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Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004
Codice 16.3
D.D. 5 febbraio 2004, n. 20
Reg. (CE) 1260/99 - DOCUP 2000/2006 - Misure a Regia Regionale (Misure 2.3 - 2.5 b) - 3.1 a) - 3.2 - 4.1 a) - 4.2 b)). Disposizioni procedurali ed organizzative per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi ammessi a finanziamento
Premesso che:
- con propria precedente determinazione n. 55 del 30/4/2003 sono state approvate prescrizioni procedurali ed organizzative per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazìone ed il controllo degli interventi ammessi a finanziamento.
- nel corso della fase iniziale di attuazione di tali misure è emersa lesigenza di apportare alcune modifiche od integrazioni alle disposizioni inizialmente approvate, sia al fine di risolvere alcune questioni interpretative sia per garantire la massima velocità ed efficienza nellesecuzione degli interventi.
Considerato che, in particolare:
- occorre integrare lattuale prescrizione che prevede la possibilità di revoca del finanziamento concesso per lipotesi che lintervento non venga realizzato in tempi compatibili con la durata del DOCUP stabilendo un termine congruo entro il quale. il soggetto attuatore deve dar corso allinizio dei lavori a pena di revoca totale del finanziamento concesso: ciò al fine di poter tempestivamente procedere ad eventuali revoche e poter così disporre in tempo utile di risorse altrimenti inutilizzabili se rinvenienti da revoche disposte a ridosso della scadenza del periodo di programmazione;
- ai fini dellassegnazione della quota di premialità, è opportuno tener conto della peculiarità di quegli interventi che consistono in lavori e successiva acquisizione di beni, strumentali alla funzionalizzazione dellimmobile nel frattempo realizzato (in un rapporto di necessaria successione e subordinazione che non consenta ,o renda inopportuna la contemporanea esecuzione delle due tipologie di prestazioni), a tal fine prevedendo che (fermo restando lobbligo del completamento dellintiero intervento nei termini prestabiliti, quale terza condizione necessaria per lassegnazione del premio di performance) il raggiungimento del primo 30% dellinvestimento debba essere verificato con riferimento alla sola prestazione consistente nellesecuzione dei lavori;
- la grave carenza di liquidità in cui versa la gran parte dei soggetti attuatori (beneficiari finali del contributo) induce a modificare le originarie condizioni cui era subordinata lerogazione della terza quota del contributo, condizionando tale erogazione alla presentazione dello stato finale e . delle relative fatture senza più richiedere che il soggetto attuatore abbia effettuato i correlativi pagamenti ai prestatori dopera od ai fornitori: ciò dovrebbe scongiurare il rischio di uninterruzione dei pagamenti a carico dei beneficiari finali, pagamenti che costituiscono il riferimento per lapplicazione della sanzione del disimpegno automatico (di cui allart. 31 comma 2 Reg. CE 1260/99);
- per evidenti ragioni di proporzionalità fra lentità degli anticipi da erogarsi e la dimensione dellimpegno finanziario assunto dal soggetto attuatore, qualora linvestimento ammesso a finanziamento sia articolato in una pluralità di sub-interventi(connessi ed interdipendenti) che per ragioni oggettive o per scelta del soggetto attuatore siano avviati in tempi diversi, lerogazione del primo acconto di contributo (primo 30%) potrà essere disposta solo qualora lammontare dei subinterventi effettivamente avviati sia almeno pari allentità dellacconto richiesto;
- ai fini dellattribuzione della quota di premialità si reputa opportuno tener conto di eventuali circostanze oggettive, non imputabili al soggetto attuatore, che non consentano il rispetto del termine, fissato nel cronoprogramma, per la completa realizzazione dellintervento (fine lavori, collaudo, rendicontazione), attribuendo a tal fine al responsabile di misura la facoltà di consentire proroghe a tale termine (facoltà peraltro prevista nel bando e nella determinazione n. 55/2003) purchè contenute entro un limite temporale che non comprometta i regolari flussi di spesa (con il conseguente rischio di incorrere nel disimpegno automatico ex art. 31 - c. 2 - Reg. 1260/99) e sia compatibile con il periodo di validità del Programma.
IL DIRETTORE
visto lart. 23 della l.r. 51/97
determina
- ad integrazione di quanto disposto con propria precedente determinazione n. 55 del 30/4/2003, i contributi concessi a valere sul DOCUP 2000/2006 - misure 2.3, 2.5b), 3.2, 4.1 a), 4.2b), sono integralmente revocati:
- qualora i lavori relativi agli interventi proposti a finanziamento nei primi dieci ambiti temporali utili (13 maggio 2002 - 24 dicembre 2003), non siano appaltati ed avviati entro 16 mesi dalla data di ammissione a contributo ed il soggetto attuatore, intimato a dar corso allavvio lavori entro un termine perentorio, non adempia; tale termine di 16 mesi è proporzionalmente abbreviato ove ciò sia necessario per rendere compatibili i tempi di realizzazione integrale dellintervento, ivi inclusi il collaudo e la rendicontazione, con il periodo di validità del Programma;
- qualora i lavori relativi agli interventi proposti a finanziamento negli ambiti temporali successivi al decimo non siano appaltati ed avviati entro 10 mesi dalla data di ammissione a contributo ed il soggetto attuatore, intimato a dar corso allavvio lavori entro un termine perentorio, non adempia; tale termine di 10 mesi è proporzionalmente abbreviato ove ciò sia necessario per rendere compatibili i tempi di realizzazione integrale dellintervento, ivi inclusi il collaudo e la rendicontazione, con il periodo di validità del Programma.
- Di stabilire - a modifica di quanto, prescritto con propria precedente determinazione n. 55 del 30/4/2003 e con riferimento alle misure 2.3, 2.5b), 3.2, 4.1 a) ,4.2b) che, limitatamente a quegli interventi che consistono in lavori e successiva acquisizione di beni, strumentali alla funzionalizzazione dellimmobile nel frattempo recuperato o realizzato, ai fini del riconoscimento della riserva di premialità, il raggiungimento del primo 30% dellinvestimento deve intendersi conseguito anche nel caso in cui risulti realizzato almeno il 30% della sola prestazione consistente nellesecuzione dei lavori, ferme restando le seguenti condizioni:
- che tra le due tipologie di prestazioni (lavori e forniture) sussista un rapporto di necessaria successione e subordinazione che non consenta o renda inopportuna la contemporanea esecuzione di entrambe;
- permane lobbligo del completamento dellintiero intervento (lavori e forniture, collaudo, rendicontazione) nei termini stabiliti nel cronoprogramma, quale terza condizione necessaria per lassegnazione della premialità.
- Di stabilire - a modifica di quanto prescritto con propria precedente determinazione n. 55 del 30/4/2003 e con riferimento alle misure 2.3, 2.5b), 3.1 a), 3.2, 4.1 a), 4.2b) - che lerogazione della terza quota di contributo (terzo 30%) avvenga dietro presentazione dello stato finale e relative fatture, quandanche non quietanzate.
- Di stabilire, a modifica di quanto prescritto con propria precedente determinazione n. 55 del 30/4/2003 e con riferimento alle misure 2.3, 2.5b), 3.2, 4.1 a), 4.2b) che, qualora linvestimento ammesso a finanziamento sia articolato in una pluralità di sub-interventi (connessi ed interdipendenti) che per ragioni oggettive o per scelta dei soggetto attuatore siano avviati in tempi diversi, lerogazione del primo acconto di contributo (primo 30%) potrà essere disposta solo qualora lammontare dei sub-interventi effettivamente avviati sia almeno pari allentità dellacconto richiesto.
- Di stabilire, a modifica di quanto prescritto con propria precedente determinazione n. 55 del 30/4/2003 con riferimento alle misure 2.3, 2.5b), 3.2, 4.1 a), 4.2b) ed ai fini dellattribuzione della quota di premialità, che qualora lintervento non sia ultimato entro la scadenza fissata nel cronoprogramma, il responsabile di misura, su richiesta motivata del soggetto interessato, può, ove sussistano circostanze oggettive non imputabili al soggetto attuatore, consentire una proroga (rapportata anche allentità dellinvestimento ed alla natura delle circostanze che hanno impedito lultimazione dellintervento nei tempi prescritti, non superiore a mesi quattro e comunque compatibile con il periodo di validità del Programma) per la completa realizzazione dellintervento (inclusi il collaudo e la rendicontazione).
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto