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Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004

Codice 16.4
D.D. 23 marzo 2004, n. 48

L.r. 40/98 - Fase di verifica procedura di VIA e contemporanea valutazione di incidenza nei confronti del S.I.C. “Monti Pelati e Torre Cives” cod. IT 1110013 relative al rinnovo della C.M. per olivina “Bric Carlevà” nei comuni di Vidracco, Castellamonte e Baldissero T.se. Istanza Nuova Cives srl. Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 - L.R. 40/98 e valutazione positiva di incidenza

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto relativo al rinnovo della concessione mineraria per olivina denominato “Bric Carlevà” nei comuni di Vidracco, Castellamonte e Baldissero T.se (TO) presentato dalla società Nuova Cives s.r.l. con sede in Savona - Via Paleocapa, 1119, sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, di seguito riportate:

- sotto il profilo della pianificazione dell’area dei Parchi e Riserve Naturali del Canavese l’area di miniera si colloca all’interno di un’area destinata ad attività estrattiva dalla l.r. 14 giugno 1993 n. 29;

- il completamento del progetto di coltivazione e di recupero ambientale, la cui conclusione è prevista il 18-9-2006, non altera sostanzialmente le caratteristiche dei luoghi;

- il progetto complessivo di coltivazione, di cui i lavori previsti nell’istanza di rinnovo fanno parte, è già stato approvato a suo tempo sotto il profilo minerario e riconosciuto compatibile attraverso le determine della provincia di Torino ai sensi, della l.r. 45/1989 e del Settore Gestione Beni Ambientali ai sensi del D.lgs: 490/1999; quest’ultima determina è stata adottata a seguito di deliberazione n. 66/2001 del 15 giugno 2001, dell’Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali dei Canavese.

- l’esclusione dalla fase di valutazione ex art. 12 l.r. 40/1998 è vincolato alle seguenti condizioni:

- dichiarazione in cui la concessionaria attesta che il progetto di rinnovo, relativo alla la fase e oggetto della presente verifica e valutazione di incidenza, corrisponde a quello già approvato con determina della provincia di Torino n. 21-8044662002 dei 12 aprile 2002 ai sensi del R.D. 3267/1923 e L.r. 45/1989 e con determina del Settore Gestione Beni Ambientali n. 127 del 19 settembre 2001 ai sensi dei D.lgs. 490/1999 nella quale sono richiamate le prescrizioni previste nella deliberazione della Giunta esecutiva, n. 66/2001 del 19 giugno 2001, dell’Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del Canavese;

- la documentazione topografica a supporto della istanza di rinnovo sia aggiornata in funzione della morfologia derivante dall’intervento, ex D.P.R. 128/1959, per la messa in sicurezza della S.P. 61;

- sia verificato il dimensionamento del progetto di regimazione delle acque meteoriche, alla luce di nuovi dati di input aggiornati secondo gli eventi meteorologici degli ultimi anni e lo stesso sia realizzato, comprensivo della vasca di decantazione, prima della ripresa della coltivazione; la suddetta struttura di regimazione deve essere mantenuta in perfetta efficienza ed adeguata in funzione dell’evoluzione dei lavori di miniera;

- ad integrazione dell’istanza di rinnovo la concessionaria sia tenuta a procedere ad una valutazione acustica, nei riguardi dei livelli di rumorosità immessi nell’ambiente esterno, tenuto conto delle sorgenti e dei ricettori; la valutazione deve essere articolata secondo la seguente metodologia:

1. descrizione e caratterizzazione delle sorgenti acustiche, che concorrono al rumore di fondo, e dei ricettori sensibili; per una certa valutazione da parte delle Amministrazioni è necessario che le localizzazioni dei ricettori e delle sorgenti acustiche siano individuate in planimetria, scala 1:1.000; inoltre sia descritta la tipologia dei ricettori sensibili considerati;

2. valutazione del clima acustico attuale, in corrispondenza dei ricettori sensibili, derivata dall’insieme delle sorgenti acustiche naturali ed antropiche mediante misura di Leq (A) all’esterno dell’area di coltivazione con time history di durata tale da caratterizzare compiutamente l’area di indagine;

3. descrizione delle caratteristiche dei mezzi e dell’impianto di lavorazione utilizzato in miniera;

4. analisi dei valori limite di immissione e di emissione in relazione alla classe acustica dell’area indagata presso i ricettori più critici secondo il D.P.C.M. 14-111997 o in sua assenza ex art. 6 D.P.C.M. 1-3-1991;

5. valutazione previsionale del clima acustico nelle condizioni di maggior operatività dei mezzi utilizzati e dell’impianto di miniera;

6. a seguito di quanto sopra dovranno essere descritte e rappresentate in scala 1:1.000 le opere di mitigazione e/o di bonifica volte ad abbattere i livelli di rumorosità. Tenuto conto della sensibilità dell’ambito territoriale, la relazione deve definire gli algoritmi di calcolo utilizzati per la valutazione previsionale dei livelli di inquinamento acustico;

- annualmente la concessionaria sia tenuta a presentare relazione con elaborati topografici, planimetrie e sezioni di aggiornamento, concernente i lavori di coltivazione e di recupero ambientale eseguiti.

- Per quanto concerne la valutazione di incidenza nei confronti del S.I.C. “Monti Pelati e Torre Cives” cod IT 1110013 il progetto di rinnovo è compatibile purché siano realizzate le seguenti misurè di controllo e compensazione:

- sviluppo di attività di monitoraggio volte a verificare l’integrità e la vitalità delle specie e degli habitat presenti nel S.I.C. con riferimento in particolare a quelle dichiarate di importanza comunitaria e prioritarie. Tale attività deve essere oggetto di uno specifico protocollo da concordare, entro 30 giorni dalla data di rinnovo della concessione mineraria, con l’Ente di gestione dell’Area protetta e con il Settore Pianificazione Aree protette.

- ripristino dei luoghi già dismessi dall’attività mediante il riutilizzo della coltre pedologica e delle zolle dei cotici naturali che dovranno essere rimosse dalle zone di nuova attività mineraria.

- l’utilizzo di tali materiali nell’ambito della stessa zona di coltivazione deve essere realizzato nell’ambito delle procedure di recupero ambientale previste;

- possono essere utilizzati materiali esclusivamente di provenienza autoctona qualora nel corso degli interventi di recupero non siano sufficienti i quantitativi di terreno agrario reperibili. nel sito di miniera. L’attività di recupero deve essere monitorata dai tecnici dell’A.R.P.A. e dal personale dell’Ente di gestione dell’Area protetta.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto