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Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 392-180442/2004 del 29-6-2004 - Codice univoco: TO-A- 10023. Concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Lombardore in misura di l/sec massimi 5 e medi 0,83 per complessivi mc 10.800 annui

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 392-180442/2004 del 29-6-2004 - Codice univoco: TO-A- 10023

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Mens S.r.l. - (omissis) con sede legale in c.so Vittorio Emanuele II, 123 Torino, foglio di mappa n. 8 e particella catastale n. 41 la concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Lombardore in misura di l/sec massimi 5 e medi 0,83 per complessivi mc 10.800 annui ad uso agricolo senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione. subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con modi e tempi di legge.

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) entro 90 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell’opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell’opera; il titolare ha l’obbligo, a pena di inammissibilità’ delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all’opera di captazione.

Il titolare dell’opera di captazione è inoltre responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i.

(omissis)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19-2-2004;

(omissis)