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Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Santena (Torino)

Decreto Dirigenziale n. 39 del 4/8/2004. Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio per i lavori di Completamento opere di urbanizzazione primaria a servizio della zona industriale di Santena - I° Stralcio inclusi nel Patto Territoriale Torino Sud

(omissis)

Il Dirigente

decreta

Art. 1 - In favore del Comune di Santena è autorizzata l’occupazione d’urgenza degli immobili di cui all’allegato elenco estratto dal piano particellare allegato al progetto esecutivo ed approvato unitamente a questo che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per l’esproprio dei medesimi beni, siti nel Comune di Santena necessari per la realizzazione delle opere di Completamento opere di urbanizzazione primaria a servizio della zona industriale di Santena - I° Stralcio è determinata l’indennità da corrispondere ai sensi degli art. 37-38-39-40 del D.P.R. n. 327/01 agli aventi diritto indicati nel succitato allegato elenco.

Art.2- Il presente decreto a cura e spese del Comune di Santena sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione in possesso e la contestuale redazione dello stato di consistenza da effettuarsi con le modalità di cui all’art.24 del DPR 327/2001. Detto avviso sarà inoltre affisso all’Albo Pretorio Comunale.

Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

L’avviso di esecuzione ai fini dell’immissione in possesso della presente determinazione deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve avere luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.

Art. 3 - Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell’indennità di espropriazione e per ogni mese o frazione di mese, un’ indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Art. 4 - I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla immissione nel possesso possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di occupazione da calcolare:

a) se riguarda un’area edificabile, ai sensi dell’art. 37 DPR 327/2001 senza la riduzione del 40%;

b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, nella misura del valore venale del bene ai sensi dell’articolo 38 del sopracitato DPR;

c) se riguarda un’area non edificabile, aumentando l’importo del cinquanta per cento l’importo dovuto ai sensi dell’art. 40;

d) se riguarda un’area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, moltiplicando per tre l’importo dovuto ai sensi dell’art. 40 comma 4.

Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione ai sensi dell’art.21 comma 3 del DPR n. 327/2001 del collegio tecnico per la rideterminazione dell’indennità oppure presentare osservazioni scritte o depositare documenti.

Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto l’acconto dell’80% con le modalità di cui all’art. 20, comma 6 del DPR 327/2001 e s.m.i.

Spetta ai sensi dell’art. 42 del DPR n.327/2001, un indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei colono o compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da espropriare che coltivino i terreni medesimi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 5 - Il pagamento delle indennità accettate avverrà entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza di pagamento diretto dopo di che, in difetto, saranno riconosciuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6 - Il geom. Pio Poli con studio in Via G. Casalis 59 - 10138 Torino procederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa e descritti nell’allegato elenco di cui all’art. 1

A tal fine il predetto tecnico potrà introdursi nelle proprietà previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura di questo comune, almeno sette giorni prima dell’accesso.

Santena, 4 agosto 2004

Il Dirigente Servizi Tecnici
Nicola Falabella