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Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 / 07 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2004, n. 39-13070

Fondo regionale di protezione civile ex legge 338/2000 art. 138. Individuazione dei comuni colpiti dagli eventi atmosferici di tipo “B” verificatisi nei mesi di luglio-agosto 2003 e adozione dei criteri per il ristoro dei danni subiti da privati cittadini e attività produttive

A relazione dell’Assessore Ferrero:

A seguito del riparto del fondo regionale di protezione civile di cui alla legge n. 338/2000 art. 138 si sono rese disponibili le risorse necessarie per affrontare le spese relative alle ricostruzioni conseguenti agli eventi calamitosi di tipo “B”, ai sensi della L. n. 225/92, abbattutisi su alcuni comuni piemontesi nel luglio-agosto 2003.

Per i privati cittadini e le attività produttive che hanno subito danni a seguito degli eventi atmosferici del luglio-agosto 2003, situate nei seguenti comuni:

Arona

Gattico

Oleggio Castello

Dormelletto

Lauriano

Leinì

Odalengo Grande

Villadeati

Murisengo

Montiglio

Novara

Galliate

Brandizzo

Volpiano

e che hanno già fornito precedenti segnalazioni si applicano i criteri di cui alla D.G.R. n. 66-8476 del 17/02/2003 dei quali vengono modificati i termini, che risultano così stabiliti:

* i soggetti interessati avranno 90 giorni di tempo dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per presentare formale domanda di conferma della precedente segnalazione, utilizzando i modelli A/B;

* i beneficiari del contributo dovranno terminare i lavori di ricostruzione e presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al modello “C” e le fatture comprovanti in via definitiva tutte le spese sostenute entro la data del 30/06/2005;

* i comuni dovranno inviare alla Regione tutte le documentazioni riepilogative entro la data del 31/12/2005.

Per quanto sopra,

vista la L. n. 338/2000, art.138;

vista la L. n. 225/92;

vista la D.G.R. n. 66-8476 del 17/02/2003;

vista la L.R. n. 10/2004,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1) di dare atto che per i privati cittadini e le attività produttive che hanno subito danni a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di luglio-agosto 2003 dei comuni di:

Arona

Gattico

Oleggio Castello

Dormelletto

Lauriano

Leinì

Odalengo Grande

Villadeati

Murisengo

Montiglio

Novara

Galliate

Brandizzo

Volpiano

e che hanno già fornito precedenti segnalazioni si applicano i criteri di cui alla D.G.R. n. 66-8476 del 17/02/2003, dei quali vengono modificati i termini, che risultano così stabiliti:

* i soggetti interessati avranno 90 giorni di tempo dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per presentare formale domanda di conferma della precedente segnalazione, utilizzando i modelli A/B;

* i beneficiari del contributo dovranno terminare i lavori di ricostruzione e presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al modello “C” e le fatture comprovanti in via definitiva tutte le spese sostenute entro la data del 30/06/2005;

* i comuni dovranno inviare alla Regione tutte le documentazioni riepilogative entro la data del 31/12/2005.

2) di incaricare la Direzione Regionale OO.PP. della gestione amministrativa e contabile e del controllo finale nonché dell’erogazione dei contributi ai comuni interessati, secondo le procedure ed i massimali di cui alla D.G.R. n. 66-8476 del 17/02/2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Nota esplicativa: a vantaggio della trasparenza sull’operato dell’Amministrazione Regionale si riportano di seguito i criteri e le modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati ed alle attività produttive allegati alla D.G.R. n. 66-8476 del 17/02/2003 opportunamente modificati per l’adeguamento ai piccoli eventi 2003.

PARTE PRIMA

Eventi meteorici luglio agosto 2003

Criteri e modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati per il ristoro dei danni subiti a beni immobili, beni mobili, beni mobili registrati.

Premessa

Si fa riferimento in linea generale all’assetto normativo disposto a seguito dell’alluvione dell’autunno 2000 ai sensi della legge 365/2000 e successive direttive applicative appositamente emanate; in tale ambito sono individuate le norme coerenti e congruenti con le caratteristiche degli eventi calamitosi in oggetto e le loro conseguenze.

Si premette che le percentuali di contributo, in quanto dipendenti dal rapporto tra l’ammontare complessivo delle richieste e le disponibilità finanziarie, potranno variare in diminuzione allorché saranno disponibili i dati complessivi; pertanto i parametri e i limiti di seguito indicati sono da ritenersi le soglie massime ammissibili.

Le riduzioni di contributo saranno applicate prioritariamente in maggior misura ai beni mobili e mobili registrati.

