondo le seguenti modalità:

Redazione del “Certificato di regolare esecuzione” da parte di un tecnico abilitato ed iscritto ad un albo professionale, che documenti l’iter tenico-amministrativo dei lavori effettuati, certifichi la loro esecuzione a regola d’arte ed i costi liquidati.

- Il Certificato deve essere conforme agli schemi previsti per i Lavori Pubblici ai sensi dell’articolo 208 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 e deve pervenire al Settore Regionale competente entro la data prevista dalle specifiche Convenzioni.

- Il Certificato deve descrivere:

- il progetto;

- il finanziamento;

- le modalità di affidamento dei lavori (impresa, cottimo, esecuzione diretta in economia, ecc.)

- il periodo di esecuzione;

- le modalità esecutive;

- le eventuali varianti in corso d’opera

- i risultati ottenuti e la regolarità esecutiva;

- il rendiconto finale di spesa che può risultare da computi metrici estimativi dello stesso tecnico certificatore e/o da regolari fatture fiscali.

Il beneficiario, previo appuntamento, deve consentire l’accesso ai luoghi dove si realizza l’intervento ai funzionari del Settore Regionale competente od a loro delegati.

Il Beneficiario deve comunicare alla Regione ogni modifica e/o variante che si intenda apportare al progetto ammesso al finanziamento; la loro esecuzione è subordinata all’assenso da parte della struttura regionale competente.

II finanziamento concesso può essere revocato e dovrà essere restituito al verificarsi delle seguenti circostanze:

- qualora gli interventi realizzati si discostino significativamente per tipologia e destinazione d’uso da quelli ammessi al finanziamento;

qualora i controlli evidenzino l’incoerenza degli impegni assunti e la non veridicità delle dichiarazioni rese;

- qualora gli interventi risultino realizzati in difformità o in violazione di norme di legge, di regolamenti comunitari o di prescrizioni contenute in atti autorizzatori o di provvedimenti amministrativi.

Le condizioni precisate con la presente Determinazione sono applicabili a tutti gli interventi ammessi al finanziamento ai sensi della legge regionale 17 novembre 1983, n. 22.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Ila Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi