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Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 348-151497/2004 del 27-5-2004 Codice univoco: TO-A- 10002. Concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Villafranca P.te

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

n. 348-151497/2004 del 27-5-2004 Codice univoco: TO-A- 10002

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Bertolotto Domenico con sede legale in Via San Sudario, 7 - Villafranca P.te - (omissis) la concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Villafranca P.te, foglio di mappa 50, particella catastale 58,. n misura di litri/sec massimi 40,0 e medi 0,13 pari a 4320 metri cubi annui senza restituzione ad uso agricolo, da esercitarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale ad eccezione della terza riga dell’Art. 1 che deve intendersi così sostituita: “moduli massimi 0,4 (401/s) moduli medi 0,0013 (0,13 1/s) senza” e delle prime tre righe dell’Art. 10 devono intendersi così sostituite: “ salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 40 successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione”;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione, concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20-01-2004; “(omissis)