1) Benefici finanziari e spese ammissibili a favore dei soggetti privati per il ristoro dei danni subiti a beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati

I benefici finanziari sono concessi per:

* ripristino di unità immobiliari ad uso di abitazioni principali e non principali;

* spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento di beni mobili o mobili registrati in relazione al nucleo familiare;

* unità immobiliari distrutte o non ripristinabili.

I benefici finanziari relativi ai beni immobili possono essere richiesti una sola volta o dai proprietari o dai titolari di diritti reali di godimento e sono riferiti ad opere già realizzate o da realizzarsi, ovvero a spese già sostenute o ancora da sostenersi, purché direttamente dipendenti dalle conseguenze degli eventi calamitosi in oggetto.

2) Opere e spese ammissibili a contributo

Sono previste le seguenti entità e tipologie di finanziamento.

a) Unità immobiliari ad uso di abitazione principale danneggiate e ripristinabili (prime case): potranno essere ammesse a contributo, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, somme fino a un massimo del 75% della spesa sostenuta.

b) Unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale danneggiate e ripristinabili (seconde case): potranno essere ammesse a contributo, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, somme fino a un massimo del 50% della spesa sostenuta.

c) Parti ad uso comune di un condominio danneggiato ma ripristinabile: potranno essere ammesse a contributo somme fino a un massimo del 75% della spesa sostenuta qualora all’interno del condominio vi sia almeno un’unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale, e fino a un massimo del 50% in caso contrario.

d) Beni mobili distrutti o danneggiati: potranno essere ammesse a contributo somme per il ristoro dei danni fino ad un massimo di euro 3.100,00 per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi alluvionali e fino ad un massimo di euro 52,00 al mq. per i locali adibiti a garage, box o cantina per un limite complessivo massimo di 40 mq., per un ammontare totale non superiore a euro 15.000,00 per nucleo familiare.

e) Beni mobili registrati distrutti o danneggiati: potranno essere ammesse a contributo somme fino al 60% della spesa sostenuta così come risultante dalle fatture di riparazione per un limite massimo di euro 15.000,00 per nucleo familiare; nel caso di perdita comprovata del bene il contributo sarà fino a un massimo del 60% del valore commerciale al momento dell’alluvione desunto dai listini correnti.

f) Unità immobiliari ad uso di abitazione principale distrutte o non ripristinabili (prime case): potranno essere ammesse a contributo somme a fondo perduto per le spese di demolizione e proporzionali alla spesa complessiva sostenuta per l’acquisto (comprensivo dell’eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione di un’unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell’immobile distrutto o non più ripristinabile e, comunque, non superiore a 200 mq e per un valore a mq non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle Regioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n 457, e successive modificazioni. Per la determinazione della superficie utile abitabile, si fa riferimento all’art. 6 lett A) del decreto del Ministro del Lavori Pubblici 5 agosto 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.

g) Unità immobiliari ad uso abitazione non adibite ad abitazione principale distrutte o non ripristinabili (seconde case): potranno essere ammesse a contributo somme fino a un massimo del 75% della spesa sostenuta per la demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o per l’acquisto (comprensivo dell’eventuale ristrutturazione) nello stesso comune o in comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell’unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile nei limiti e secondo le modalità di cui alla precedente lettera f).

2.1) Precisazioni

I contributi sono concessi per il ripristino delle unità immobiliari e in particolare delle parti residenziali, dell’autorimessa e dell’unica strada di accesso quando interrotta. Non sono ammesse a contributo le spese relative a verande, recinzioni, ricoveri, terreni, cortili, orti, giardini e ad altre pertinenze non sopra elencate.

Sono ammessi interventi sui terreni di pertinenza esclusivamente quando sono funzionali alla sicurezza statica ed alla salvaguardia dell’edificio principale come da adeguate attestazioni tecniche.

Non sono ammesse opere realizzate direttamente dal danneggiato e non documentabili. Possono essere ammessi i noli, le forniture, gli acquisti di materiali, attrezzature, componenti ed altro purché debitamente documentati.

Sono esclusi da ogni forma di contributo edifici ad uso residenziale non abitabili per fatiscenza o degrado al momento dell’evento calamitoso.

Dall’ammontare della spesa sostenuta, prima dell’applicazione delle percentuali previste, va detratta una franchigia di euro 3000,00 nonché l’ammontare di eventuali risarcimenti assicurativi.

