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Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004

Codice 16.4
D.D. 26 gennaio 2004, n. 12

Cava di sabbia e ghiaia in localita’ I Ronchi del Comune di Montanaro (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - il Consorzio CAV.TO.MI. è autorizzato durante i lavori di coltivazione, ad eseguire scavi fino alla distanza di m 5 nei confronti della strada vicinale di uso pubblico denominata Delle Moglie alle seguenti condizioni:

a) i lavori di scavo, l’inclinazione delle scarpate ed il recupero ambientale devono essere eseguiti in conformità al progetto presentato allegato all’istanza e all’autorizzazione rilasciata ai sensi delle LL.RR. 30/99, 69/78 e 44100 dal Comune di Montanaro (TO) con deliberazione C.C. n. 19 del 23.6.2003 (1° integrazione) e successivamente dal Capo Settore dell’Area Tecnica Manutentiva in data 24.7.2003 prot. n. 6871 (2 a integrazione);

Art. 2 - in considerazione dei parere negativo di cui in premessa espresso dalla SNAM Rete Gas Distretto Nord Occidentale nel quale viene evidenziato che l’avvicinamento al metanodotto Montanaro - Aosta D.N. 450 in deroga alle distanze ex art. 104 del D.P.R. 128159 non ne garantisce la stabilità e la sicurezza, non si autorizza la richiesta di deroga ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 128/59 e pertanto il ciglio degli scavi deve essere mantenuto ad una distanza non inferiore a m 50 dal metanodotto medesimo;

Art. 3 - La presente determinazione fa salvi i diritti dei terzi e la completa responsabilità del Consorzio CAV.TO.MIL in ordine ad ogni eventuale danno a persone o a cose, derivante dai lavori relativi alla presente autorizzazione.

Art. 4 - La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Avverso la presente determinazione é ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto