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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 31

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 2004, n. 86

Accordo di programma ai sensi dellart. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione nel Comune di Sangano della nuova sede della succursale dell’I.T.C. “Pascal” di Giaveno.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

* la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Sangano si sono resi promotori di un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 per la realizzazione nel Comune di Sangano della nuova sede della succursale dell’I.T.C. “PASCAL” di Giaveno;

* con comunicazione del 10 marzo 2004 il Presidente della Provincia di Torino convocava una riunione interlocutoria per verificare la possibilità di addivenire alla stipulazione di un Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 267/2000, di cui il responsabile del procedimento dell’Accordo di Programma è stato individuato nella persona dell’arch. Sergio Moro dirigente del Servizio Programmazione Progettazione realizzazione edilizia scolastica della Provincia di Torino;

* il responsabile del procedimento dell’Accordo di Programma, nell’intento di approfondire i contenuti dell’iniziativa con i soggetti interessati alla definizione dell’accordo ha convocato in data 17 marzo 2004 un nuovo incontro interlocutorio;

* l’iniziativa proposta dalla Provincia di Torino assume un rilevante interesse pubblico, per la realizzazione del nuovo complesso scolastico quale sede distaccata dell’Istituto Blaise Pascal di Giaveno da insediare nel comune di Sangano in Via San Giorgio.

* il comune di Sangano per consentire la realizzazione dell’intervento da parte della Provincia di Torino, ha predisposto una variante strutturale al P.R.G. adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 55 del 17/12/2003;

* il comune di Sangano a seguito del perfezionamento dell’accordo di programma in oggetto ha predisposto una specifica variante con pari caratteristiche e contenuti della variante approvata con Deliberazione del C.C. citata al paragrafo precedente, da approvarsi nell’ambito dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 IV e V comma del D.Lgs. 267/2000 richiedendo nel contempo con nota n° 1856 del 18/3/2004, alla Regione Piemonte di sospendere l’istruttoria della variante strutturale già adottata;

* il nuovo complesso scolastico con 10 aule didattiche, 4 laboratori e servizi, una centrale termica per una superficie complessiva lorda di 2.300 mq. circa, distribuiti su due livelli, sarà realizzato su un’area complessiva di 7000 mq;

* l’intervento in questione è inserito nel piano triennale 2003-2005 e nel piano annuale per l’anno 2004 per interventi di Edilizia Scolastica ai sensi della L.N. 23/1996, finanziati dalla Regione Piemonte ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale in data 10 marzo n. 438 per un importo di Euro 2.195,00 e con fondi propri dell’Amministrazione Provinciale per Euro 90.329,14;

* in data 25/03/2003 si è tenuta la Conferenza dei servizi prevista dal 3° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 finalizzata a verificare la possibilità di concludere l’accordo di programma;

* nella suddetta riunione i convenuti hanno valutato positivamente il progetto preliminare del complesso scolastico, in conformità ai pareri acquisiti, ed elencati al paragrafo n° 14 delle premesse del testo dell’accordo di programma. Hanno altresì approvato la proposta di variante urbanistica annessa al progetto preliminare e condiviso la necessità di approvare il progetto definitivo in una successiva Conferenza di Servizi, nell’ambito dell’Accordo di Programma, richiedendo al comune di Sangano di revocare contestualmente alla ratifica del presente accordo di programma la delibera consiliare n. 55 del 17.12.2003;

* nella seduta sopraccitata è stato altresì concordato che l’approvazione del progetto definitivo determini la condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire previo assenso del consiglio comunale in applicazione del 4° e 5° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

* il responsabile del procedimento dell’accordo di programma ha pubblicato sul B.U.R. n. 12 del 25 marzo 2004 l’avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90;

preso atto che l’adozione dell’accordo di programma con il presente decreto costituisce variazione urbanistica ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 prevedendo la trasformazione della destinazione d’uso da area agricola “E” ad area standard “attrezzature di interesse generale” ai sensi dell’art. 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

preso atto che il Dirigente del Settore competente della Regione Piemonte ha comunicato alla Giunta Regionale i contenuti dell’iniziativa nell’adunanza del 13 aprile 2004 verbale n. 285 riguardante il presente Accordo di Programma;

preso atto che in data 19/04/2003 presso la Sede della Provincia di Torino via Maria Vittoria, 12 è stato sottoscritto dalla Regione Piemonte dalla Provincia di Torino, dal Comune l’accordo di programma oggetto del presente Decreto;

preso atto che gli impegni assunti dalle parti nel presente Accordo hanno validità per 10 (dieci) anni, eventualmente prorogabili su richiesta delle parti, valutati dal Collegio di Vigilanza;

preso atto che il presente Accordo di Programma, ancorché promosso dalla Provincia di Torino, osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27-23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma;

vista la documentazione urbanistica e la documentazione tecnico amministrativa relativa al progetto preliminare allegata all’accordo di programma e descritta dettagliatamente al punto 14 a, b, c, delle premesse del medesimo;

vista la Delibera n. 3 del 26.04.2004 del consiglio comunale di Sangano di ratifica dell’adesione del Sindaco alla firma dell’accordo di programma in oggetto ed in particolare dell’avvenuta revoca della delibera di consiglio comunale n. 55 del 17.12.2003 riguardante la variante strutturale al P.R.G., considerata di pari contenuto alla variante assentita con il presente decreto di adozione dell’accordo di programma in oggetto;

preso atto che il presente decreto di adozione dell’accordo di programma, prevede l’individuazione dei legali rappresentanti o loro delegati, facenti parte del collegio di vigilanza previsto dall’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, e dei funzionari dei singoli Enti firmatari dell’accordo, facenti parte della struttura di supporto alla funzionalità del collegio di vigilanza;

visti:

- l’art. 34, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ;

- la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. .51/97, art. 17";

il presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° e 5 comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

decreta

Art. 1

E’ approvato, ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, l’accordo di programma, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente agli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici allegati e depositati in originale presso la Provincia di Torino, sede di via Bertola 34,. Tale Accordo si è stipulato in data 19/04/2003 presso la Sede della Provincia di Torino via Maria Vittoria 12, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Sangano, ed ha per oggetto la realizzazione della nuova sede della succursale I.T.C. “Pascal” di Giaveno ubicata nel territorio comunale di Sangano.

Art. 2

L’adozione dell’accordo di programma con il presente decreto:

a) assente ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni urbanistiche adottate richiamate nelle premesse dell’accordo di programma riguardante la trasformazione della destinazione d’uso da area agricola “E” ad area standard “attrezzature di interesse generale” ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

b) determina per le aree oggetto della destinazione “attrezzature di interesse generale” l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Art. 3

Con riferimento a quanto specificato all’art. 2, punto a), b) del presente Decreto, sono assentite, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni urbanistiche dello strumento urbanistico generale del Comune di Sangano costituenti variante strutturale al P.R.G. Dette variazioni urbanistiche sostituiscono, poiché di pari contenuto, la variante strutturale n° 3 deliberata dal Consiglio Comunale n°55 del 17/12/2003 e in seguito revocata con deliberazione di Consiglio Comunale n°3 del 26/04/2004 di ratifica dell’adesione del Sindaco all’accordo di programma in oggetto.

L’assenso alla previsione localizzativa dell’opera riguardante la realizzazione del nuovo complesso scolastico in area normativa standard “attrezzature di interesse generale” ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., assume effetto cogente di variazione urbanistica per le tavole facenti parte della documentazione urbanistica descritta al paragrafo 14 delle premesse dell’accordo di programma.

L’assenso alle predette variazioni urbanistiche, oggetto del presente accordo di programma, determina ai sensi dell’art. 9 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 8.6.2001 n. 327, modificato con decreto lgs. 27.12.2002 n. 302 l’apposizione del vincolo urbanistico “Attrezzature di interesse generale” sulle aree di proprietà dei soggetti inseriti nel piano particellare di esproprio allegato all’accordo di programma.

Art. 4

Con riferimento a quanto specificato nelle premesse, l’approvazione del progetto definitivo determina la condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire, previo assenso del consiglio comunale, in applicazione del 4° e 5° comma dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e relativa emissione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 5

Con riferimento alle intese assunte in sede di Conferenza di Servizi il comune di Sangano s’impegna altresì a trasmettere al responsabile del procedimento il parere del Settore OO.PP. della Regione Piemonte - area territoriale di Torino, concernente il progetto di spostamento di tratto del Canale dei Laghi, il cui sedime è di proprietà demaniale e l’uso dell’acqua è del Consorzio Irriguo delle Gerbole, in adiacenza alla futura proprietà della Provincia, per la valutazione di natura tecnico-idraulica al fine di verificare se sussiste la sicurezza del manufatto rispetto al costruendo complesso scolastico provinciale oggetto del presente accordo.

Art. 6

Gli impegni e gli accordi assunti dalle parti per l’attuazione delle opere obbligano i soggetti firmatari all’osservanza dei relativi adempimenti nei tempi designati dal cronoprogramma.

Art. 7

Le eventuali variazioni o modifiche in corso d’opera degli interventi oggetto dell’accordo di programma sono consentite con le norme specificate a capitolo “modifiche” del dispositivo dell’accordo di programma.

Art. 8

L’accordo di programma adottato con il presente Decreto, come concordato dalle parti, ha validità decennale con decorrenza dalla pubblicazione sul BUR del Decreto di adozione dell’accordo da parte del Presidente della Regione Piemonte.

Eventuali proroghe saranno valutate dal Collegio di Vigilanza.

Art. 9

La Vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall’art. 34 del D.lgs. n.267/2000, è svolta con le norme definite al capitolo “Vigilanza e poteri sostitutivi” del dispositivo dell’accordo di programma e all’art. 6 del dispositivo del presente Decreto, da un Collegio di Vigilanza così composto:

- Presidente della Regione Piemonte o suo delegato;

- Presidente della Provincia di Torino o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio;

- Sindaco del comune di Sangano o suo delegato.

Il funzionamento tecnico-amministrativa del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del responsabile del procedimento con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

E’ dato incarico al Responsabile del procedimento di trasmettere copia conforme del presente Decreto, unitamente al testo dell’accordo di programma e alla documentazione allegata al medesimo, ai soggetti firmatari.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Enzo Ghigo

Allegato (fare riferimento al file PDF)