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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 31

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 23-13206

Programmi di Recupero Urbano, articolo 11 della legge 4.12.1993 n. 493. Interventi localizzati nel comune di Torino e nel comune di Ciriè non pervenuti all’apertura del cantiere entro il 3.8.2004. Diffida agli enti attuatori ad adempiere all’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 17.2.1992 n. 179 e s.m.i.

A relazione dell’Assessore Botta.

Con deliberazione n. 272-CR12411 del 30 luglio 1996, modificata con deliberazione n. 466-CR2542, del 3 marzo 1998, il Consiglio Regionale ha aggiornato la programmazione dei finanziamenti di edilizia residenziale pubblica, compresi gli interventi contenuti nei programmi di recupero urbano, di cui all’art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Con deliberazione n. 50-21268 del 29 luglio 1997 la Giunta Regionale ha approvato le procedure per assegnare i fondi gescal agli interventi contenuti nei programmi di recupero urbano, di cui all’art. 11 della legge n. 493/93, nel momento in cui il Comune avesse individuato i soggetti attuatori degli interventi privati.

Con la determinazione del Dirigente regionale competente n. 49 del 15.3.2002 veniva assegnata al Comune di Torino - ambito “via Ivrea” - la somma di euro 36.151,98 quale anticipazione per spese tecniche e generali per la realizzazione dell’intervento di costruzione di nuovi impianti sportivi (programma ambito “via Ivrea” - corso Vercelli - P.I. n. 1258), mentre con la determinazione n. 170 del 11.6.2003 è stata assegnata la somma di euro 325.367,84 quale seconda parte del finanziamento per l’esecuzione dei lavori. Si è stabilito inoltre, ai sensi della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., che l’intervento oggetto del finanziamento doveva pervenire all’inizio dei lavori entro 13 mesi dalla data di pubblicazione della determinazione n. 170 del 11.6.2003 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, avvenuta sul n. 27 del 3.7.2003.

Con la determinazione del Dirigente regionale competente n. 115 del 23.4.2003 è stato assegnato alla A.T.C. di Torino il finanziamento di euro 232.116,39, comprensivo della somma da attribuirsi per le spese tecniche e generali, per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria sul patrimonio dell’Agenzia ubicato nel Comune di Ciriè - ambito “Villaggio S. Agostino”, in località via Gazzera (P.I. n. 2081). Si è stabilito inoltre, ai sensi della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., che l’intervento oggetto del finanziamento doveva pervenire all’inizio dei lavori entro 13 mesi dalla data di pubblicazione della determinazione n. 115 del 23.4.2003 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, avvenuta sul n. 27 del 3.7.2003.

Considerato che:

- dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle citate determinazioni dirigenziali n. 170 del 11.6.2003 e n. 115 del 23.4.2003 decorrevano i tredici mesi entro i quali, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., gli interventi dovevano pervenire all’inizio dei lavori ed apertura dei cantieri e cioè entro il 3 agosto 2004;

- nell’allegato “A” alla presente deliberazione sono elencati gli interventi che alla data del 3 agosto 2004 o nelle more di adozione della presente deliberazione non risultano pervenuti alla consegna dei lavori ed apertura del cantiere. In detto allegato viene inoltre riportata la situazione procedurale;

- per gli interventi di cui all’allegato “A” occorre pertanto, prima di procedere alla nomina del Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3, comma 8 bis, della legge 17.2.1992 n. 179 e s.m.i., diffidare gli Enti attuatori ad adempiere all’inizio dei lavori nelle more di nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale del Commissario ad acta;

La Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

vista la legge 17.2.1992, n. 179;

vista la legge 4.12.1993, n. 493;

vista la legge 30.4.1999, n. 136;

viste le determinazioni dirigenziali n. 115 del 23.4.2003 e n. 170 del 11.6.2003;

visto il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3.7.2003, data di pubblicazione e decorrenza termini delle citate determinazioni dirigenziali n. 115/2003 e n. 170/2003.

delibera

di diffidare gli Enti attuatori degli interventi compresi nel Programma di Recupero Urbano, articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di cui all’allegato “A”, a provvedere, per quanto di loro competenza, alla predisposizione degli atti per addivenire all’inizio dei lavori, nelle more di nomina del Commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta Regionale, entro il 2 settembre 2004.

L’allegato “A” di cui sopra, fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)