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Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 / 08 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Belgirate (Verbano Cusio Ossola)

Statuto comunale (Approvato con atto C.C. n. 15 del 20 luglio 2004)

Parte Prima
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia

1. Il Comune di Belgirate, ente autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; ha autonomia statutaria e finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica; assume la programmazione come metodo d’intervento, è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; si riconosce come Comune europeo e in tale spirito s’impegna ad applicare i principi della Carta europea dell’autonomia locale, ratificata con Legge 30 Dicembre 1989 n. 439, obbligandosi ad operare, per quanto di sua competenza, per accelerare il processo d’integrazione europea.

Art. 2
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Belgirate ha una superficie di kmq. 8,39 e confina con i Comuni di Lesa e Stresa.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Scalone Cairoli 3.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dal presente statuto, le cui operazioni di consultazione non coincideranno con altre operazioni di voto.

5. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo, non coincidente con altre operazioni di voto.

Art. 3
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone, approvati con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 Novembre 1956, registrato alla Corte dei Conti il 30 Gennaio 1957 e descritti come appresso:

Stemma: Troncato; dal 1° d’oro, alla torre di rosso, merlata alla guelfa di cinque pezzi, aperta e finestrata di nero, circondata in alto da 5 uccelli in volo, fondata su una striscia di terra sulla troncatura, nello sfondo un gruppo di monti; nel 2° azzurro, alla barca di verde natante in uno specchio d’acqua fluttuoso d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento: Comune di Belgirate.

Art. 4
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, fondando la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale della Nazione.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, riconoscendo e garantendo la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità umana, sostenendo il libero svolgimento dell’attività sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale, favorendo lo sviluppo delle associazioni democratiche ed avvalendosi della collaborazione delle associazioni di volontariato;

d) la tutela del pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap, riconoscendo loro priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità, onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali con modalità stabilite da atti regolamentari;

e) la promozione e l’attuazione, anche in collaborazione con altri soggetti interessati, di iniziative dirette a garantire le migliori condizioni di permanenza ai cittadini italiani non residenti ed agli stranieri che per motivi di lavoro, di studio, di turismo o per necessità familiari, assistenziali o di cura si trovino sul territorio comunale;

f) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, ricreative e sportive presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

5. Il Comune di Belgirate aderisce ai principi fondamentali dell’ordinamento europeo e concorre all’autonomia locale, secondo gli indirizzi fissati dagli organi comunitari, impegnandosi ad operare per la loro attuazione, consapevole che il rafforzamento delle autonomie locali nei vari paesi europei rappresenta un importante contributo all’edificazione di un’Europa unita, fondata sui valori della pace, della democrazia, della cooperazione, del decentramento del potere e della partecipazione.

Art. 5
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, secondo i principi della legislazione regionale.

Art. 6
Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 7
Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto il Comune adotta i regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

Parte Seconda
L’ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL COMUNE

TITOLO I
GLI ORGANI

CAPO I
GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 8
Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna l’Ente favorisce la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, negli Organi Collegiali del Comune nonché degli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Sezione I
Il Consiglio comunale

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.

2. L’elezione, la durata in carica e il numero dei consiglieri sono stabiliti dalla legge.

3. Il funzionamento, la convocazione e le altre modalità di svolgimento dei lavori consiliari sono demandati ad apposito regolamento da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 10
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

2. Il Consiglio impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurarne l’efficienza e l’imparzialità.

3. Il Consiglio, nell’adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinandola con la programmazione provinciale, regionale, statale e comunitaria.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obbiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Il Consiglio ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali:

a) Organizzazione istituzionale dell’Ente:

1- Statuto

2- istituzione degli organismi di partecipazione, determinazione dei loro compiti ed approvazione delle norme di funzionamento

3- convalida dei Consiglieri eletti

4- costituzione delle Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione

5- costituzione delle Commissioni consiliari consultive

b) Esplicazione dell’autonomia giuridica:

1- Regolamenti comunali, con esclusione di quelli di cui la legge riserva l’adozione ad altro organo

2- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

3- istituzione e ordinamento dei tributi con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote.

4- eventuale elezione del Difensore Civico

c) Indirizzo dell’attività:

1- indirizzi generali di governo

2- relazioni previsionali e programmatiche

3- programmi triennali ed elenco annuale dei Lavori Pubblici

4- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni

5- conti consuntivi

6- piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per l’attuazione dei predetti piani e deroghe agli stessi

7- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

d) Organizzazione interna dell’Ente:

1- criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

2- assunzione diretta dei pubblici servizi

3- concessione dei pubblici servizi

4- costituzione di istituzioni

5- costituzione di aziende speciali ed approvazione dei loro statuti

6- indirizzi operativi per le aziende e le istituzioni

7- costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata

e) Organizzazione esterna dell’Ente:

1- convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici

2- costituzione e modificazioni di consorzi, di altre forme associative e di cooperazione ed Unioni di Comuni

3- ratifica degli accordi di programma in ordine ai quali la Legge stabilisce la competenza del Consiglio Comunale

4- definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

f) Gestione ordinaria e straordinaria:

1- acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari

2- partecipazione a società di capitali

3- contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio

4- emissione di prestiti obbligazionari

5- spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) Controllo dei risultati di gestione:

1- elezione del Revisore del Conto

Art. 11
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nelle elezioni comunali, ha ottenuto il maggior numero di preferenze.A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età, con esclusione del sindaco neo-eletto e degli altri candidati a tale carica.

3. E’ facoltà di ogni singolo consigliere presentare per iscritto e indirizzare al Consiglio le dimissioni dalla carica.Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.Il Consiglio deve provvedere alla surrogazione entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.La surrogazione dei consiglieri deceduti deve avvenire entro venti giorni dalla data di decesso.La surrogazione avviene in favore del candidato della medesima lista del Cosigliere dimissionario o deceduto, che risulti il primo non eletto.

4. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.

5. E’ dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata dal Consigliere interessato,provvede con comunicazione scritta a notificargli l’avvio del procedimento amministrativo.Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze,nonché a fornire eventuali documenti probatori,entro il termine indicato nella comunicazione scritta,che comunque non può essere inferiore a venti giorni,decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina la pratica ed infine delibera in ordine alla decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art.12
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono specificate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. L’esame delle proposte di deliberazione e degli eventuali emendamenti sostanziali ad esse relativi, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla Legge. Qualora gli emendamenti siano presentati nel corso della seduta, si procederà con le modalità previste dal Regolamento.

4. Ai sensi del presente Statuto si intende per “giusto procedimento” quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità tipici del provvedimento di volta in volta interessato ed alla successiva comunicazione agli organi ed uffici coinvolti o alle persone interessate al provvedimento in forza di norme regolamentari o di legge.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze interrogazioni, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo e di controllo. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

6. La convocazione del Consiglio Comunale può essere richiesta da almeno 3 Consiglieri indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

7. I Consiglieri Comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indicazioni dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità.

Art. 13
Presidenza del Consiglio

1. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, o in caso di assenza o impedimento al Vicesindaco: in caso di assenza del Sindaco o del Vicesindaco, spetta al Consigliere anziano. Chi presiede il Consiglio Comunale ne assicura il regolare funzionamento, ed esercita le funzioni di polizia consiliare.

2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo che nei casi previsti dal regolamento del Consiglio.

Art. 14
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, unitamente all’indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

Art. 15
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e del principio del voto limitato a tutela della minoranza.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare senza diritto di voto ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedono.

Art. 16
Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazioni loro assegnate dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale e dal Sindaco.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Le commissioni esprimono, a richiesta del Consiglio comunale, della Giunta, del Sindaco, dei Responsabili di servizio, pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.

4. La Presidenza di Commissione è riservata ad uno dei suoi membri ed è posta in capo ad uno dei rappresentanti della minoranza eletto dal consiglio comunale a maggioranza.

5. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

- le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art.17
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie.

2. Il Consiglio è convocato,con avviso scritto,almeno cinque giorni prima del giorno stabilito.In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

Sezione II
La Giunta comunale

Art.18
Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.

3. La Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali.

4. Compete alla Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.

6. Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai responsabili dei servizi, su proposta del direttore generale ove nominato, le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari interventi.

8. La Giunta, in particolare, nell’esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegno di spesa sugli stanziamenti di bilancio;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) modifica le tariffe,elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) verifica i provvedimenti di assunzione e cessazione e, su parere dell’apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone, da recepirsi nel regolamento previsto dalla legge;

i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio.

9. La Giunta, altresì, nell’esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente, di concerto con il direttore generale se nominato;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Segretario comunale;

c) determina, di concerto con il nucleo di valutazione, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentito il Revisore del conto.

Art.19
Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione, unitamente alla proposta programmatica ed agli indirizzi generali di governo. Possono essere nominati Assessori Comunali cittadini, anche se non facenti parte del Consiglio Comunale, aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.In analogia alla comunicazione anzidetta, laddove nel corso del mandato e nel rispetto del limite di cui al successivo comma 2, il Sindaco revochi uno o più Assessori in carica e decreti la nomina di nuovi assessori, comunica al Consiglio tale decisione.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori da esso definito con provvedimento espresso di nomina tra un minimo di due ed un massimo di quattro componenti.

3. Qualora il Sindaco determini il numero dei membri della Giunta in n. 4 Assessori, uno di essi potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio Comunale, fatta eccezione del Vicesindaco, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli stessi non possono rappresentare in alcuna sede il Comune, senza specifica delega.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

5. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi per questi ultimi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all’insediamento dei successori.

6. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

7. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al consiglio comunale. Esse diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi venti giorni da tale comunicazione. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

8. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

9. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 20
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa con il voto per appello nominale della maggioranza assoluta dei Consiglieri del Comune.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

3. La mozione deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Sezione III
Il Sindaco

Art. 21
Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portare a tracolla della spalla destra nelle manifestazioni e cerimonie ufficiali o durante il compimento di atti come ufficiale di governo.

4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

5. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il Segretario comunale dell’Ente e il Direttore Generale, ovvero conferisce e revoca le funzioni di quest’ultimo al Segretario Comunale.

9. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell’Amministrazione del Comune:

a) convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l’ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell’adunanza;

b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell’attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio comunale, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

g) cura l’osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) sospende, nei casi previsti dalla legge o dal regolamento, i dipendenti del Comune;

j) conclude gli accordi di programma;

k) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;

l) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi.

m) esercita le funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

10. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esplica le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

11. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

12. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Responsabili dei servizi,nei casi previsti dalla Legge.

13. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell’Amministrazione Comunale.

Art. 22
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, gli Assessori secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 23
Organizzazione degli Uffici

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dall’organo politico, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti ed in particolare:

a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale, laddove non attribuiti al Segretario comunale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autentificazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

3. Le funzioni di cui al comma 2 che precede, con esclusione di quelle di cui alla lettera f), possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale, nel rispetto delle norme del presente Statuto.

4. Il Responsabile degli Uffici e dei Servizi, nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, e il Segretario comunale, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

5. Solo in assenza di analoga o sufficiente professionalità all’interno dell’Ente l’incarico di dirigente di ufficio o di Responsabile di Servizio, che richieda competenza professionale e/o capacità di direzione, organizzazione e coordinamento, può essere conferito al di fuori del sistema del pubblico concorso, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

6. Il provvedimento di incarico di cui al comma 5 stabilisce la natura e la durata dello stesso, le modalità di esercizio dell’attività, il compenso ed il connesso regime previdenziale ed assistenziale. Il provvedimento di nomina di cui trattasi è adottato conformemente ai criteri dettati in materia dal regolamento generale per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

7. L’incarico di cui al comma 5 ha durata non superiore al mandato del Sindaco e può essere motivatamente revocato con le stesse modalità con cui è stato conferito anche prima della sua scadenza; esso cessa automaticamente in caso di dissesto dell’Ente o del verificarsi dello status di strutturale deficitarietà.

8. Il personale di cui al comma 5 per tutta la durata dell’incarico è considerato dipendente del Comune, con i medesimi doveri e diritti; ad esso si applicano le incompatibilità previste per i dirigenti od i responsabili di ruolo.

9. Gli incarichi ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel Piano esecutivo di gestione ovvero nel Piano risorse ed obiettivi.

10. Qualora il Sindaco non individui i Responsabili dei Servizi le funzioni attribuite agli stessi possono essere esercitate dal Segretario comunale.

11. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 24
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito Albo.La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

2. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d’ufficio. La deliberazione è adottata a seguito di formale addebito e sentite eventuali controdeduzioni, in omaggio al principio del giusto procedimento.

3. Il Segretario, nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina del Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell’attività degli uffici o dei responsabili, curando l’attuazione dei provvedimenti.

4. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti.

5. Il Segretario comunale:

a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b. può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri Comuni per la gestione associata della funzione del Segretario Comunale.

7. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, ha la responsabilità gestionale per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell’Ente. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di Piano esecutivo di gestione o Piano risorse ed obiettivi. A tali fini al Direttore rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei servizi del Comune.

8. Il Segretario comunale, nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina del Direttore generale, può essere nominato capo del personale, partecipare alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adottare tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.

Art. 25
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa stipulazione di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tal caso, il Direttore generale provvede anche la gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. Il Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale provvede a disciplinare i rapporti tra Segretario comunale e Direttore generale.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi ad eccezione del Segretario Comunale.

CAPO II
I SERVIZI

Art. 26
I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto un’attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

c) istituzioni per la gestione dei servizi sociali.

4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio comunale.

Art. 27
Le Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 28
I Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l’esercizio associato di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, tutte le disposizioni che disciplinano le aziende speciali degli enti locali.

Art. 29
Le Istituzioni

1. L’Istituzione è organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale ed è costituita mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina della sua organizzazione e della sua attività;

2. Organi dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno; per i componenti del Consiglio di Amministrazione può essere espressa una sola preferenza.

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le forme di vigilanza e verifica dei risultati, la dotazione organica, l’ordinamento finanziario e contabile, le finalità e gli indirizzi dell’Istituzione, nonché gli atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell’Istituzione stessa. Esso conterrà apposito piano tecnico-finanziario da cui risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni mobili ed immobili

6. L’Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all’Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 30
L’Unione di Comuni

1. Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto di cui al comma 2 deve comunque prevedere che il Presidente dell’unione sia scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze

4. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

5. Alle Unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni. Alle Unioni si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’ente.

6. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dagli eventuali contributi erogati da altri Enti.

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 31
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 32
Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull’attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

4. Il regolamento disciplina l’accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 33
L’iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Ai fini del presente Statuto si intendono:

a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati, per sollecitare nell’interesse collettivo il compimento di atti doverosi di competenza degli organi del Comune;

b) per petizione: la richiesta scritta presentata da un gruppo di cittadini diretta a porre all’attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza e di interesse collettivo;

c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un gruppo di almeno il 10% degli elettori, calcolato in base all’ultima revisione elettorale, per l’adozione di un atto, di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio, della Giunta o del Sindaco.

3. Le stesse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.

4. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle istanze, entro trenta giorni dal ricevimento. Le petizioni e le proposte devono essere esaminate dall’organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 34
Referendum

1. E’ indetto Referendum consultivo quando venga richiesto dal 25% degli elettori, calcolato in base all’ultima revisione elettorale, oppure dal Consiglio Comunale a maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. Il Referendum, che deve riguardare argomenti di esclusiva competenza locale, è inammissibile in materia di bilancio, di tributi locali e di tariffe, nonché per le attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali; può essere formulato in maniera da consentire la scelta tra due o più soluzioni del quesito proposto.

3. Il Referendum è altresì improponibile nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

4. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura del Consiglio Comunale.

5. Le modalità di svolgimento del Referendum sono disciplinate dal regolamento.

Art. 35
Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;

b) la facoltà di essere consultate prima dell’adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l’uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.

4. Al fine di essere ammesse alle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dell’atto costitutivo.

5. Sull’accoglibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta comunale.

6. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale.

Art. 36
Difensore civico

1. Per il miglioramento dell’azione amministrativa del Comune può essere istituito, anche in convenzione con altri enti locali, l’Ufficio del Difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il difensore civico dura in carica cinque anni, è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico amministrativa. Il Difensore civico non è rieleggibile. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza prescritta per la sua elezione. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi e reiterare violazioni dei doveri di ufficio, dal Consiglio comunale con le modalità e la maggioranza qualificata prevista per la decadenza.

3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende e società dipendenti o partecipanti, copia di atti e documenti, nonché ogni altra notizia utile all’esercizio del mandato.

4. Il Difensore civico, se richiesto, svolge l’attività di controllo sugli atti adottati dagli organi collegiali secondo quanto stabilito dalla legge.

TITOLO IV
STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI E CONTROLLO INTERNI

CAPO I
GLI STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI DEL COMUNE

Art. 37
Risorse economico-finanziarie

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 38
Attività finanziaria del Comune

1. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare,imposte,tasse e tariffe.

2. Le tariffe debbono essere determinate in misura tale che il loro gettito tenda a coprire il costo del relativo servizio.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce, ai fini della destinazione delle risorse, quali sono i servizi pubblici indispensabili e quali sono necessari e disciplina la gestione delle entrate.

Art. 39
Diritti dei contribuenti nel campo tributario

1. Il comune ispira ed uniforma la propria attività nel campo tributario ai principi ed alle modalità operative previste dalla legislazione vigente in materia di statuto dei diritti del contribuente.

2. Nel regolamento sulle entrate tributarie vanno disciplinati detti principi e modalità operative.

Art. 40
Amministrazione dei beni comunali

1. Il regolamento disciplina la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

2. I beni patrimoniali comunali disponibili devono, di regola, essere concessi in locazione.

3. I beni demaniali possono essere concessi in uso previo pagamento di un canone determinato dalla Giunta Comunale.

4. Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, dalle donazioni e dalle riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 41
Attività contrattuale

1. Agli appalti di opere e lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali,provvede mediante contratti.

2. Nel regolamento dei contratti sono disciplinate le relative procedure.

Art. 42
Contabilità comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Il regolamento disciplina la gestione finanziaria del Comune ed il controllo economico della gestione.

Art. 43
Revisione economica finanziaria

1. La revisione economica-finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti eletto dal Consiglio, in base a quanto stabilito dalla legge.

2. Il Revisore esercita le proprie funzioni con la diligenza del mandatario, risponde della verità delle sue attestazioni e comunica immediatamente al Consiglio Comunale eventuali gravi irregolarità gestionali riscontrate.

3. Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del conto, scelto tra i professionisti iscritti all’Albo dei Ragionieri o all’Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

4. Il Revisore del conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

5. Valgono per il Revisore del conto le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.

6. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni del presente Statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e di documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all’art. 64 dell’ordinamento contabile.

7. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può partecipare all’assemblea dell’organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell’organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, all’organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

8. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal regolamento.

9 Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario

10 Può in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio finanziario, procedere ad atti di controllo; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio comunale entro il termine di venti giorni.

11. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.

12 Il Revisore cessa dall’incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo

non inferiore a due mesi.

Art. 44
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordine di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

c) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui;

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere e le modalità di affidamento del servizio sono disciplinate dal regolamento di contabilità nonché dall’apposita convenzione.

CAPO III
IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 45
Il sistema dei controlli interni

1. Nell’ambito dell’Amministrazione Comunale la valutazione, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Dirigenti/Responsabili di Servizio e del personale costituiscono il sistema dei controlli interni.

2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalità dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell’attività amministrativa e dei processi decisionali in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità.

3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obbiettivi predefiniti, l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell’indirizzo politico-amministrativo.

4. La valutazione dei risultati dei Dirigenti / dei Responsabili di Servizio e del Personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all’attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l’incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell’attività delle risorse umane operanti nell’Amministrazione.

5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Art. 46
Modalità di sviluppo dei controlli di gestione

1. L’Amministrazione Comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso determinati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all’evoluzione dei modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e dell’attività delle organizzazioni.

2. In ogni caso, il controllo di gestione deve assicurare l’acquisizione di dati e di informazioni selezionati, inerenti ai costi sostenuti dall’Amministrazione ed all’efficacia degli standards di erogazione dei servizi.

Parte Terza
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47
Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 48
Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all’approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da almeno tre consiglieri assegnati. Il Presidente del Consiglio cura l’invio a tutti i consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 49
Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti e le modifiche ai regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione delle suddette modifiche, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.