3) Domanda di contributo e soggetti titolati

I privati cittadini interessati avranno 90 giorni di tempo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione di approvazione delle presenti disposizioni per presentare formale domanda di contributo per i danni conseguenti dagli eventi alluvionali in oggetto. I comuni dovranno dare tempestiva ed adeguata informazione alla popolazione interessata. La domanda, che dovrà essere formulata sul modulo allegato (allegato “A”), sarà indirizzata esclusivamente al comune sede del bene danneggiato, e dovrà essere di conferma delle segnalazioni già pervenute in precedenza. Potranno sottoscrivere la domanda, oltre ai cittadini già firmatari della prima segnalazione, anche i discendenti diretti in caso di intervenuto decesso. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

* fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;

* elenco autocertificato dei danni subiti complessivamente ai beni immobili, mobili e mobili registrati e del costo presumibile per il loro ripristino;

* eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito;

* eventuali altri documenti probatori a supporto della domanda;

* perizia asseverata dei danni subiti e dei lavori necessari per il ripristino redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale qualora la spesa presumibile di ripristino sia superiore a euro 25.000,00 riferita ai soli beni immobili.

Qualora il soggetto interessato, al momento di avanzare domanda di risarcimento, sia già in possesso di tutti i documenti giustificativi della spesa, provvederà all’inoltro contestuale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato (allegato “C”) così come meglio specificato al successivo punto 5).

4) Adempimenti dei comuni

Le domande di contributo dovranno essere raccolte dai comuni interessati che provvederanno all’istruttoria secondo le indicazioni specificate, e che dovranno operare tutte le verifiche del caso nel merito dei danni denunciati, in particolare per i seguenti aspetti:

* nesso di causalità dei danni con gli eventi calamitosi in oggetto;

* titolarità dei beni;

* conformità sostanziale degli edifici danneggiati alle norme urbanistiche vigenti e/o alle autorizzazioni di legge eventualmente previste per il caso specifico;

* coerenza degli importi denunciati con gli effetti dei danni rilevati in ordine all’entità dell’evento;

* sicurezza statica e/o salvaguardia degli immobili in relazione a dissesti idraulici o idrogeologici (vedi punto 2.1 secondo comma);

* numero dei vani danneggiati per il calcolo di cui al punto 2 lettera d.

I sindaci dei comuni, accertata la completezza delle domande e la rispondenza ai punti sopra citati, provvederanno all’individuazione della spesa ammissibile massima, ed alla definizione dei benefici spettanti ed invieranno entro i successivi 60 giorni il prospetto riepilogativo delle domande pervenute e ritenute ammissibili a contributo redatto secondo i modelli allegati (allegato “D1").

5) Pagamenti

La regione provvederà a trasferire ai comuni interessati acconti idonei a consentire l’avvio della ricostruzione: tale acconto dovrà essere sollecitamente erogato a favore dei singoli beneficiari anche senza alcuna dimostrazione di spesa.

Il restante fabbisogno sarà reso disponibile in successive fasi su richiesta dei comuni a seguito della presentazione da parte dei privati della rendicontazione della spesa sostenuta tramite fatture dei lavori o delle forniture.

Le successive erogazioni potranno essere effettuate da parte dei comuni a favore dei soggetti interessati solo a presentazione di documentazione probatoria, ed in particolare:

* per le spese riguardanti la riparazione di beni immobili di cui al precedente punto 2), lettere a, b, c, sono necessarie le fatture delle imprese esecutrici;

* per le spese dipendenti dal danneggiamento di beni mobili, calcolati a forfait come indicato al precedente punto 2), lettera d), non è necessaria alcuna documentazione probatoria;

* per le spese riguardanti la riparazione di beni mobili registrati di cui al precedente punto 2), lettera e), sono necessarie le fatture delle officine ovvero le certificazioni di cancellazione dai pubblici registri;

* per le spese riguardanti la ricostruzione o l’acquisto di immobile sostitutivo di cui al precedente punto 2) lettera f) e g) sono necessarie le fatture delle imprese esecutrici ovvero l’atto di compravendita.

L’erogazione del saldo è consentita a seguito dell’invio da parte dell’interessato di copia delle fatture di spesa quietanzate e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, redatta secondo il modello allegato (allegato “C”).

Il saldo del contributo, eccezion fatta per le spese di cui al punto 2), lett. d), potrà venire erogato solo dietro accertamento comunale dell’effettiva esecuzione dei lavori; qualora le opere previste non vengano realizzate, le somme anticipate dovranno essere restituite.

Per i beni mobili registrati il contributo potrà essere erogato immediatamente in unica soluzione a presentazione delle fatture quietanzate relative alle riparazioni, ovvero del certificato di cancellazione dai pubblici registri; sull’importo delle fatture o sul valore dell’usato al momento della demolizione il contributo è commisurato fino al massimo del 60%.

