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Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 / 07 / 2004

Codice 22.4
D.D. 21 luglio 2004, n. 219

Progetto per il potenziamento della rete di vendita del metano per autotrazione. Riapertura termini e modifiche del Bando di concessione di contributi ai Comuni per l’attivazione di distributori per la vendita di metano per autotrazione. Impegno di euro 1.450.000,00 sul capitolo 26938/2004

Con deliberazione n. 65-6727 in data 22 luglio 2002 la Giunta regionale ha approvato la copertura finanziaria per un totale di euro 5.000.000,00 per il triennio 2002-2004 del progetto di potenziamento della rete di vendita del metano per autotrazione attualmente deficitaria rispetto alle esigenze atte a garantire l’utilizzo di motorizzazioni a minor impatto ambientale, in attuazione della Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, per raggiungere gli obiettivi di qualità dell’aria definiti dall’U.E. e contestualmente gli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti.

Con successiva deliberazione n. 67-7675 dell’11 novembre 2002 la Giunta regionale ha deliberato i criteri per la pubblicizzazione del bando, per la valutazione delle candidature e per l’erogazione dei contributi nei confronti di tutti i Comuni che propongono l’attivazione sul proprio territorio di distributori di metano, stabilendo anche i requisiti di esclusione e priorità in sede di valutazione delle candidature nonché il contributo unitario di euro 150.000,00 per ogni impianto ammesso al finanziamento.

Inoltre, ha deliberato di dare atto della necessità di notificare la previsione di erogazione del contributo in oggetto alla competente Commissione Europea, a norma del combinato disposto degli artt. 87 e 88 del Trattato C.E.

Con determinazione dirigenziale n. 505/22.4 del 26 novembre 2002 è stato pertanto approvato il bando di concessione di contributi ai Comuni per l’attivazione di distributori per la vendita di metano per autotrazione e si è provveduto all’impegno di Euro 2.000.000,00 sul capitolo 26938/2002 per il primo dei tre anni considerati, a favore dei Comuni ammessi in posizione utile in graduatoria.

Nelle more della pronuncia della Commissione Europea per gli Aiuti di Stato, per assicurare continuità all’iniziativa, con determinazione dirigenziale n. 283/22.4 del 4 luglio 2003 è stata impegnata la somma di Euro 1.500.000,00, nell’ambito delle risorse accantonate con D.G.R. n. 27-8237 del 20 gennaio 2003, sul capitolo 26938/2003.

La Commissione europea, con Decisione C(2003)3520fin del 26 novembre 2003, ha autorizzato l’iniziativa, considerandola come non costituente un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1 del Trattato CE, a seguito del richiesto impegno assunto dalla Regione di non erogare contributi agli impianti di proprietà delle Società petrolifere con proprio marchio, nel caso in cui gli stessi impianti venissero gestiti direttamente dalla Società o da Società controllate (“Company-owned/Company-operated”, in prosieguo CoCo).

Tale circostanza ha pertanto determinato la necessità di richiedere a tutti i soggetti che avevano presentato domanda di contributo — in tempo utile in relazione al bando approvato con D.D. n. 505/22.4 del 26 novembre 2002 — l’integrazione della documentazione già presentata, con una dichiarazione volta a certificare se il destinatario del contributo fosse un impianto di proprietà di Società petrolifera con proprio marchio che avrebbe gestito l’impianto direttamente o attraverso società controllate. In seguito a tale dichiarazione, sono state escluse dalla graduatoria le candidature degli impianti che si sono dichiarati CoCo.

A seguito della valutazione delle 24 candidature trasmesse dai Comuni, l’apposita Commissione, di cui all’articolo 5 del bando di cui alla citata D.D. n. 505/22.4 del 26 novembre 2002, ha approvato la graduatoria contenente 16 impianti in posizione utile per ottenere il contributo secondo quanto prescritto dalla Commissione Europea, per un totale di risorse pari ad euro 2.400.000,00.

