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Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004

Comunicato della Commissione Consultiva per le Nomine

Sostituzione di soggetti nominati in diversi organismi (art. 10 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39) - Scadenza per la presentazione delle candidature: 3 settembre 2004

Richiamata integralmente la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;

Visto l’articolo 10, 1° comma, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;

Preso atto che si sono verificati casi di persone che sono cessate dall’incarico per dimissioni, incompatibilità o altra causa e, in particolare:

- Compagnia di San Paolo Consiglio Generale - signor Luigi Terzoli nominato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 357 del 15.04.2004;

Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 40/2000 (Sospensione del periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997 n. 42) il quale dispone che, qualora il Consiglio regionale debba procedere a nomine, proposte di nomine e conferme che rivestano il carattere di indifferibilità ed urgenza, non si applicano le disposizioni dell’articolo 1 della medesima legge relative alla sospensione dei termini nel periodo feriale;

Verificatisi i presupposti di indifferibilità ed urgenza per procedere alla designazione in oggetto;

Il Consiglio regionale deve procede alla seguente sostituzione:

Ente

Nomine da effettuare

Organo competente ad effettuare la nomina

Titolare del potere di designazione

Requisiti e condizioni di incompatibi-lità

Compensi

Compagnia di San Paolo Consiglio Generale (Art. 8 - 1° comma lettera b) dello Statuto)

1 componente

 

Consiglio Regionale

Art. 6, Statuto della Compagnia in calce riportato

Art. 9, comma 4 dello Statuto

In considerazione della particolarità della procedura, dovuta al verificarsi dei presupposti di indifferibilità ed urgenza, si comunica che saranno tenute valide le candidature presentate in risposta al precedente bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 5 febbraio 2004.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, devono rivolgere apposita domanda al Presidente del Consiglio regionale - (Via Alfieri 15 - 10121 Torino), corredata dal curriculum vitae, contenente, a pena di irricevibilità:

a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;

b) titoli di studio e requisiti specifici;

c) attività lavorative ed esperienze svolte;

d) cariche elettive, e non, ricoperte;

e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l’impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (come modificata dalle leggi n. 16/1992 e n. 475/1999, abrogate dall’art. 274 del D.lgs n. 267/2000, fatte salve le disposizioni previste per gli amministratori regionali e qualsiasi incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina sia di competenza del Consiglio regionale).

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 l’istanza di candidatura deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed Organi Istituzionali Interni, ovvero sottoscritta e presentata a mezzo posta (celere) o via fax al numero 011/5757446, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, entro il 3 settembre 2004.

Nel caso di invio a mezzo posta, considerata l’urgenza della procedura, è richiesto l’invio tramite posta celere.

Si fa presente inoltre che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (ex art. 76 D.P.R. 445/2000).

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, i dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte.

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l’Ufficio Nomine o nel sito: http://www.consiglioregionale.piemonte.it/ alla sezione Altre Commissioni/Commissione consultiva per le Nomine/Comunicati.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed Organi Istituzionali Interni - Ufficio Nomine, ai numeri: 011 - 5757498, 5757221, 5757239, 5757476, 5757332.

Nota:

Articolo 6, Statuto della Compagnia

Titolo II Organi della Compagnia

Articolo 6

1. Sono organi della Compagnia:

a) il Presidente;

b) il Consiglio Generale;

c) il Comitato di Gestione;

d) il Collegio dei Revisori;

e) il Segretario Generale.

2. I componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo della Compagnia devono essere scelti fra persone che:

a) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.144 e successive modificazioni;

b) non siano incorse in una delle situazioni impeditive e non versino nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche, rispettivamente previste dall’art.4 e dall’art.6 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;

c) siano in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e possiedano competenze ed esperienze attinenti almeno a uno dei settori rilevanti, quanto ai componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione, e siano in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.15.2, quanto ai componenti dell’organo di controllo.

3. I componenti del Comitato di Gestione, oltre a possedere i requisiti generali di onorabilità e di professionalità sopra richiamati, devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità, in relazione a maturate esperienze in campo amministrativo e gestionale.

4. Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori e di Segretario Generale sono incompatibili tra loro.

5. Non possono far parte degli organi della Compagnia:

a) gli amministratori e i dipendenti degli enti di cui all’art. 8.1, né i soggetti a essi legati da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato;

b) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad eccezione degli enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti organici e permanenti;

c) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in altre fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153;

d) il direttore generale della società bancaria conferitaria;

e) i membri del Parlamento italiano ed europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale anche a livello decentrato;

f) i membri dei Consigli regionali, provinciali, comunali e dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, i Sindaci, gli Assessori regionali, provinciali e comunali, i Presidenti delle giunte regionali e provinciali;

g) i dipendenti dell’Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all’art.2, comma 1, lett. i) della legge 23 dicembre 1998, n.461.

6. La causa di incompatibilità sopravvenuta alla nomina nell’organo di appartenenza costituisce causa di sospensione e, qualora non sia rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza. Parimenti costituisce causa di decadenza il venir meno di taluno dei requisiti di onorabilità e di professionalità sopravvenuto alla nomina.

7. Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e delle situazioni indicati nei commi precedenti, assumendo, entro trenta giorni dall’accertamento, i conseguenti provvedimenti. Il Consiglio Generale svolge tale verifica riguardo al Presidente e il Comitato di Gestione riguardo al Segretario Generale.

8. Ciascun componente ha l’obbligo di dare immediata comunicazione all’organo di appartenenza delle cause di decadenza, di sospensione ovvero di incompatibilità che lo riguardano; in difetto l’organo di appartenenza applica comunque la relativa disciplina, appena avutane la notizia.

9. Nel caso in cui un componente dell’organo di indirizzo ovvero di amministrazione si trovi in una situazione di conflitto con l’interesse della Compagnia, egli deve darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza e al Collegio dei Revisori, astenendosi dal partecipare alle relative deliberazioni.

10. In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione di cui al comma precedente, il responsabile risponde verso la Compagnia del danno eventualmente cagionato.

Il Presidente della Commissione Consultiva per le Nomine
Roberto Cota