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Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cellarengo (Asti)

Modifiche allo Statuto comunale

In esecuzione al disposto della Delibera del C.C. n. 26 del 14/07/2004 sono apportate le sottoelencate modifiche allo Statuto Comunale vigente:

Art. 1 c. 2 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

L’autogoverno della comunità si manifesta attraverso l’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché l’autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto, regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3 dopo l’ultimo comma viene aggiunto il seguente:

Il Comune imposta la propria attività collaborando con gli altri Comuni per l’espletamento dei servizi in forma associata al fine di crearne dei nuovi ed ottimizzare quelli già esistenti.

Art. 6 dopo l’ultimo comma viene aggiunto il seguente:

In concomitanza della Festa di San Firmino, Santo Patrono, il lunedì successivo alla seconda domenica del mese di ottobre di ogni anno si riconosce come festività e solennità civile.

Art. 20 c. 3 lett. a) al termine del periodo viene aggiunto il seguente:

Qualora la Giunta Comunale non provvedesse alla predisposizione della bozza di bilancio il Segretario Comunale è nominato Commissario per la predisposizione degli atti.

Art. 13 c. 3 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 18 c. 1 e 2 sono abrogati e vengono sostituiti dai seguenti:

1. Il Sindaco contestualmente alla nomina degli Assessori, scelti fra i Consiglieri Comunali, determina il numero dei componenti della Giunta Comunale entro i limiti fissati dalla legge e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

2. E’ auspicabile il rispetto del principio delle pari opportunità.