6) Controlli

I comuni in qualità di enti territoriali direttamente interessati dovranno attivare tutti i controlli del caso per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati di recupero del patrimonio abitativo danneggiato in un’ottica di massima trasparenza ed efficacia. I controlli, che dovranno essere scrupolosi in particolare per gli aspetti già ricordati al precedente punto 4) “Adempimenti dei comuni”, potranno anche riguardare verifiche incrociate con archivi e data bases anagrafici, catastali, edilizi, fiscali, etc..

La Regione si riserva di effettuare riscontri a campione al fine di perseguire una sostanziale omogeneità di interpretazione e di valutazioni nel ristoro dei danni.

7) Termini

L’inoltro ai comuni da parte dei soggetti interessati della predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’ allegato “C” e delle fatture che comprovino in via definitiva tutte le spese sostenute, potrà consentire il calcolo definitivo dell’onere necessario globale e dovrà avvenire entro la data del 30.6.2005. I comuni dovranno inviare tutte le documentazioni riepilogative entro la data del 31.12.2005.


PARTE SECONDA

Eventi meteorici luglio agosto 2003

Criteri e modalità per la concessione dei benefici alle imprese industriali, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi.

Premessa

Si fa riferimento in linea generale all’assetto normativo disposto a seguito dell’alluvione dell’autunno 2000 ai sensi della legge 365/2000 e successive direttive applicative appositamente emanate; in tale ambito sono individuate le norme coerenti e congruenti con le caratteristiche degli eventi calamitosi in oggetto e le loro conseguenze.

Si premette che le percentuali di contributo, in quanto dipendenti dal rapporto tra l’ammontare complessivo delle richieste e le disponibilità finanziarie, potranno variare in diminuzione allorché saranno disponibili i dati complessivi; pertanto i parametri e i limiti di seguito indicati sono da ritenersi le soglie massime ammissibili.

1) Benefici finanziari

I benefici finanziari sono concessi ai seguenti soggetti aventi sede o unità produttive nei territori dei Comuni interessati o ai soggetti delle sottoelencate categorie che, pur non avendo sede nei territori colpiti dalle calamità hanno comunque riportato danni alla loro attività per effetto dei medesimi eventi:

* Imprese industriali, artigiane, alberghiere, commerciali, di servizi alla produzione e alla persona, agenzie di viaggi, pubblici esercizi;

* Persone fisiche proprietarie degli immobili destinati all’esercizio di impresa ubicati nei territori danneggiati.

Si precisa che ad ogni soggetto spetta un unico contributo, a prescindere dal numero delle unità produttive e dalle sedi nelle quali viene esercitata l’attività (ciò determina la presenza di un’unica domanda).

2) Entità e tipologia dei benefici concedibili

Ai soggetti sopra elencati può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di euro 250.000,00 (a prescindere dalle unità produttive danneggiate).

Ai danni dichiarati viene applicata una franchigia di euro 3.000,00.

a) Ulteriori disposizioni

* Il beneficio di cui sopra non è cumulabile con altri contributi, sovvenzioni o benefici pubblici ricevuti per lo stesso titolo;

* Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono detratte dall’importo del danno ammissibile a contributo;

* Nei danni non sono ricompresi i lavori svolti in economia (manodopera del titolare e/o dei soci dell’impresa e/o dei dipendenti), nonché tutti i beni di proprietà di terzi detenuti a qualunque titolo dal richiedente.

3) Interventi ammissibili

La finalità dell’intervento pubblico è strettamente e unicamente legata alla ripresa delle attività produttive (pertanto il contributo non può in alcun caso essere considerato risarcimento del danno) e i contributi devono essere impiegati per le seguenti finalità:

* lavori per sgombero macerie;

* lavori per il ripristino di opere di difesa preesistenti e di ripristino dei fabbricati, nonché degli edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere;

* ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature, macchinari, automezzi;

* ricostituzione e/o riacquisto delle scorte danneggiate o perdute;

* perizia asseverata per un ammontare di danni subiti al di sopra di euro 25.000,00.

Le spese sostenute, da dimostrarsi unicamente a mezzo di fatture, scontrini fiscali o ricevute di pagamento per prestazioni occasionali (esclusa ogni forma di autofatturazione o di autocertificazione), si intendono al netto degli oneri fiscali, fatto salvo per i soggetti i quali non possono dedurre l’IVA.

Ai fini della concessione dei benefici suindicati la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni e relative al complesso dell’unità immobiliare.

4) Modalità di concessione ed erogazione dei benefici

La procedura per la concessione e l’erogazione dei benefici previsti segue le seguenti modalità:

a) Presentazione delle domande

La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste e unica anche se le sedi danneggiate sono diverse), in carta semplice secondo il modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o del titolare dell’immobile, deve essere presentata, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione di approvazione delle presenti disposizioni. I Comuni devono a tale scopo dare tempestiva ed adeguata informazione alla popolazione interessata. La citata domanda va presentata al Comune ove ha sede il sito danneggiato (nel caso di più unità produttive danneggiate appartenenti ad un unico soggetto, la domanda può essere presentata, a scelta del richiedente, presso uno dei Comuni interessati, indicando nella stessa tutte le sedi danneggiate).

La domanda, secondo il modello allegato “B”, deve essere compilata integralmente in ogni sua parte.

b) Documentazione allegata alla domanda

Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:

* fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore della stessa in corso di validità;

* perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora i danni stessi siano superiori a euro 25.000,00;

* eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito o dichiarazione del legale rappresentante indicante la somma presunta o concordata del risarcimento assicurativo;

* per i danni alle scorte, fatture di acquisto delle stesse con allegato un elenco analitico e dettagliato dei beni danneggiati o distrutti. Qualora le fatture di acquisto fossero andate distrutte a causa dell’evento calamitoso, occorre produrre i libri contabili da cui si ricavano le scorte andate perdute e/o un elenco dettagliato dei fornitori delle scorte stesse.

c) Adempimenti dei Comuni

Le domande di contributo dovranno essere raccolte dai Comuni interessati che provvederanno all’istruttoria secondo le indicazioni specificate, e che dovranno operare tutte le verifiche del caso nel merito dei danni denunciati, in particolare per i seguenti aspetti:

* nesso di causalità dei danni con gli eventi calamitosi in oggetto;

* titolarità dei beni;

* conformità sostanziale degli edifici danneggiati alle norme urbanistiche vigenti e/o alle autorizzazioni di legge eventualmente previste per il caso specifico;

* numero dei dipendenti al fine della scelta della tipologia di finanziamento;

* completezza della documentazione.

I sindaci dei Comuni, accertata la completezza delle domande e la rispondenza ai punti sopra citati, provvederanno all’individuazione dei danni ammissibili massimi, ed alla definizione dei benefici spettanti ed invieranno alla Regione entro i successivi 60 giorni il prospetto riepilogativo delle domande pervenute e ritenute ammissibili a contributo redatto secondo i modelli allegati (allegato “D2").

5) Pagamenti

La Regione provvederà a trasferire ai Comuni interessati acconti idonei a consentire l’avvio della ricostruzione: tale acconto dovrà essere sollecitamente erogato a favore dei singoli beneficiari anche senza alcuna dimostrazione di spesa.

Il restante fabbisogno, relativo ad acconti successivi, sarà reso disponibile su richiesta dei Comuni a seguito della presentazione da parte dei soggetti beneficiari della rendicontazione della spesa sostenuta tramite la documentazione contabile di cui al punto 3.

Il saldo del contributo potrà venire erogato solo dietro accertamento comunale della effettiva esecuzione dei lavori e del riacquisto e/o ripristino dei beni danneggiati: qualora i danni non vengano ripristinati, le somme anticipate dovranno essere restituite.

6) Controlli

I Comuni in qualità di enti territoriali direttamente interessati e responsabili dei procedimenti di concessione dei presenti contributi dovranno attivare tutti i controlli del caso per verificare l’effettiva ripresa o continuazione delle attività produttive danneggiate, in un’ottica di massima trasparenza ed efficacia. I controlli, che dovranno essere scrupolosi in particolare per gli aspetti già ricordati al precedente punto 4 “Adempimenti dei comuni”, potranno anche riguardare verifiche incrociate con archivi e data bases anagrafici, catastali, edilizi , fiscali, etc..

La Regione si riserva di effettuare riscontri a campione al fine di perseguire una sostanziale omogeneità di interpretazione e di valutazioni nel ristoro dei danni.

7) Termini

L’inoltro ai Comuni da parte dei soggetti beneficiari della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’allegato “C ”, che comprova in via definitiva tutte le spese sostenute e consente il calcolo definitivo dell’onere finanziario globale, deve avvenire entro la data del 30/06/2005. I Comuni dovranno inviare tutte le documentazioni riepilogative entro la data del 31/12/2005.

Allegato




Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2004, n. 5-13109

L.R. 11/93 e s.m.i. Fissazione del termine per la presa di servizio del nominato Direttore Generale dell’A.T.C. di Alessandria

(omissis)