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Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004

Codice 16.4
D.D. 20 febbraio 2004, n. 28

L.R. 69/1978 e L.r. 28/1990 e s.m.i. Autorizzazione del progetto relativo alla “Coltivazione mineraria finalizzata al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico nei terreni siti in località Cascina Santa Marta dei Comuni di La Loggia e Moncalieri (TO) ricadenti nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po presentato dalla Società Musso Paolo S.p.A. (seconda fase)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Musso Paolo S.p.A. con sede legale in Chieri (TO), Strada Fontaneto, 77 (omissis), è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla prosecuzione dell’attività estrattiva in località Cascina Santa Marta ed alla realizzazione degli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico previsti nella seconda fase quinquennale del progetto generale in oggetto, sino al 15 febbraio 2009, tenuto conto della validità quinquennale dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 assorbita dal giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con deliberazione della Giunta Regionale n. 50-11766 del 16 febbraio 2004 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998.

2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 50-11766 del 16 febbraio 2004, ex artt. 12 e 13 l.r. 40/1998, nonchè fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

3. Le osservazioni in merito al progetto, presentate dal sig. Sapino Stefano proprietario di particelle catastali, confinanti con l’area interessata dal progetto non sono accolte per le motivazioni espresse in premessa.

4. Entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a rinnovare la convenzione, rep. 947 del 16 aprile 1999 registrata il 4 maggio 1999 al n. 984 serie 1, stipulata con l’Amministrazione comunale di La Loggia, in cui è previsto un contributo economico, a favore dell’Amministrazione, proporzionale al volume scavato.

5. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di in euro 1.540.000 (unmilione cinquecento quarantamila euro) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata alle Amministrazioni comunali di La Loggia e Moncalieri e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 dei Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

6. La cauzione di cui al precedente punto- 5 è sostitutiva di quella attualmente in vigore, presentata in ottemperanza alla determinazione dirigenziale n. 12 del 23 febbraio 1999.

7. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A e B e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 50-11766 del 16 febbraio 2004 ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

8. La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di La Loggia e Moncalieri e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po -,tratto torinese”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

9. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

10. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto