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Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 / 07 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2004, n. 18-13122

Legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 e Legge 9 ottobre 2000, n. 285. Parere in merito alla modifica dell’articolo 12, comma 6 delle Norma di Attuazione del Piano d’Area del Parco naturale Orsiera - Rocciavrè approvato con D.C.R. n. 502-18779 del 16 dicembre 1992

A relazione degli Assessori Cavallera, Leo:

Con legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 è stato istituito il Parco naturale Orsiera - Rocciavrè con l’obiettivo di tutelare e conservare le risorse naturali, ambientali e paesaggistiche in funzione del loro uso sociale; di organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali; di promuovere e qualificare le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali; di promuovere e valorizzare le attività agro - silvo - pastorali.

La stessa II Conferenza Nazionale delle Aree Naturali Protette svoltasi a Torino dall’11 al 13 ottobre 2002 ha sottolineato il ruolo di tali area nel coniugare i processi di sviluppo economico delle comunità locali con le esigenze e le opportunità di protezione e di conservazione delle risorse naturali.

I motivi di interesse naturalistico dell’Area protetta ed i rischi per la loro conservazione sono precisati nella Scheda identificativa che riconosce tale Area quale Zona di Protezione Speciale e la propone quale Sito di Importanza Comunitaria ai sensi delle Direttive 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat) nell’ambito del progetto per la costituzione della Rete Natura 2000. Con Decisione della Commissione Europea del 22 dicembre 2003 la lista dei proposti S.I.C. della Regione Biogeografia Alpina, tra questi vi è il sito Orsiera - Rocciavrè (Cadice IT1110006), è stata selezionata e trasmessa agli Stati membri che entro sei anni devono designarli quali Zone Speciali di Conservazione.

I principali motivi di interesse del sito “Orsiera - Rocciavrè” sono connessi alla presenza di specie faunistiche (mammiferi, uccelli ed insetti) rare od a rischio, mentre l’elemento di criticità maggiormente evidenziato è costituito dall’eccessivo transito turistico sulla Strada Provinciale del Colle delle Finestre tra Fenestrelle e Meana.

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 502-16779 del 16 dicembre 1992 è stato approvato il Piano d’Area dell’Area protetta previsto dall’articolo 12 della legge regionale istitutiva n. 66 del 30 maggio 1980; il Piano d’Area, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, modificato ed integrato dall’articolo 7 della legge regionale 22 luglio 1992, n. 36 costituisce stralcio del Piano Territoriale ed ha effetti ed efficacia del Piano paesistico, sostituendo la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.

Nell’ambito del Piano delle Opere connesse, predisposto in occasione della preparazione dei Giochi Olimpici 2006, è inserito l’intervento n. 46 “Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola delle ex strada militare dell’Assietta. Lavori di sistemazione della sovrastruttura stradale della Strada Provinciale n. 172 del Colle delle Finestre e della Strada Provinciale n. 173 del Colle dell’Assietta”.

La Legge 9 ottobre 2000, n, 285 che detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006”, disciplina, altresì, la realizzazione delle Opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici.

Tali opere sono dichiarate di pubblica utilità ed urgenza e sono approvate nell’ambito di Conferenze dei servizi che si svolgono in deroga al commi 7, 8 e 13 dell’articolo 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.; in tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico si pronunciano per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato nonché sulle soluzioni progettuali prescelte.

Qualora la realizzazione dell’intervento comporti variazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali la proposta di variazione deve essere pubblicata per almeno otto giorni all’albo dei Comuni interessati; le osservazioni possono essere presentate nei successivi dieci giorni. La Conferenza dei servizi si esprime entro i successivi dieci giorni.

La variazione è efficace una volta divenuta esecutiva la Determinazione di conclusione positiva del procedimento.

Il progetto per la “valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola delle ex strada militare dell’Assietta Lavori di sistemazione della sovrastruttura stradale della Strada Provinciale n. 172 del Colle delle Finestre e della Strada Provinciale n. 173 del Colle dell’Assietta”, presentato dalla Provincia di Torino prevede la sistemazione della sovrastruttura stradale mediante l’esecuzione delle seguenti opere;

A - ripristino della pavimentazione bitumata esistente dal km 0 al km 11 della S.P. n. 172 del Colle delle Finestre.

B - posa e rullatura di stabilizzato su sottofondo appositamente predisposto e preparato con geotessuto di separazione dal km 11 al km 19 della S.P. n. 172.

C - nuova bitumatura dal km 19 al km 22 della S.P. n. 172 nel tratto compreso tra il Colle delle Finestre ed il bivio con la S.P. n.173 del Colle dell’Assietta.

D - nuova bitumatura dal km 0 al km 2 della S.P. n. 173 fino in località Pian dell’Alpe.

La Progettazione esecutiva degli interventi è stata approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 110868 del 16 aprile 2004.

Le opere di cui ai punti B), C e D) sono comprese entro il perimetro del Parco naturale Orsiera - Rocciavrè e del S.I.C. “Orsiera - Rocciavrè”.

La Conferenza dei Servizi convocata, ai sensi dell’articolo 9 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285 in data 30 giugno 2004, ha preso in esame il progetto riconoscendo che la sua realizzazione comporta la modifica delle previsioni dell’articolo 12, comma 6 del Piano d’Area del Parco naturale Orsiera - Rocciavrè approvato con D.C.R. n. 502-16779 del 16 dicembre 1992, nella parte che prevede, per la Strada Provinciale del Colle delle Finestre e del Colle dell’Assieta, esclusivamente opere di consolidamento del fondo stradale tramite tecniche che non impermeabilizzino il suolo.

La realizzazione delle opere comporta altresì l’espressione del giudizio di Valutazione di Incidenza di cui dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. in quanto le stesse opere non sono direttamente connesse al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito e in quanto possono avere incidenze significative sugli specifici obiettivi di conservazione.

Valutato che tali opere possono essere ritenute compatibili con gli obiettivi di conservazione e di valorizzazione dell’Area protetta e del Sito di Importanza Comunitaria in quanto non interferiscono direttamente con gli elementi di interesse naturalistico e l’effetto impermeabilizzante è compensato dalle opere di regimazione delle acque meteoriche e di dilavamento che il progetto prevede siano omogeneamente e razionalmente distribuite sui versanti senza modificare gli impluvi esistenti.

Considerato che la componente di rischio conseguente ad un eccessivo flusso mezzi motorizzati nel periodo estivo possa essere gestita attraverso la previsione di un accesso e di un transito regolamentato nell’ambito di una intesa tra Ente di gestione dell’Area protetta, Provincia di Torino, Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, Comunità Montana Alta Valle di Susa e i Comuni di Usseaux e di Meana di Susa.

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente di gestione del Parco naturale Orsiera - Rocciavrè n. 5104 del 24 aprile 2004 con cui è espresso parere favorevole alla modifica dell’articolo 12, comma 8 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area prevedendo la bitumatura delle Strade Provinciali 172 del Colle delle Finestre e 173 del Colle dell’Assietta e la regolamentazione per tali strade dell’accesso e del transito dei mezzi a motore.

Ritenuto pertanto opportuno esprimere parere favorevole alla modifica della disposizione del Piano d’Area del Parco naturale Orsiera - Rocciavrè inserendo al termine del comma 6 dell’articolo 12 delle Norme di attuazione le seguenti frasi:

“E’ consentita la bitumatura della S.P. n. 172 del Colle delle Finestre nel tratto compreso tra il Colle delle Finestre ed il bivio con la S.P. n. 173 del Colle dell’Assietta (dal km 19 al km 22) e della S.P. n. 173 fino in località Pian dell’Alpe (dal km 0 al km 2) così come previsto dal Progetto inserito nell’elenco delle Opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali ”Torino 2006" di cui alla Legge 9 ottobre 2000 n. 285.

L’accesso e il transito dei mezzi a motore sulla Strada Provinciale del Colle delle Finestre e del Colle dell’Assietta all’interno del Parco naturale Orsiera - Rocciavrè e del S.I.C. è regolamentato nell’ambito di una intesa tra Ente di gestione dell’Area protetta, Provincia di Torino, Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, Comunità Montana Alta Valle di Susa e i Comuni di Usseaux e di Meana di Susa al fine di ridurre al minimo l’impatto con le componenti naturali e paesaggistiche e di favorire un uso sostenibile delle risorse dell’Area protetta."

Considerato che il giudizio di Valutazione di Incidenza rispetto alle opere in oggetto da esprimersi ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 sarà formulato dalla struttura regionale competente.

Vista la legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 “Istituzione del Parco naturale Orsiera - Rocciavrè”.

Vista la legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, art. 23.

Vista la legge regionale 22 luglio 1992, n. 36, art. 7.

Vista la Legge 9 ottobre 2000, n. 285, art. 9.

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 5 e s.m.i.

La Giunta Regionale unanime,

delibera

Di esprimere parere favorevole alla modifica della disposizione del Piano d’Area del Parco naturale Orsiera - Rocciavrè inserendo al termine del comma 8 dell’articolo 12 delle Norme di attuazione le seguenti frasi:

“E’ consentita la bitumatura della S.P. n. 172 del Colle delle Finestre nel tratto compreso tra il Colle delle Finestre ed il bivio con la S.P. n. 173 del Colle dell’Assietta (dal km 19 al km 22) e della S.P. n. 173 fino in località Pian dell’Alpe (dal km 0 al km 2) così come previsto dal Progetto inserito nell’elenco delle Opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali ”Torino 2006" di cui alla Legge 9 ottobre 2000 n. 285.

L’accesso e il transito dei mezzi a motore sulla Strada Provinciale del Colle delle Finestre e del Colle dell’Assietta all’interno del Parco naturale Orsiera - Rocciavrè e del S.t.C_ è regolamentato nell’ambito di una intesa tra Ente di gestione dell’Area protetta, Provincia di Torino, Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, Comunità Montana Alta Valle di Susa e i Comuni di Usseaux e di Meana di Susa al fine di ridurre al minimo l’impatto con le componenti naturali e paesaggistiche e di favorire un uso sostenibile delle risorse dell’Area protetta".

La presente deliberazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)