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Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004

Codice 17.2
D.D. 21 luglio 2004, n. 203

Riapertura della graduatoria approvata con D.D. n. 542/03 - Impegno di Euro 8.369.105,46 sul cap. 25992/2004 (UPB 17022) - Accantonamenti nn. 100169 en 101221

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano

* di approvare gli Allegati “1" ”2" “3" ”4" per farne parte integrante e sostanziale

* di impegnare la somma complessiva pari ad Euro 8.369.105,46 sul capitolo 25992/04 (UPB 17022) a favore dei Comuni ammessi ai benefici con D.D. n. 542/2003 e con il presente atto. Di tale somma Euro 4.500.000,00 risultano prenotati con D.G.R. 22/8/2003 n. 49-10483 (trasformati in accantonamento con D.G.R. n. 41-11545 del 19/1/04 - accantonamento n. 100169) ed Euro 3.869.105,46 risultano accantonati con D.G.R. n. 57-13028 del 12/7/2004 (accantonamento n. 101221);

* di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la formale concessione dei contributi elencati all’Allegato “1" per gli Interventi di tipologia A.1., secondo quanto stabilito con il programma regionale approvato con la D.G.R. 11/3/2002, n. 60-5532 e con il presente atto. Le condizioni e i termini per la liquidazione dei contributi sono espressamente indicate all’ Allegato 4.

* di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi l’istruttoria delle istanze presentate per gli Interventi di tipologia A.2., relative agli operatori aderenti ai Piani di qualificazione urbana finanziati con il presente atto. In particolare, si tratta degli operatori aderenti alle iniziative promosse dai Comuni di Pinerolo, Chieri, Valenza, Caraglio e Cossato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/97 e del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Carlo Salvadore

Allegato


Condizioni e termini per la concessione e la liquidazione dei benefici relativi agli interventi tipo A.1

1) Il provvedimento di concessione del contributo è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti che dovranno essere inviati agli uffici competenti entro il 29 ottobre 2004, pena la decadenza del diritto al contributo ammesso:

* il progetto esecutivo delle opere, qualora non presentato contestualmente all’istanza di contributo, redatto in conformità del progetto definitivo, secondo le disposizioni contenute nella Legge 109/94 e s.m.i. (art. 16 - comma 5) e nel D.P.R. 554/99 (dall’art. 35 all’art. 45), ed accompagnato dal relativo provvedimento di approvazione da parte dell’amministrazione comunale;

* la dichiarazione di compartecipazione finanziaria relativa alla spesa ammessa e non finanziata dall’ente regionale; qualora il contributo assegnato copra solo parzialmente l’importo del progetto ammesso a finanziamento, la concessione del contributo resta subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di atti formali comprovanti la disponibilità effettiva delle somme residue, pena la revoca del contributo ai sensi della D.G.R. n. 60-5532 dell’11/3/2002;

* la dichiarazione di non cumulatività del contributo regionale con qualsiasi altro tipo di finanziamento, relativamente alle opere oggetto di contributo e l’impegno a non richiedere alcun finanziamento a copertura del costo, oggetto del beneficio regionale, pena la restituzione di quanto erogato, incrementato degli interessi per il periodo che decorre dalla liquidazione del contributo alla restituzione della quota stessa;

* la dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dalla D.G.R. n. 60-5532 dell’11/3/2002 e dal presente atto.

2) In allegato al progetto esecutivo delle opere deve essere trasmesso il relativo Verbale di Validazione, redatto dal Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99. Si evidenzia che detto Verbale, qualora il Responsabile del Procedimento si sia avvalso delle facoltà di cui alla Legge 109/94 e s.m.i. - art. 16, comma 2, deve contenere l’elenco degli elaborati costituenti il livello di progettazione esecutiva, secondo le indicazioni contenute nel Documento Preliminare all’avvio della Progettazione (ad integrazione ovvero a modificazione di quelli elencati nell’art. 35 del D.P.R. 554/99).

3) In ottemperanza a quanto stabilito dalle citate norme in materia di Lavori Pubblici, i progetti esecutivi delle opere devono essere redatti nel rispetto dei relativi progetti definitivi: si evidenzia che la creazione di un “lotto” esecutivo, attuata mediante lo “scorporo” di alcune opere rientranti tra le previsioni progettuali di livello definitivo, non è accoglibile e comporta la revoca del beneficio ammesso.

4) Nel caso in cui sia necessario procedere alla revisione ovvero all’aggiornamento dei progetti tecnici ammessi, esclusivamente per contingenti e documentati motivi, i progetti revisionati e/o aggiornati devono essere trasmessi agli uffici regionali competenti che li esaminano per valutarne la coerenza rispetto alle previsioni programmatiche enunciate nel PQU/PIR, nonché la coerenza con le finalità progettuali originarie.

I progetti revisionati e/o aggiornati si intendono accolti qualora non intervenga il motivato dissenso da parte degli uffici regionali, trascorsi trenta giorni dal ricevimento dei medesimi. Successivamente all’accoglimento di tali revisioni progettuali, ove necessario, si provvede a rideterminare il contributo concesso nell’importo pari a quello delle opere ritenute ammissibili e rientranti tra le finalità del beneficio.

5) Si precisa che, qualora si rendesse necessaria una variante in corso d’opera (da redigere secondo i disposti della Legge 109/94 art. 25 e del D.P.R. 554/99 art. 134), questa deve essere immediatamente comunicata all’Amministrazione Regionale mediante l’invio dei relativi atti tecnici, corredati dal provvedimento di approvazione della stessa, il quale deve contenere il nuovo quadro economico di spesa comparato con quello originario.

L’accoglimento o il diniego della variante in corso d’opera segue le procedure indicate al precedente punto 4) ed ha come conseguenza l’adozione dei medesimi provvedimenti.

Nel caso in cui la variante in corso d’opera non possa essere accolta si provvede alla revoca del beneficio ammesso.

In ogni caso, gli oneri aggiuntivi derivanti dalla realizzazione della variante in corso d’opera sono a totale carico del Comune, siano essi causati da maggiori lavori, da incremento di spese tecniche o da altri fattori.

6) La quota a rimborso (60% del contributo concesso) è erogata subordinatamente alla presentazione di copia del Contratto di Appalto e di copia del Verbale di consegna lavori e previa comunicazione dei dati bancari, comprese le coordinate di conto corrente.

L’erogazione avviene in unica soluzione anche in presenza di più progetti ammessi al finanziamento regionale.

Tale quota deve essere restituita, sulla base di un piano di ammortamento decennale con rata annuale costante e a tasso zero, entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal primo anno successivo a quello in cui è avvenuta la prima erogazione. Il mancato versamento anche di una sola quota, entro il termine stabilito, può comportare la revoca dell’intero contributo e il divieto per un quinquennio di concedere altri contributi a favore dello stesso soggetto.

7) La riduzione del costo dei lavori, in seguito all’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara, comporta la rideterminazione del contributo assegnato, da effettuarsi all’atto dell’erogazione della quota a rimborso.

8) La quota a fondo perduto (40% del contributo concesso) è erogata ad avvenuta ultimazione dei lavori, previa la trasmissione degli atti di Contabilità finale, recepiti con provvedimento dell’Amministrazione comunale, nonché dei documenti di rendicontazione relativi a tutte le voci di spesa ammessa.

Qualora si verifichi una riduzione dell’investimento complessivo, anche conseguente la realizzazione di minori opere rispetto a quelle previste all’atto della concessione del contributo, si procede alla rideterminazione dello stesso in sede di liquidazione della quota a fondo perduto.

I lavori devono essere ultimati entro 24 mesi a partire dalla data di concessione del beneficio regionale.

In caso di richiesta di benefici per interventi di sistemazione di aree mercatali, l’erogazione è subordinata alla presentazione del Regolamento di mercato, previsto al Titolo III, Capo I dell’Allegato A alla D.G.R. 2/4/2001, n. 32-2642, qualora non prodotto unitamente alla domanda.

9) L’erogazione del contributo per le spese di elaborazione dei PQU/PIR avviene in unica soluzione, previa rendicontazione delle spese sostenute.

10) Ad accertata ultimazione dei lavori, nel caso in cui il contributo spettante al beneficiario risulti inferiore alla somma già liquidata a titolo di quota a rimborso, si procede alla corrispondente revoca del contributo, con l’applicazione degli interessi di legge per il periodo che decorre dalla data di liquidazione del contributo stesso alla data del provvedimento di restituzione della quota eccedente.

11) Le opere oggetto del contributo regionale sono vincolate alla specifica destinazione funzionale per la durata di cinque anni dalla data di emissione del Certificato di collaudo (ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione, nei casi previsti). La variazione della destinazione d’uso, in assenza di preventiva autorizzazione, comporta la revoca dei benefici, la conseguente restituzione dei contributi erogati e la maggiorazione degli stessi con l’applicazione degli interessi di legge.

12) Ai fini del raggiungimento delle finalità di legge e per una maggiore informazione ai cittadini sulla finalizzazione delle agevolazioni finanziarie erogate dalla Regione Piemonte, si suggerisce ai Comuni beneficiari di esibire nei cantieri di lavoro apposita cartellonistica con l’indicazione del riferimento normativo, tipologia dei lavori, somme stanziate, ente erogatore, ente beneficiario.

13) Per ciò che riguarda le revoche ed il monitoraggio degli interventi si rinvia a quanto contenuto nella D.G.R. n. 60-5532 dell‘11 marzo 2002.