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Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 395-181064/2004 del 29-6-04 - Codice univoco: TO-P- 10033 Concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Villafranca Piemonte

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 395-181064/2004 del 29-6-04 - Codice univoco: TO-P- 10033

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a “Consorzi Irrigui Riuniti di Villafranca” (omissis) con sede legale in Villafranca Piemonte Via Roma, 101, la concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Villafranca Piemonte - dati catastali di ubicazione dell’opera: Fgl 23 n. 3 - in misura di litri/sec massimi 100 e medi 33,39 per complessivi metri cubi annui 519.300 ad uso agricolo, da utilizzarsi dal 1 Aprile al 30 Setembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 29-6-2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta. successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità defluita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di dispone prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 29-06-2004:

(omissis)

Art. 9 - Riserve e garanzie da osservarsi: Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)