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Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Piscina (Torino)

Modifiche allo statuto del Comune di Piscina con adeguamento ai disposti di cui al testo unico ordinamento enti locali. Approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21.7.2004

L’art.13 - Consiglieri - viene così adeguato:

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha totalizzato il maggior numero individuale di voti data dalla somma dei voti di lista più quelli di preferenza.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili. Non necessitano di presa d’atto, sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta del protocollo.

L’interessato dovrà personalmente consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune il documento contenente le dimissioni o curarne la consegna tramite terzi con allegata specifica procura notarile.

L’art.17 - Elezioni e prerogative - viene così adeguato:

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro dei rispettivo Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.

3. II Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

L’art.18 - Composizione della Giunta - viene così adeguato:

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di numero quattro assessori.

2. I quattro assessori potranno anche essere nominati tra cittadini non Consiglieri purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.