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Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2004, n. 47-13018

D.P.C.M. 9/04/01, art. 11, comma 6 e L.R. 16/92, art. 28, lettera f) - Diritto allo studio universitario: determinazione fasce di reddito e tariffe per servizio di ristorazione e servizio abitativo a.a. 2004/05

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di ammettere, ai sensi del D.P.C.M. 9/04/01, art. 11, comma 6, al servizio di ristorazione e, se disponibile, al servizio abitativo la generalità degli studenti iscritti ai corsi di studio degli Atenei piemontesi, compresi i borsisti delle università e degli enti di ricerca pubblici, demandando all’EDISU la determinazione, ai fini dell’ammissione ai servizi, di eventuali requisiti di merito;

- di determinare per l’anno accademico 2004/05, ai sensi della l. r. 16/92, art. 28, lettera f), le seguenti fasce di reddito per l’applicazione, limitatamente al servizio di ristorazione, di corrispondenti tariffe agevolate per la generalità degli studenti iscritti ai corsi di studio degli Atenei piemontesi, compresi i borsisti delle università e degli enti di ricerca pubblici:

Prima Fascia, che comprende tutti gli studenti idonei alla borsa di studio - Indicatore della situazione economica equivalente fino a euro 16.830,00 e Indicatore della situazione patrimoniale equivalente fino a euro 28.400,00: pasto intero euro 2,00, pasto ridotto euro 1.25;

Seconda Fascia - Indicatore della situazione economica equivalente da euro 16.831,00 a euro 29.790,00 e Indicatore della situazione patrimoniale equivalente da euro 28.401,00 a euro 50.380,00: pasto intero euro 3.40, pasto ridotto euro 2,10;

Terza Fascia - Indicatore della situazione economica equivalente da 29.791,00 a euro 42.750,00 e Indicatore della situazione patrimoniale equivalente da euro 50.381,00 a euro 72.360,00: pasto intero euro 5,35, pasto ridotto euro 3,15;

- di applicare, limitatamente al servizio di ristorazione, le tariffe della Prima Fascia di reddito a tutti gli studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazionale, al fine di promuovere i progetti di internazionalizzazione degli Atenei piemontesi;

- di fissare, per l’anno accademico 2004/05, ai sensi del D.P.C.M. 9/04/01, art. 11, comma 6, le tariffe minime, corrispondenti al costo medio effettivo del servizio di ristorazione e del servizio abitativo, in euro 6,30 per il pasto intero e in euro 4,15 per il pasto ridotto e quelle del servizio abitativo in euro 330,00 mensili per la camera singola e in euro 302,00 mensili per il posto letto in camera doppia;

- di applicare le tariffe minime del servizio di ristorazione alla generalità degli studenti iscritti ai corsi di studio degli Atenei piemontesi, compresi i borsisti delle università e degli enti di ricerca pubblici, il cui Indicatore della situazione economica equivalente sia superiore a euro 42.750,00 e il cui Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sia superiore a euro 72.360,00;

- di applicare le tariffe minime del servizio abitativo, se disponibile, alla generalità degli studenti iscritti ai corsi di studio degli Atenei piemontesi, compresi i borsisti delle università e degli enti di ricerca pubblici;

- di demandare all’EDISU la valutazione sull’opportunità di estendere il servizio di ristorazione e il servizio abitativo, qualora disponibili, anche ad altri utenti, determinando le relative tariffe secondo importi comunque non inferiori alle sopra citate tariffe minime, fissate ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.P.C. M. 9/04/01, art. 11, comma 6.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)