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Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004

Codice 16.3
D.D. 5 febbraio 2004, n. 20

Reg. (CE) 1260/99 - DOCUP 2000/2006 - Misure a Regia Regionale (Misure 2.3 - 2.5 b) - 3.1 a) - 3.2 - 4.1 a) - 4.2 b)). Disposizioni procedurali ed organizzative per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi ammessi a finanziamento

Premesso che:

- con propria precedente determinazione n. 55 del 30/4/2003 sono state approvate prescrizioni procedurali ed organizzative per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazìone ed il controllo degli interventi ammessi a finanziamento.

- nel corso della fase iniziale di attuazione di tali misure è emersa l’esigenza di apportare alcune modifiche od integrazioni alle disposizioni inizialmente approvate, sia al fine di risolvere alcune questioni interpretative sia per garantire la massima velocità ed efficienza nell’esecuzione degli interventi.

Considerato che, in particolare:

- occorre integrare l’attuale prescrizione che prevede la possibilità di revoca del finanziamento concesso per l’ipotesi che l’intervento non venga realizzato in tempi compatibili con la durata del DOCUP stabilendo un termine congruo entro il quale. il soggetto attuatore deve dar corso all’inizio dei lavori a pena di revoca totale del finanziamento concesso: ciò al fine di poter tempestivamente procedere ad eventuali revoche e poter così disporre in tempo utile di risorse altrimenti inutilizzabili se rinvenienti da revoche disposte a ridosso della scadenza del periodo di programmazione;

- ai fini dell’assegnazione della quota di premialità, è opportuno tener conto della peculiarità di quegli interventi che consistono in lavori e successiva acquisizione di beni, strumentali alla funzionalizzazione dell’immobile nel frattempo realizzato (in un rapporto di necessaria successione e subordinazione che non consenta ,o renda inopportuna la contemporanea esecuzione delle due tipologie di prestazioni), a tal fine prevedendo che (fermo restando l’obbligo del completamento dell’intiero intervento nei termini prestabiliti, quale terza condizione necessaria per l’assegnazione del premio di performance) il raggiungimento del primo 30% dell’investimento debba essere verificato con riferimento alla sola prestazione consistente nell’esecuzione dei lavori;

- la grave carenza di liquidità in cui versa la gran parte dei soggetti attuatori (beneficiari finali del contributo) induce a modificare le originarie condizioni cui era subordinata l’erogazione della terza quota del contributo, condizionando tale erogazione alla presentazione dello stato finale e . delle relative fatture senza più richiedere che il soggetto attuatore abbia effettuato i correlativi pagamenti ai prestatori d’opera od ai fornitori: ciò dovrebbe scongiurare il rischio di un’interruzione dei pagamenti a carico dei beneficiari finali, pagamenti che costituiscono il riferimento per l’applicazione della sanzione del disimpegno automatico (di cui all’art. 31 comma 2 Reg. CE 1260/99);

- per evidenti ragioni di proporzionalità fra l’entità degli anticipi da erogarsi e la dimensione dell’impegno finanziario assunto dal soggetto attuatore, qualora l’investimento ammesso a finanziamento sia articolato in una pluralità di sub-interventi—(connessi ed interdipendenti) che per ragioni oggettive o per scelta del soggetto attuatore siano avviati in tempi diversi, l’erogazione del primo acconto di contributo (primo 30%) potrà essere disposta solo qualora l’ammontare dei subinterventi effettivamente avviati sia almeno pari all’entità dell’acconto richiesto;

- ai fini dell’attribuzione della quota di premialità si reputa opportuno tener conto di eventuali circostanze oggettive, non imputabili al soggetto attuatore, che non consentano il rispetto del termine, fissato nel cronoprogramma, per la completa realizzazione dell’intervento (fine lavori, collaudo, rendicontazione), attribuendo a tal fine al responsabile di misura la facoltà di consentire proroghe a tale termine (facoltà peraltro prevista nel bando e nella determinazione n. 55/2003) purchè contenute entro un limite temporale che non comprometta i regolari flussi di spesa (con il conseguente rischio di incorrere nel disimpegno automatico ex art. 31 - c. 2 - Reg. 1260/99) e sia compatibile con il periodo di validità del Programma.

IL DIRETTORE

visto l’art. 23 della l.r. 51/97

determina

- ad integrazione di quanto disposto con propria precedente determinazione n. 55 del 30/4/2003, i contributi concessi a valere sul DOCUP 2000/2006 - misure 2.3, 2.5b), 3.2, 4.1 a), 4.2b), sono integralmente revocati:

- qualora i lavori relativi agli interventi proposti a finanziamento nei primi dieci ambiti temporali utili (13 maggio 2002 - 24 dicembre 2003), non siano appaltati ed avviati entro 16 mesi dalla data di ammissione a contributo ed il soggetto attuatore, intimato a dar corso all’avvio lavori entro un termine perentorio, non adempia; tale termine di 16 mesi è proporzionalmente abbreviato ove ciò sia necessario per rendere compatibili i tempi di realizzazione integrale dell’intervento, ivi inclusi il collaudo e la rendicontazione, con il periodo di validità del Programma;

- qualora i lavori relativi agli interventi proposti a finanziamento negli ambiti temporali successivi al decimo non siano appaltati ed avviati entro 10 mesi dalla data di ammissione a contributo ed il soggetto attuatore, intimato a dar corso all’avvio lavori entro un termine perentorio, non adempia; tale termine di 10 mesi è proporzionalmente abbreviato ove ciò sia necessario per rendere compatibili i tempi di realizzazione integrale dell’intervento, ivi inclusi il collaudo e la rendicontazione, con il periodo di validità del Programma.

- Di stabilire - a modifica di quanto, prescritto con propria precedente determinazione n. 55 del 30/4/2003 e con riferimento alle misure 2.3, 2.5b), 3.2, 4.1 a) ,4.2b) che, limitatamente a quegli interventi che consistono in lavori e successiva acquisizione di beni, strumentali alla funzionalizzazione dell’immobile nel frattempo recuperato o realizzato, ai fini del riconoscimento della riserva di premialità, il raggiungimento del primo 30% dell’investimento deve intendersi conseguito anche nel caso in cui risulti realizzato almeno il 30% della sola prestazione consistente nell’esecuzione dei lavori, ferme restando le seguenti condizioni:

- che tra le due tipologie di prestazioni (lavori e forniture) sussista un rapporto di necessaria successione e subordinazione che non consenta o renda inopportuna la contemporanea esecuzione di entrambe;

- permane l’obbligo del completamento dell’intiero intervento (lavori e forniture, collaudo, rendicontazione) nei termini stabiliti nel cronoprogramma, quale terza condizione necessaria per l’assegnazione della premialità.

- Di stabilire - a modifica di quanto prescritto con propria precedente determinazione n. 55 del 30/4/2003 e con riferimento alle misure 2.3, 2.5b), 3.1 a), 3.2, 4.1 a), 4.2b) - che l’erogazione della terza quota di contributo (terzo 30%) avvenga dietro presentazione dello stato finale e relative fatture, quand’anche non quietanzate.

- Di stabilire, a modifica di quanto prescritto con propria precedente determinazione n. 55 del 30/4/2003 e con riferimento alle misure 2.3, 2.5b), 3.2, 4.1 a), 4.2b) che, qualora l’investimento ammesso a finanziamento sia articolato in una pluralità di sub-interventi (connessi ed interdipendenti) che per ragioni oggettive o per scelta dei soggetto attuatore siano avviati in tempi diversi, l’erogazione del primo acconto di contributo (primo 30%) potrà essere disposta solo qualora l’ammontare dei sub-interventi effettivamente avviati sia almeno pari all’entità dell’acconto richiesto.

- Di stabilire, a modifica di quanto prescritto con propria precedente determinazione n. 55 del 30/4/2003 con riferimento alle misure 2.3, 2.5b), 3.2, 4.1 a), 4.2b) ed ai fini dell’attribuzione della quota di premialità, che qualora l’intervento non sia ultimato entro la scadenza fissata nel cronoprogramma, il responsabile di misura, su richiesta motivata del soggetto interessato, può, ove sussistano circostanze oggettive non imputabili al soggetto attuatore, consentire una proroga (rapportata anche all’entità dell’investimento ed alla natura delle circostanze che hanno impedito l’ultimazione dell’intervento nei tempi prescritti, non superiore a mesi quattro e comunque compatibile con il periodo di validità del Programma) per la completa realizzazione dell’intervento (inclusi il collaudo e la rendicontazione).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto