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Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 113-13294

Riparto del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga trasferito alla Regione Piemonte, anni finanziari dello Stato 2002-2003. Approvazione dei criteri e delle modalita’ di assegnazione

A relazione dell’Assessore Galante:

La legge 18.2.1999 n.45, ad oggetto “Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ed in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze e di funzionamento dei Ser.t”, all’articolo 1 comma 2, modifica l’articolo 127 del D.P.R. n. 309 del 9.10.1990 ripartendo fra le Regioni il 75% del Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Le Regioni, ai sensi dell’art.127, comma 4 del DPR 309/90, così come modificato dalla legge 18.2.1999 n. 45, stabiliscono le modalità, i criteri ed i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per l’erogazione dei contributi.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 novembre 2001 è stata assegnata al Piemonte la quota di euro 7.615.312,00 sull’annualità finanziaria dello Stato 2002.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 novembre 2002 è stata assegnata al Piemonte la quota di euro 7.615.312,00 sull’annualità finanziaria dello Stato 2003.

Il fondo complessivo del presente bando risulta essere di euro 15.230.624,00, ovvero l’integrazione delle due assegnazioni degli anni finanziari dello Stato 2002 - 2003.

Con D.G.R. n. 19-9594 del 9.6.2003 è stato affidato all’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (Aress) l’incarico di svolgere i compiti di indirizzo rispetto agli obiettivi istituzionali attribuiti all’Osservatorio epidemiologico per le dipendenze (OED) nell’ambito della rete epidemiologica regionale, nonché quello di fornire il necessario supporto scientifico nella fase di valutazione dei progetti relativi al fondo per la lotta alla droga alla “Commissione Regionale per i rapporti tra soggetti pubblici e privati e per la valutazione delle risposte adeguate nell’ambito dei servizi di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso”, istituita con DGR n.36-623 del 31 luglio 2000 e s.m.i., di seguito denominata “Commissione Regionale Dipendenze”.

Secondo quanto previsto nel bando allegato, i progetti relativi alle azioni di cui al punto 1.a del medesimo verranno valutati dalla “Commissione Regionale Dipendenze” che si avvarrà del supporto scientifico dell’Aress.

In particolare, l’Aress procederà alla valutazione tecnica dei progetti applicando i criteri secondo quanto previsto dal bando e proporrà alla Commissione Regionale sopradetta i risultati. La “Commissione Regionale Dipendenze”, applicando gli ulteriori criteri, provvederà a comunicare gli esiti della valutazione con formale comunicazione al Settore Programmazione Sanitaria della Direzione Programmazione Sanitaria. Il Settore Programmazione Sanitaria provvederà a recepire con determinazione dirigenziale le risultanze istruttore dei progetti.

I progetti relativi agli interventi di interesse regionale, di cui al punto 1.b dell’Allegato n. 1, avranno come obiettivo generale quello di individuare indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti (Legge 45/99- art. 1, comma 2, punto 7, lettera “d”) in coerenza con gli indirizzi di applicazione dell’Atto di Intesa (adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 5.8.1999 e recepito con la D.G.R. n. 49-9325 del 12.5.2003) e con l’innovazione e l’utilità in materia di standard per l’accreditamento.

I progetti di interesse regionale saranno esaminati dall’Aress, che procederà alla loro valutazione tecnica applicando i criteri previsti e proporrà tale istruttoria alla “Commissione per la valutazione dei progetti d’interesse regionale” come successivamente nominata, che applicherà i criteri specifici a lei assegnati; infine i risultati delle due valutazioni saranno proposti alla “Commissione Regionale Dipendenze” che, applicando ulteriormente i criteri previsti da bando, provvederà a comunicare gli esiti della valutazione, con formale comunicazione, al Settore Programmazione Sanitaria della Direzione Programmazione Sanitaria che, infine, provvederà a predisporre gli atti per consentirne l’adozione da parte della Giunta Regionale con proprio provvedimento.

Il Settore Programmazione Sanitaria, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della presente deliberazione, provvederà a pubblicare sul Bollettino Ufficiale Regionale apposito avviso in relazione ai termini di presentazione dei progetti di interesse regionale, in conformità ai criteri di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 dell’Allegato 1.

Al fine di rappresentare al meglio le istituzioni direttamente interessate agli esiti di questi ultimi progetti, viene istituita la “Commissione per la valutazione dei progetti d’interesse regionale” composta da:

* Il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria o un suo delegato;

* Il Direttore della Direzione Politiche Sociali o un suo delegato;

* Il Presidente della Commissione Regionale Dipendenze o un suo delegato;

* Due Direttori Sanitari di ASL nominati dall’Assessore alla Sanità.

* Un Componente nominato dalla Conferenza dei Sindaci;

* Un Componente nominato dall’Organismo di coordinamento delle attività sanitarie svolte nell’ambito della città di Torino (ex DGR 20-10006 del 21 luglio 2003);

La Commissione verrà insediata con determinazione dirigenziale del Settore Programmazione Sanitaria.

Allo scopo di semplificare e ottimizzare il sistema nel suo complesso, le domande, di cui al punto 1.a nell’ Allegato 1, compilate nell’apposito allegato 2 e corredate della relativa documentazione, dovranno essere depositate e/o trasmesse a mezzo raccomandata RR all’Aress, così come espressamente indicato nell’allegato 1, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole del CO.RE.SA. in data 21.07.2004;

vista la legge 18.2.1999 n.45;

visto il DPCM 10.9.1999, G.U. 246 del 19.10.1999;

visto il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 24.3.2000;

visto il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 20.3.2001;

vista la L.R. 51/97;

vista la D.G.R. n. 25-6388 del 25.6.2002;

vista la D.G.R. n. 49-9325 del 12.5.2003;

vista la D.G.R. n. 19-9594 del 9.06.2003;

vista la D.G.R. n. 57-12411 del 26.04.2004-07-06;

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, unanime,

delibera

- di approvare i criteri e le modalità di assegnazione del Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga, per un importo di euro 15.230.624,00 (anni finanziari dello Stato 2002-2003), di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare i criteri e le modalità di assegnazione dei progetti di interesse regionale di cui al punto 1.b all’Allegato 1 nei termini di cui alla premessa;

- di stabilire che la presentazione delle domande, di cui al punto 1.b all’Allegato 1, dovrà avvenire così come espressamente indicato in premessa;

- di istituire la “Commissione per la valutazione dei progetti d’interesse regionale” composta da:

* Il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria o un suo delegato;

* Il Direttore della Direzione Politiche Sociali o un suo delegato;

* Il Presidente della Commissione Regionale Dipendenze o un suo delegato;

* Due Direttori Sanitari di ASL nominati dall’Assessore alla Sanità.

* Un Componente nominato dalla Conferenza dei Sindaci;

* Un Componente nominato dall’Organismo di coordinamento delle attività sanitarie svolte nell’ambito della città di Torino (ex DGR 20-10006 del 21 luglio 2003);

La Commissione verrà insediata con determinazione dirigenziale del Settore Programmazione Sanitaria.

- di assegnare la valutazione tecnica dei progetti alla Commissione Regionale Dipendenze, alla “Commissione per la valutazione dei progetti d’interesse regionale” sopra nominata e all’Aress, in funzione delle rispettive competenze previste dal bando allegato;

- di stabilire che le domande, di cui al punto 1.a dell’Allegato 1, compilate nell’apposito allegato 2 e corredate della relativa documentazione, dovranno essere depositate e/o trasmesse a mezzo raccomandata RR all’Aress, così come espressamente indicato nell’allegato 1, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di dare mandato al Settore programmazione della Direzione Programmazione Sanitaria di recepire con determinazione dirigenziale le risultanze istruttorie dei progetti, di cui al punto 1.a dell’Allegato 1, in base alle formali comunicazioni da parte della Commissione Regionale Dipendenze.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

CRITERI E MODALITA’ PER IL RIPARTO DELLA QUOTA DEL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA TRASFERITA ALLE REGIONI Al SENSI DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1999 N°45

BANDO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Il presente provvedimento ha la finalità di definire i criteri e le modalità per il riparto della quota del Fondo nazionale per la lotta alla droga (di seguito denominata Fondo), trasferita alle Regioni ai sensi della legge n. 45 del 18 febbraio 1999 (“Disposizioni per il Fondo Nazionale d’intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze”).

Al fine di utilizzare i finanziamenti trasferiti alla Regione i soggetti ammissibili al finanziamento sono invitati a predisporre e presentare le domande secondo le modalità di seguito specificate

1 - FINALITÀ

La complessità ed evoluzione del fenomeno delle dipendenze patologiche impone la necessità di incentivare e supportare aree di intervento diversificate, soprattutto mediante l’attuazione di progetti a carattere innovativo. La Legge n. 45 del 18 febbraio 1999 (Disposizioni per il Fondo nazionale d’intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) all’art. 1, comma 2, modifica l’art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze (DPR n. 309 del 9 ottobre 1990) e al punto 7 elenca le finalità che devono essere rispettate nella formulazione dei criteri per la valutazione e il finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

La Regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi attinenti alle dipendenze patologiche, in seguito denominate anche Dipendenze, inseriti nell’ambito di quattro Azioni di seguito descritte (1.a) e di interventi di interesse regionale (1.b), riservando ad ogni Azione e agli interventi regionali la quota di finanziamento che è specificata al paragrafo 1.c.

1.a LE AZIONI

AZIONE A: PREVENZIONE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Progetti finalizzati alla informazione-sensibilizzazione sui rischi dell’uso di sostanze ed allo sviluppo di abilità sociali per il contrasto delle Dipendenze

AZIONE B: RIABILITAZIONE

Progetti a valenza sociale e sanitaria che prevedano un percorso verso una monitorata integrazione sociale del soggetto.

AZIONE C: INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

C1. Progetti finalizzati all’inserimento lavorativo e sociale di soggetti che hanno concluso positivamente un percorso terapeutico-riabilitativo. In particolare per questi progetti, al fine di una corretta e coerente valutazione dell’inserimento del soggetto, è necessario prevedere un efficace sistema di monitoraggio clinico e laboratoristico.

C2. Progetti di borse lavoro assistenziali per soggetti anche con doppia diagnosi o con patologia HIV inseriti in specifici programmi di trattamento compatibili con il loro stato di salute.

AZIONE D: PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI SOCIALI E SANITARI SECONDARI ALL’UTILIZZO DI SOSTANZE PSICOATTIVE

Interventi sul territorio volti al contenimento dei rischi sanitari purché finalizzati ad avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi. Per questa progettualità deve essere previsto, come requisito essenziale, un sistema di monitoraggio e di conseguente periodica trasmissione dei dati alla Direzione Regionale competente.

1.b GLI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE

Il 20% del Fondo nazionale per la lotta alla droga viene assegnato a progetti di interesse regionale, a soggetti già identificati o da identificarsi, in base a quanto specificato al successivo punto 3, con particolare riferimento alla finalità di individuare indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti, secondo quanto espresso dalla legge n. 45 del 18 febbraio 1999 (art. 1, comma 2, punto 7, lettera d).

Fra i progetti d’interesse Regionale, in virtù della loro particolare importanza e significatività riguardo la programmazione dei servizi pubblici e privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso, rientrano le sperimentazioni previste dal DGR n. 22-12050 del 23 marzo 2004 specificatamente per quanto previsto dall’ art. 11 tipologia A e art. 15 della DGR n. 49-9325 del 12 maggio 2003.



1.c LE QUOTE ASSEGNATE

    Quota assegnata    Eventuali specifiche

Azione A    30%    5% per progetti di prevenzione dei danni alla salute (in particolare, l’HIV)
        10% per progetti prevenzione alcoldipendenza
        10% per progetti prevenzione tossicodipendenza
        5% per progetti prevenzione farmacodipendenza e altre dipendenze
Azione B    20%    
Azione C    20%    15% per progetti punto C1
        5% per progetti punto C2
Azione D    10%    
Interventi interesse regionale    20%    

TOTALE    100%    



Qualora al termine delle procedure di assegnazione residuino fondi sulle diverse quote percentuali sopradescritte all’interno della medesima Azione (nel caso dell’Azione A e C), i fondi saranno riversati sulle altre quote della medesima Azione; qualora invece residuino fondi non assegnati per una intera Azione, i fondi residui saranno assegnati in modo proporzionale alle altre Azioni.

2 - SOGGETTI IDENTIFICATI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Ai sensi dell’art.1, comma 2, punto 3 della Legge n. 45 del 18 febbraio 1999, sono ritenuti idonei a presentare domande per la realizzazione dei progetti finanziabili:

- Enti locali (province, comunità montane, comuni e loro consorzi)

- Aziende Sanitarie Locali e Istituzione Sanitarie di cui agli artt. 41-42-43 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978

- Enti di cui agli artt. 115 e 116 DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 (Enti Ausiliari della Regione Piemonte)

- Organizzazioni di volontariato dì cui alla legge n. 266 del 11 agosto 1992 (purché iscritti agli albi della Regione Piemonte)

- Cooperative sociali di cui alla legge n. 381 dell’8 novembre 1991, art. 1 comma 1 lettera B e loro consorzi purché iscritti agli albi o registri della Regione Piemonte

- Servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso di cui alla DGR n. 49-9325 del 12 maggio 2003.

3 - CRITERI DI VALUTAZIONE

I progetti presentati dai soggetti di cui al punto 2 e relativi alle azioni di cui al punto 1.a verranno valutati dalla Commissione Regionale per i rapporti tra soggetti pubblici e privati e per la valutazione delle risposte adeguate nell’ambito dei servizi di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso istituita con DGR n.36-623 del 31 luglio 2000 (di seguito “Commissione Regionale Dipendenze”), e successive modificazioni e/o integrazioni che si avvale del supporto scientifico dell’ARESS (DGR 19-9594 del 9 giugno 2003).

In particolare, l’Aress procederà alla valutazione tecnica dei progetti applicando i criteri di cui ai successivi punti 3.1 e 3.2 (escluso CR.9) e proporrà alla “Commissione Regionale Dipendenze” i risultati di detta valutazione. Detta Commissione, applicando ulteriormente il criterio CR.9 e il criterio di cui al punto 3.3, provvederà a comunicare gli esiti della valutazione dei progetti relativi alle azioni di cui al punto 1.a del presente bando al Settore Programmazione Sanitaria della Direzione Programmazione Sanitaria.

I progetti relativi agli interventi di interesse regionale di cui al precedente punto 1.b saranno valutati dall’Aress che procederà alla loro valutazione tecnica applicando i criteri di cui al successivo punto 3.1; proporrà quindi tale valutazione alla “Commissione per la valutazione dei progetti d’interesse regionale” che applicherà i criteri CR.7b e CR.8 previsti al successivo punto 3.2. Infine i risultati delle due valutazioni - Aress e “Commissione per la valutazione dei progetti d’interesse regionale” - saranno proposti alla “Commissione Regionale Dipendenze” che, applicando ulteriormente il criterio CR.9 e il criterio di cui al punto 3.3, provvederà a comunicare gli esiti della valutazione dei progetti di cui al punto 1.b del presente bando al Settore Programmazione Sanitaria della Direzione Programmazione Sanitaria.

3.1 Criteri intrinseci al progetto

I criteri intrinseci di valutazione prevedono i seguenti elementi (tra parentesi il punteggio massimo assegnabile per ogni criterio):

CR.1 - analisi dei problemi, dei bisogni e del contesto in cui si inserisce il progetto: si richiede una chiara e misurabile definizione dei problemi cui si vuole rispondere con il progetto, dei bisogni sottostanti e del contesto - sociale e normativo - in cui si inserisce il progetto stesso; la definizione quantitativa dei problemi è tanto più importante quanto più si collega alla valutazione di risultato (5 punti);

CR.2 - obiettivi del progetto: devono essere indicati gli obiettivi del progetto (può anche essere utilizzata la definizione di obiettivi generali e specifici, se utile ad una migliore comprensione del progetto); gli obiettivi saranno valutati in funzione di cinque categorie: specificità, misurabilità, accettabilità, realismo, temporizzazione (5 punti);

CR.3 - metodologia di azione e attività proposte: in particolare, deve essere evidente una metodologia coerente con gli obiettivi proposti e una pianificazione delle attività che sia realistica e cogente con particolare attenzione ai livelli di responsabilità delle attività stesse; deve inoltre essere prevista una congruente reportistica del progetto intermedia e finale (12 punti);

CR.4 - piano delle risorse economiche: accuratezza della definizione delle risorse economiche ed adeguatezza del budget in relazione agli obiettivi e alle attività pianificate (8 punti);

CR.5 - sistema di valutazione interno: individuazione del piano di valutazione attraverso indicatori di processo e di risultato, con relativi standard e strumenti di rilevazione (10 punti);

CR.6 - qualificazione del proponente: esperienza del proponente nel campo di azione del progetto (5 punti).

Sono allegati al presente bando le modalità operative e le schede per la presentazione dei progetti da utilizzare nel rispetto di tutte le loro parti.

In particolare, per i costi si dà indicazione di far riferimento come valori massimi alla circolare n. 41 del 5 dicembre 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante disposizioni relative alla tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal FSE nell’ambito dei PON (reperibile sul sito http://www.welfare.gov.it/default).

3.2 Criteri estrinseci al progetto

I criteri estrinseci di valutazione prevedono i seguenti elementi (tra parentesi il punteggio massimo assegnabile per ogni criterio):

CR.7.a (per progetti relativi alle azioni di cui al punto 1.a) - progettualità di quadrante (DGR 39-6552 dell’8 luglio 2002) o di area metropolitana (DGR 20-10006 del 21 luglio 2003): per i progetti che coinvolgono tutte le aziende di quadrante o dell’area metropolitana viene riconosciuto un punteggio assegnabile in funzione del reale coinvolgimento dei servizi del quadrante o dell’area metropolitana e dei risultati attesi che dovranno avere impatto dimostrabile sempre sul quadrante e sull’area metropolitana; per le quattro Aziende di Torino, il criterio e relativo punteggio sono applicati una sola volta; il punteggio sarà assegnato in misura massima qualora, oltre al coinvolgimento reale dei servizi delle aziende di quadrante o dell’area metropolitana, vi sarà il reale coinvolgimento anche dei servizi privati dell’area stessa (di quadrante o metropolitana) (20 punti);

CR.7.b (per progetti relativi alle azioni di cui al punto 1.b) - per i progetti di interesse regionale viene riconosciuto un punteggio massimo assegnabile in funzione della reale generalizzabilità del progetto a tutto il territorio regionale e in funzione della coerenza con le linee strategiche della regione stessa (20 punti);

CR.8 - progetti a carattere innovativo-sperimentale o progetti volti a garantire la continuità di interventi già avviati nell’ottica di una progressiva gestione nell’ambito delle attività istituzionali: per i progetti che rivestono carattere di innovatività o di sperimentazione e non sono finalizzati al mantenimento di programmi già attuati con precedenti investimenti, verrà assegnato un punteggio fino a un massimo di 20 punti. Per i progetti che, invece, attengono alla continuità di interventi già avviati con finanziamenti precedenti, sarà assegnato un punteggio fino ad un massimo di 20 punti qualora il cofinanziamento - di cui al successivo punto 4, comma 1 - garantito dal soggetto proponente e/o partecipanti raggiunga almeno il 50% dei costi totali, con particolare riferimento a quelli relativi all’utilizzo delle risorse umane (20 punti);

CR.9 - progetti misti pubblico-privato: si intendono i progetti che rivestono carattere di forte integrazione progettuale e gestionale tra pubblico e privato (5 punti).

3.3 Criteri generali

I criteri generali permettono l’assegnazione di ulteriori 10 punti. (CR.10).

In particolare saranno presi in considerazione gli aspetti attinenti ai compiti affidati dalla DGR n. 36-623 del 31 Luglio 2000 alla Commissione Regionale per i rapporti tra soggetti pubblici e privati, ovvero:

1. la congruenza con gli indirizzi di applicazione dell’Atto d’Intesa elaborati dalla Commissione, in specifico riguardo agli aspetti più innovativi e alla formazione degli operatori;

2. l’innovazione e l’utilità in materia di individuazione degli standard qualitativi per l’accreditamento.

E per quanto finora rilevato e definito dai lavori della Commissione:

* la pertinenza con i bisogni assistenziali sia per le attività di tipo terapeutico riabilitativo sia per quelle a valenza socio-assistenziale

* la pertinenza e coerenza in materia di strumenti per la valutazione ed efficacia dei servizi, per quanto finora proposto e verificato dalla Commissione.

Inoltre, in particolare per i progetti di prevenzione primaria incentrati sul tempo libero, attività sportive, animative, ludiche e culturali, sarà considerato come elemento positivo il fatto che essi siano inseriti in un progetto integrato di prevenzione delle dipendenze del quale siano indicati con chiarezza obiettivi, destinatari ed impatto atteso sul fenomeno.



3.4 Tabella riassuntiva dei punteggi

Criterio    Punteggio    Competenza per     Competenza per la valutazione
        la valutazione delle     dei progetti a interesse
        azioni (punto 1.a)    regionale (punto 1.b)

Criterio CR 1    Punti 5    Aress    Aress
Criterio CR 2    Punti 5    Aress    Aress
Criterio CR 3    Punti 12    Aress    Aress
Criterio CR 4    Punti 8    Aress    Aress
Criterio CR 5    Punti 10    Aress    Aress
Criterio CR 6    Punti 5    Aress    Aress
Criterio CR 7 (a o b)    Punti 20    Aress (CR 7.a)    “Commissione per la Valutazione dei
            Progetti d’Interesse Regionale”
Criterio CR 8    Punti 20    Aress    “Commissione per la Valutazione dei
            Progetti d’Interesse Regionale”
Criterio CR 9    Punti 5    “Commissione Regionale Dipendenze”    “Commissione Regionale Dipendenze”
Criterio CR 10    Punti 10    “Commissione Regionale Dipendenze”    “Commissione Regionale Dipendenze”

TOTALE    Punti 100    



I punteggi sono assegnati in modo proporzionale fino al massimo indicato per ogni criterio; non sono utilizzabili decimali nell’assegnazione dei punteggi.

Non è previsto un punteggio minimo di ammissione alla graduatoria finale.

Sono comunque esclusi dalla valutazione i progetti che:

- non giungeranno in tempo utile previsto dal bando;

- non hanno il formulario compilato in modo completo o che non hanno rispettato i limiti di spazio in esso contenuti;

- in cui è assente o insufficiente la quota di autofinanziamento;

- il costo totale del progetto è o superiore a euro 280.000,00 l’anno per un massimo di due anni (ai progetti di quadrante o di area metropolitana con reale co-progettazione potrà essere riconosciuto un costo annuale non superiore a euro 500.000,00) I progetti di interesse regionale, di cui al precedente punto1.b, sono esclusi da tale limitazione.

- sono presentati da soggetti non identificati dalla Regione di cui al punto 2.

I progetti di durata biennale dovranno essere suddivisi per stralci realizzabili nel corso di ogni anno e dovranno indicare con chiarezza la spesa dettagliata e gli obiettivi da raggiungere per ogni singolo anno.

4 - ENTITÀ DEI CONTRIBUTI E DEFINIZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI

1 - Per la realizzazione degli interventi la Regione concederà un contributo pari all’85% al lordo dell’IVA; il restante 15% è a carico del soggetto proponente e/o degli eventuali altri partecipanti secondo quanto previsto ai punti 5 e 6 della modulistica allegata.

N.B.: la quota di autofinanziamento deve essere calcolata sul costo complessivo del progetto e non sul contributo richiesto.

2 - non sono ammessi al contributo i progetti che comportano un costo superiore a euro 280.000,00 l’anno ad eccezione dei progetti per quadrante o per area metropolitana ove è proponibile un costo annuale non superiore a euro 500.000,00. I progetti di interesse regionale, di cui al precedente punto 1.b, sono esclusi da tale limitazione.

3 - i progetti possono avere una durata massima di 2 anni (ventiquattro mesi)

5 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno essere presentati esclusivamente tramite le modalità operative e le schede allegate al presente atto, nel rispetto degli spazi previsti, e trasmesse in originale.

Dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1 - due copie cartacee firmate in originale dal responsabile dell’ente proponente più copia su supporto informatico;

2 - preventivi di spesa per acquisti di beni ed attrezzature (esclusi i beni di facile consumo) con prezzi unitari e completi di ciascuna voce, rilasciati dai potenziali fornitori;

3 - dichiarazioni autocertificate riguardo: finanziamenti aggiuntivi, statuto (per le Associazioni di volontariato e le Cooperative sociali deve contenere l’indicazione che tra i fini dell’Ente sono contemplate attività di prevenzione o lotta alle dipendenze), iscrizione agli Albi o Registri della cooperazione sociale o del volontariato della Regione Piemonte;

4 - dichiarazione di vincolo per la destinazione d’uso di immobili e beni durevoli per i quali è richiesto un contributo.

N.B.: ogni altro materiale eventualmente allegato e non pertinente al progetto non sarà preso in considerazione.

Le domande, in carta semplice, compilate sulla apposita modulistica di cui sopra e corredate della relativa documentazione devono pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale con una delle seguenti modalità:

A - con consegna all’Aress, corso Regina Margherita 153 bis, Torino, entro le ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione; in caso di festività tale scadenza si intende posticipata alla prima giornata feriale successiva;

B - con raccomandata RR, indirizzata a “Regione Piemonte - Agenzia regionale per i servizi sanitari, corso Regina Margherita 153 bis, 10122 Torino”, segnalando sulla busta (di invio o di consegna a mano) a chiare lettere la dicitura “Fondo di intervento per la lotta alla droga 2002-2003".

Del rispetto della data di scadenza farà fede il timbro postale.

6 - ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI, RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E MOTIVI DI REVOCA

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande si provvederà a stilare le risultanze istruttorie dei progetti che verranno comunicate al Dirigente del Settore competente che, con propria determinazione, provvederà all’assegnazione dei finanziamenti per i progetti di cui al precedente punto 1.a mentre, per i progetti di interesse regionale di cui al precedente punto 1.b., il Settore Programmazione Sanitaria provvederà a predisporre gli atti per consentirne l’adozione da parte della Giunta Regionale con proprio provvedimento.

L’erogazione dei fondi è subordinata all’avvio delle attività previste dal progetto.

I finanziamenti saranno erogati nella misura del 70% alla comunicazione dell’avvio del progetto, che dovrà pervenire alle strutture regionali entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della determinazione di assegnazione.

La seconda quota, del 30%, sarà erogata a consuntivo.

Alla conclusione del progetto i beneficiari sono tenuti a presentare all’Assessorato alla Sanità e all’Aress una relazione contenente le modalità di attuazione degli interventi; la dichiarazione dell’avvenuta realizzazione degli stessi e l’elenco delle spese sostenute.

Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori al finanziamento assegnato, la quota eccedente sarà compensata al momento della rendicontazione conclusiva.

I fondi che risultano disponibili al termine dell’anno finanziario per revoca o rinuncia del beneficiario, saranno mantenuti nel bilancio della Regione con vincolo di destinazione.

Saranno esclusi da ulteriori finanziamenti, fino a rendicontazione avvenuta, i soggetti che non sono in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente al progetto finanziato.

7 - CONTROLLI SUI FINANZIAMENTI EROGATI

I progetti d’interesse regionale verranno coordinati da parte dell’Assessorato alla Sanità e dall’Aress, con incontri periodici e attraverso relazioni semestrali da inviare all’indirizzo di cui al punto 5 paragrafo B.

E’ facoltà inoltre dell’Assessorato alla Sanità e dell’Aress, su parere della “Commissione Regionale Dipendenze” e della Commissione Regionale per i problemi alcolcorrelati, istituita con DGR n. 20-11738 del 16 febbraio 2004, richiedere anche per gli altri progetti approvati il coordinamento, qualora questi risultino di particolare interesse, di particolare rilevanza sul territorio regionale o necessitino di collegamento con progetti ministeriali in corso.

Tale coordinamento sarà composto da un delegato delle Commissioni citate, un componente dell’Ufficio Dipendenze del Settore Programmazione Sanitaria dell’Assessorato e un delegato dell’Aress.

Infine, per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti presentati e sovvenzionati dal Fondo possono essere disposti controlli da parte dell’Assessorato alla Sanità e dall’Aress al fine di accertare la destinazione delle somme erogate e di esprimere un giudizio sulla realizzazione del progetto e sulla validità degli interventi finanziati.

In caso di violazione dei limiti indicati nel progetto il medesimo si riserva di intervenire nelle modalità ritenute adeguate alla situazione constatata.

Allegato 2