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Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Rocca Grimalda (Alessandria)

Modifiche allo Statuto comunale (deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 28 giugno 2004)

Il Consiglio Comunale

Ricordato che lo Statuto Comunale venne approvato, nel suo nuovo testo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 30 giugno 2003, esecutiva ai sensi di legge;

Che detto Statuto venne poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte Parte III n. 12 del 25 marzo 2004.

Sentito il Sindaco relatore proporre di modificare detto Statuto come segue:

Titolo II
Capo II
Sindaco e Giunta

- all’articolo 27 (La giunta - composizione e nomina - Presidenza) comma 2 eliminare la frase “.....omissis ..... tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alle elezioni del consiglio......omissis”, per cui il nuovo testo del comma 2 viene proposto nel seguente testo: “2. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragioni di comprovate competenze culturali e tecnico - amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto”.

- nel titolo III Istituti di partecipazione - Difensore Civico sono aggiunti i due articoli di cui di seguito:

Art. 34 bis
Associazionismo

1. Il Comune valorizza e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio.

2. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

3. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al precedente comma, a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.

Art. 34 ter
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volta al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dell’ambiente.

Titolo VIII
Uffici e Personale
Segretario Comunale al Capo II

L’articolo 58 è riscritto come segue:

Art. 58
Direttore Generale

1. Il sindaco, previa delibera di giunta comunale dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Subito dopo è aggiunto l’articolo seguente:

Art. 58 bis
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Sentito il relatore medesimo specificare che quanto sopra è proposto nell’interesse del comune e della sua amministrazione;

(omissis)

delibera

1. approvare le modifiche statutarie di cui in premessa;

2. autorizzare le successive procedure di legge.