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Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 / 07 / 2004
Regione Piemonte
Ordinanza n. 489 - Eventi alluvionali ottobre 1996. Comune di Pontechianale (Cn) - Progetto per opere di protezione spondale Torrente Varaita, località Maddalena. Importo totale del progetto euro 80.019,03. Finanziamento relativo allalluvione dellottobre 1996 pari ad euro 15.493,71
Il Presidente della Giunta Regionale - Commissario delegato per le ricostruzioni dipendenti dallalluvione dei giorni dal 4 all8 ottobre 1996 (Ordinanza del Ministro delegato alla Protezione Civile n. 2477 del 19/11/96)
- Vista lOrdinanza del Ministro delegato alla Protezione Civile n. 2477 del 19/11/96;
- vista la propria Ordinanza n. 1 del 30/12/96;
- vista la propria Ordinanza n. 3 del 10/1/97 con cui è stata istituita una Conferenza permanente di Servizi;
- vista la propria Ordinanza n. 153 del 10/09/1997;
- visto il progetto dei lavori presentato in data 12/02/2004;
- vista lintegrazione pervenuta in data 25/05/2004;
- visto il verbale della Conferenza permanente dei Servizi del 10/06/2004;
- vista lintegrazione pervenuta in data 18/06/2004;
dispone
1) di approvare il progetto per opere di protezione spondale Torrente Varaita località Maddalena nel Comune di Pontechianale (Cn), sulla base del parere espresso dalla Conferenza di Servizi del 10/06/2004 con le seguenti prescrizioni:
- i tratti di scogliera in progetto siano raccordati in sommità con la sponda naturale, ricoperti in terra e rinaturalizzati;
- in considerazione dellelevato grado di naturalità del contesto di intervento anche limpostazione planimetrica delle scogliere tenda ad evitare indesiderate rigidità formali;
- prima dellesecuzione dei lavori siano presi gli opportuni accordi con lUfficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo al fine di effettuare unadeguata salvaguardia della fauna ittica, così come prescritto dal R. D. n. 1486 del 22.11.1914 art. 7,3 c;
- la strada di accesso ai terreni, adiacente alla zona campeggio dovrà essere sorvegliata e monitorata, sarà cura dellAmministrazione Comunale provvedere al divieto di transito in condizioni di piena del torrente o in altre situazioni di pericolo;
- le scogliere in progetto non devono ridurre lattuale sezione di deflusso del corso dacqua, siano opportunamente risvoltate a monte e immorsate a valle.
2) di autorizzare lesecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi del D.Lgs. 42/04, della L.R. 45/89 e del R.D. 523/1904;
3) di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili ai sensi del T.U. n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
4) lautorizzazione allesecuzione dei lavori è accordata ai sensi delle leggi di cui al punto 2), fatti salvi i diritti dei terzi, e dovrà essere rispettata pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione.
Torino, 16 luglio 2004
Enzo Ghigo