Con deliberazione n. 41-11545 del 19 gennaio 2004 la Giunta regionale ha confermato la prenotazione, per l’anno 2004, della somma di Euro 1.500.000,00 sul capitolo 26938/2004 (100038/A) in relazione a tale iniziativa, assegnando tali risorse alla Direzione regionale “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti” e il Direttore della suddetta Direzione con nota prot. n. 2864/22 del 16 febbraio 2004 ha assegnato al Dirigente responsabile del Settore “Risanamento acustico ed atmosferico” la somma sopra indicata.

Stante il totale delle risorse messe a disposizione dalla Giunta Regionale per tale iniziativa, pari ad euro 5.000.000,00 per il triennio 2002-2004, e l’ammontare del contributo unitario per ogni impianto ammesso al finanziamento, stabilito in euro 150.000,00, risultano ancora finanziabili 17 ulteriori impianti per un totale di risorse pari ad euro 2.550.000,00.

Per completare il progetto di potenziamento della rete di vendita del metano per autotrazione finanziato dalla Giunta con la citata D.G.R. n. 65-6727 del 22 luglio 2002, è pertanto possibile ed opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande di contributo relative a nuove candidature a norma del bando approvato con D.D. n. 505/22.4 del 26 novembre 2002, con l’occasione apportando allo stesso le modifiche necessarie al rispetto della citata Decisione della Commissione Europea - in particolare per quanto attiene alla esplicita esclusione dei CoCo dalla presentazione delle candidature - nonché quelle derivanti dalla recente emanazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 “Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti” sostitutiva della precedente normativa in materia (legge regionale 23 aprile 1999, n. 8).

Si rende infine necessario procedere all’impegno della somma di euro 1.450.000,00 nell’ambito delle risorse accantonate sul capitolo 26938/2004 (100038/A) con la citata D.G.R. n. 41-11545 del 19 gennaio 2004.

Tanto premesso

IL DIRIGENTE

vista la l.r. 8 agosto 1997, n. 51;

vista la l.r. 7 aprile 2000, n. 43 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria.”;

vista la l.r. 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422";

vista la l.r. 31 maggio 2004, n. 14, “Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”;

vista la l.r. 14 maggio 2004, n. 10;

vista la D.G.R. n. 65-6727 del 22 luglio 2002;

vista la D.G.R. n. 67-7675 dell’11 novembre 2002;

vista la D.G.R. n. 27-8237 del 20 gennaio 2003;

vista la D.G.R. n. 41-11545 del 19 gennaio 2004;

vista la D.D. n. 505/22.4 del 26 novembre 2002;

determina

- di riaprire, fissandoli al 29 ottobre 2004, per le motivazioni di cui in premessa, i termini per la presentazione delle domande di contributo ai Comuni per l’attivazione di distributori per la vendita di metano per autotrazione di cui al bando approvato con D.D. n. 505/22.4 del 26 novembre 2002, con l’occasione apportando allo stesso le modifiche necessarie al rispetto della Decisione C(2003)3520fin del 26 novembre 2003 della Commissione Europea per gli Aiuti di Stato - in particolare per quanto attiene alla esplicita esclusione dei CoCo dalla presentazione delle candidature - nonché quelle derivanti dalla recente emanazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 “Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”, sostitutiva della precedente normativa in materia;

- di approvare conseguentemente l’allegato n. 1, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e contiene il bando nella versione modificata;

- di stabilire che il bando modificato venga reso noto attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché attraverso il Notiziario per le Amministrazioni locali reperibile sul sito http://www.ruparpiemonte.it/index.htm;

- di dare atto che il contributo unitario per ogni impianto ammesso a finanziamento rimane stabilito in Euro 150.000,00;

- di dare altresì atto che alla copertura finanziaria del completamento del progetto di potenziamento della rete di vendita del metano per autotrazione, avviato dalla Giunta con D.G.R. n. 65-6727 del 22 luglio 2002, saranno destinati per euro 1.100.000,00 i fondi accantonati con D.G.R. n. 27-8237 del 20 gennaio 2003 sul capitolo 26938/2003 (100121/A) e per euro 1.450.000,00 i fondi accantonati con D.G.R. n. 41-11545 del 19 gennaio 2004 sul capitolo 26938/2004 (100038/A);.

- di impegnare a favore dei Comuni ammessi in posizione utile nella graduatoria, a integrazione delle somme già impegnate, la somma di euro 1.450.000,00 nell’ambito delle risorse accantonate con D.G.R. n. 41-11545 del 19 gennaio 2004 sul capitolo 26938/2004 (100038/A).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del vigente statuto.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Bando di concessione di contributi ai Comuni per l’attivazione di distributori per la vendita di metano per autotrazione. (revisione del bando emanato con determinazione dirigenziale n. 505/22.4 del 26 novembre 2002)

Art.1
Ambito di applicazione e finalità

Al fine di far fronte alla situazione della rete regionale di distribuzione carburanti deficitaria di distributori di metano, come tale pregiudizievole alla diffusione di veicoli a basso impatto ambientale e quindi al miglioramento della qualità dell’aria, la Regione Piemonte concede ai Comuni, che propongono l’attivazione di distributori di metano per autotrazione sul proprio territorio, un contributo pari a euro 150.000,00 per ogni nuovo impianto, da erogare a favore di aziende o imprenditori privati, che realizzano una struttura per la vendita di metano per autotrazione, sia attraverso il potenziamento di distributori esistenti, sia attraverso nuove realizzazioni, in conformità al presente bando. Sono escluse le iniziative di Società petrolifere con proprio marchio nel caso in cui le Società medesime gestiscano l’impianto direttamente o attraverso Società controllate.

Art.2
Termini di presentazione delle domande di contributo

I Comuni trasmettono le domande di contributo alla Regione Piemonte, Assessorato Ambiente, Settore “Risanamento acustico ed atmosferico” via Principe Amedeo n. 17, 10123 Torino, entro il 29 ottobre 2004, corredate dai dossier di candidatura di cui all’art.3 e da una dichiarazione del Comune medesimo che attesta che l’impianto o gli impianti sono di massima autorizzabili per quanto riservato alla propria competenza. Ogni plico riporterà sulla busta la dicitura: “Domanda di contributo per il potenziamento della rete di distribuzione del metano per autotrazione.”

Art 3
Contenuti del dossier di candidatura

Il dossier di candidatura, da presentarsi in attuazione dell’art. 2 da parte del Comune su cui verrà realizzato l’impianto, deve essere predisposto a cura del legale rappresentante dell’impresa (di seguito denominato beneficiario) che intende realizzare un impianto di distribuzione di metano per autotrazione, come potenziamento di impianti esistenti oppure come nuova realizzazione.

Esso deve presentare, a pena di esclusione dal contributo, i seguenti contenuti progettuali e dichiarativi:

- la descrizione e la collocazione degli apparati tecnici (compressori - erogatori - stoccaggi) previsti per la funzionalità del servizio e per la prevenzione degli incidenti;

- la planimetria dell’impianto con l’evidenziazione delle distanze di sicurezza dai fabbricati circostanti;

- la dotazione dell’impianto di almeno un erogatore doppio di metano;

- l’eventuale possibilità di rifornimento per i mezzi di trasporto pubblico locale, in termini di spazi e pensiline idonee nonché di capacità di erogazione di metano ai mezzi di TPL;

- la previsione di durata dell’orario di servizio e di capacità di risposta all’utenza in termini di numero di erogatori e di addetti nonché di capacità di stoccaggio di gas compresso, ferme restando le condizioni di sicurezza;

- la conformità dell’impianto alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza;

- il possesso da parte dell’azienda o dell’imprenditore dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività;

- l’impegno di realizzare l’impianto entro il termine perentorio di 12 mesi decorrente dalla comunicazione al Comune di inizio lavori a seguito dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalle vigenti leggi, pena la revoca del contributo, salvo proroga motivata da giustificati fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del beneficiario;

- la dichiarazione di attestazione che l’impianto per il quale si richiede il contributo non è di proprietà di Società petrolifera con proprio marchio che intende gestirlo direttamente o attraverso Società controllate;

- la dichiarazione di non aver precedentemente beneficiato di altri contributi per l’installazione di un impianto di distribuzione e di rinunciare, in caso di assegnazione del contributo previsto dal presente bando, a qualsiasi altro contributo per l’installazione di un impianto di distribuzione.

Il dossier di candidatura viene consegnato presso il Comune nel quale si intende realizzare l’impianto.

Art.4
Criteri per la graduatoria

La Regione Piemonte stila una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità e requisiti preferenziali, finalizzati a garantire la migliore efficacia del servizio, nel rispetto delle competenze regionali e comunali in materia:

- priorità ai Comuni assegnati alle Zone 1, 2 e 3p di cui alla D.G.R. n. 14-7623 dell’11 novembre 2002, che non abbiano usufruito dei contributi previsti dal D.M. Ambiente 21 dicembre 2001 “Attuazione della prima fase dell’accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Fiat S.p.A. e Unione petrolifera” o di altro analogo contributo, ovvero a quelli che possano essere considerati strategici in coerenza con la rete di distribuzione dei carburanti prefigurata dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 ed in relazione al sistema del trasporto pubblico locale previsto dalla programmazione regionale in materia ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1;

- assenza di distributori di metano nel Comune e necessità di privilegiare una diffusa copertura del territorio regionale;

- la maggiore raggiungibilità da parte dell’utenza, la collocazione su vie di grande scorrimento e/o facilmente raggiungibili, ovvero nel Comune capofila di conurbazione o nel Comune baricentrico della stessa;

- la fruibilità da parte del trasporto pubblico locale (TPL) in termini di spazi e pensiline idonee nonché di capacità di erogazione di metano ai mezzi di TPL;

- la durata dell’orario e la rapidità dei tempi di servizio all’utenza anche in termini di numero di erogatori e di addetti nonché di capacità di stoccaggio di gas compresso, ferme restando le condizioni di sicurezza.

La graduatoria sarà oggetto di finanziamento con le modalità di cui al successivo art. 8.

Art 5
Commissione

La valutazione delle candidature e la redazione della conseguente graduatoria sarà demandata a una Commissione istituita presso la Direzione regionale “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti” con la partecipazione dei Settori regionali “Trasporto pubblico locale” e “Rete carburante e commercio su aree pubbliche”.

Art.6
Erogazione del contributo

Il trasferimento dei fondi ai singoli Comuni interessati dalla graduatoria avverrà a cura della Direzione “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione e gestione rifiuti” come segue:

- nella misura del 50% a certificazione da parte del Comune di conclusione del complessivo iter autorizzatorio dell’intervento e di conseguente comunicazione di inizio lavori;

- per il restante 50% a certificazione da parte del Comune dell’esistenza di tutti i requisiti e documenti richiesti dalla normativa per esercire l’impianto nel caso di nuova costruzione o il nuovo prodotto nel caso di ampliamento di impianto (cfr. art. 6 della l.r. 31 maggio 2004, n. 14).

Il Comune provvederà a erogare il contributo ai beneficiari, risultati in posizione utile in graduatoria, secondo le seguenti modalità:

- una prima quota pari al 50% del contributo a presentazione da parte del beneficiario di uno stato avanzamento lavori corredato da copia delle relative fatture giustificative di tale importo e conferma della realizzabilità entro i 12 mesi prescritti ovvero presentazione degli eventuali documentati motivi sopravvenuti non dipendenti dalla volontà del beneficiario che comprovino la necessità di una proroga;

- un saldo del rimanente 50% del contributo a presentazione da parte del beneficiario delle certificazioni richieste dalla normativa per esercire l’impianto nel caso di nuova costruzione o il nuovo prodotto nel caso di ampliamento di impianto (cfr. art. 6 della l.r. 31 maggio 2004, n. 14), corredato da copia delle fatture giustificative dell’importo a saldo.

Art.7
Revoca

La violazione dell’impegno, sottoscritto dal beneficiario nel dossier di candidatura, di realizzare l’impianto progettato entro il termine perentorio di 12 mesi - decorrente dalla comunicazione di inizio lavori al Comune a seguito dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalle vigenti leggi - salvo proroga motivata da giustificati fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del beneficiario, comporta la revoca del contributo.

In caso di revoca le risorse verranno utilizzate per la realizzazione di un diverso impianto sulla base della graduatoria stilata dalla Regione Piemonte.

Art.8
Disposizioni finali

Le domande di contributo presentate dai Comuni relative a dossier di candidatura, entrate in graduatoria saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse destinate allo scopo dagli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004, pari complessivamente a euro 4.950.000,00.