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Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 / 07 / 2004

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2004, n. 3/BLI

Legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, come modificata dall’articolo 4 del capo II della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (legge finanziaria per l’anno 2004). Disposizioni in materia di tasse automobilistiche. Chiarimenti

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 25 settembre 2003 è stata pubblicata la legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, che disciplina la materia delle tasse automobilistiche dopo il trasferimento di funzioni previsto dal comma 10 dell’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Più di recente la legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (legge finanziaria per l’anno 2004) ha introdotto in tale nuova disciplina alcune significative modificazioni che interessano diversi aspetti.

Il nuovo impianto normativo così delineato prevede, rispetto alla previgente regolamentazione statale, sostanziali novità che afferiscono all’ambito di applicazione, all’individuazione dei soggetti passivi e alle modalità di pagamento dell’obbligazione tributaria de quo.

Con la presente circolare si intende precisare, ai fini di una sua corretta e coordinata applicazione, la portata di alcuni disposti della legge in argomento che, per le caratteristiche di generalità e astrattezza tipiche di ogni provvedimento legislativo destinato a regolamentare una pluralità indefinita di casi, potrebbero dar luogo a interpretazioni non conformi alla sua ratio ispiratrice. In particolare vengono messi in evidenza gli aspetti innovativi, rispetto alla precedente disciplina, introdotti dalla nuova legge regionale.

1. Soggetti passivi

Affermata, all’articolo 1, comma 1, la competenza regionale in materia di tassa automobilistica e di tassa di circolazione relativamente al proprio territorio, nello stesso comma si stabilisce che l’identificazione del contribuente tenuto al pagamento della tassa automobilistica e di quella di circolazione regionali avviene in base alla residenza (se persone fisiche) o alla sede legale (se soggetti diversi da persone fisiche) nella Regione Piemonte degli intestatari dei veicoli.

Le difficoltà che potrebbero presentarsi nell’applicazione di tale norma sono rinvenibili nel caso di imprese che, pur avendo la sede legale in una determinata Regione, svolgono attività operativa in una o più altre Regioni con contestuale presenza nelle stesse di unità locali regolarmente iscritte al registro delle imprese tenuto dalle locali Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA). In questo caso le tasse regionali sono dovute all’amministrazione regionale nel cui territorio è presente l’unità locale alla quale sono imputati i veicoli e non a quella in cui ha sede legale il soggetto economico considerato. In particolare, un caso che si può agevolmente prospettare è quello riferibile ai contratti di locazione finanziaria (leasing), nei quali il locatore, il più delle volte, ha sede in una Regione italiana diversa dal Piemonte. Or bene, se tale impresa ha diramazioni commerciali nel territorio piemontese, la tassa automobilistica è dovuta a questa amministrazione. Il luogo di residenza del locatario, non essendo questi soggetto passivo del tributo, è ininfluente, così come, sempre ai fini dell’individuazione del soggetto passivo, che rimane comunque il proprietario e quindi, nel caso in esame, l’impresa locatrice, è ininfluente l’eventuale previsione contrattuale in base alla quale gli oneri derivanti dall’uso del veicolo sono posti a carico del locatario, anche se fra detti oneri dovesse essere espressamente elencata la tassa automobilistica regionale. Tale eventuale previsione contrattuale, infatti, ammesso e non concesso che possa avere effetto tra le parti, non può certamente influire sul rapporto tributario predeterminato per legge, per cui il soggetto passivo, che potrà essere eventualmente chiamato a rispondere in sede di accertamento, rimane comunque il locatore.

Altra circostanza dalla quale potrebbero sorgere problemi applicativi è quella riferibile all’eventualità che un veicolo sia cointestato a due o più persone aventi residenza in Regioni diverse. La soluzione che si è individuata è quella di considerare dovuto il tributo alla Regione Piemonte se il primo intestatario del veicolo ha la residenza o la sede legale nel territorio di questa.

Un ulteriore caso che potrebbe generare incertezza riguarda infine il cambio di proprietà del veicolo allorquando esso avvenga nel mese in cui cade il termine di pagamento della tassa (che, come meglio si dirà in seguito, è il mese successivo alla scadenza). In tale ipotesi, soggetto passivo dell’obbligazione tributaria sarà chi è intestatario del mezzo alla data di scadenza del limite temporale per effettuare il pagamento. Ad esempio, se la tassa relativa al veicolo intestato al signor Bianchi scade il 31 dicembre (per cui il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio) ed il 15 gennaio seguente la vettura viene venduta al signor Rossi, obbligato sarà il signor Rossi che, alla data del 31 gennaio, risulta essere il proprietario della vettura.

Tale regola vale anche nel caso di consegna del mezzo ad un rivenditore autorizzato al commercio di veicoli; occorre tuttavia precisare che il passaggio di titolarità dal soggetto alienante al rivenditore si ha esclusivamente in presenza di quel formale trasferimento di proprietà comunemente detto minivoltura: la semplice procura a vendere, infatti, non è idonea a sollevare l’alienante dall’obbligo di pagamento, potendo essere invocata solamente in sede di accertamento della responsabilità del rivenditore per inadempimento contrattuale, perché non trasferisce il diritto di proprietà dal privato alienante all’impresa e si pone in contrasto con le disposizioni recate dall’articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (così detta legge Dini), che dà applicazione, fra l’altro, al particolare regime Iva cui sono sottoposti i rivenditori di beni mobili usati acquistati da privati ed impone al rivenditore stesso di acquistare i detti beni ed intestarseli, sia pure concedendogli di sostenere un costo ridotto rispetto a quello che dovrebbe sostenere nel caso di un normale passaggio di proprietà.

Stabilito che per l’individuazione del soggetto passivo si ha riguardo all’ultimo giorno utile per il pagamento, questo non è dovuto anche quando entro tale data si verifica la perdita di possesso del veicolo per furto, rottamazione, fermo amministrativo o esportazione.

Per l’individuazione del momento in cui uno dei suddetti eventi si considera verificato, si ha riguardo, rispettivamente, alla data della denuncia del furto, alla data del certificato di rottamazione, alla data del provvedimento del fermo, alla data della richiesta di radiazione presentata al PRA, anche tramite le autorità consolari, e alla data dell’atto notarile con il quale si trasferisce la proprietà; le necessarie annotazioni al pubblico registro automobilistico (PRA), se successive, non incidono negativamente sul beneficio, purché riportino correttamente le date di cui sopra.

Nel caso di rottamazione conseguente a transazioni di acquisto con permuta, con consegna del veicolo da rottamare al rivenditore anziché al demolitore, si considera valida la data di consegna al rivenditore, purché documentata con un certificato di presa in carico dal quale si evinca chiaramente l’impegno del rivenditore di adempiere entro il termine legale di 72 ore. In caso di controversia, tuttavia, fa comunque fede la data di consegna al demolitore: la dichiarazione del rivenditore che prende in consegna il veicolo, infatti, non esenta dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica ma potrà essere utile a fini di rivalsa, per accertamento dell’eventuale responsabilità civile, in caso di inadempimento da parte del rivenditore medesimo.

Al fine della costituzione dell’archivio regionale e per ovviare ad ogni possibile disguido derivante dall’inesattezza degli estremi identificativi dei veicoli in relazione alla titolarità degli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2004 all’atto del versamento è obbligatoria l’indicazione, oltre che della targa del mezzo, anche del codice fiscale del proprietario; quest’obbligo è valido non solo per le persone fisiche ma anche per i soggetti diversi da persona fisica titolari di partita Iva nel caso in cui i due codici non siano coincidenti. Vale la pena ricordare, stanti i diversi comportamenti difformi che è stato necessario constatare in passato, che nel caso di ditta individuale l’identificazione del contribuente non avviene attraverso il numero di partita Iva, ma attraverso il codice fiscale del titolare: sotto il profilo strettamente giuridico, infatti, la ditta individuale non esiste, ma esiste le persona fisica esercente un’impresa, arte o professione.

2. Modalità di pagamento

La nuova legge regionale modifica i termini di pagamento della tassa automobilistica stabilendo, all’articolo 2, comma 2, che essa deve essere corrisposta entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione, mentre per gli anni seguenti il termine di pagamento è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

Questo, ovviamente, per quanto riguarda i veicoli di nuova immatricolazione. Per quanto riguarda i veicoli già immatricolati rimangono in essere le scadenze già attribuite, salvo il verificarsi di eventi sospensivi relativi alla vita del veicolo, nel qual caso si applica la nuova disciplina. Si prenda, ad esempio, un’autovettura la cui tassa scade a dicembre. Per tale autovettura si manterrà detta scadenza (che comporta l’obbligo di provvedere ogni anno al pagamento entro il mese di gennaio). Se la vettura viene consegnata per la vendita ad un’impresa autorizzata, che la sottopone al regime di interruzione dell’obbligo di pagamento di cui meglio si dirà oltre, e rivenduta, con conseguente cessazione della sospensione, nel mese di aprile, per tale autovettura la nuova scadenza attribuita sarà marzo, con conseguente obbligo di provvedere ogni anno al pagamento entro il mese di aprile. La cessazione di una condizione che interrompe l’obbligo del pagamento o di un regime di riduzione o di esenzione è pertanto assimilata, ai fini dell’applicazione della tassa automobilistica, ad una nuova immatricolazione.

Altra sostanziale novità è quella stabilita dal comma 2 dell’articolo 1 e dal comma 1 dell’articolo 2, ove si prevede che sia l’importo della tassa di circolazione regionale che quello della tassa automobilistica non sono più frazionabili come invece previsto dalla precedente disciplina, per cui, a far data dal 1° gennaio 2004, i predetti tributi sono dovuti per l’intero anno.

In base all’articolo 2, comma 3, non rientra nell’obbligo del pagamento in unica soluzione la tassa dovuta per gli autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, per i quali si può quindi continuare a pagare con periodicità quadrimestrale. Sono compresi in questa eccezione anche i trattori stradali, così come definiti dall’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e, per estensione, i veicoli speciali di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate. L’articolo 4, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9, ha inoltre ripristinato la facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti relativi alle autovetture e agli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE.

3. Perdita di possesso

Una delle più significative novità, introdotta dall’articolo 3, riguarda i casi di perdita di possesso per furto o rottamazione del veicolo per il quale vi sia una tassa automobilistica regolarmente versata ed in corso di validità. In tali casi il contribuente può chiedere il rimborso, ovvero la compensazione su una nuova targa, di quota parte del pagamento eseguito per il veicolo oggetto di furto o rottamazione, purché il periodo per il quale il contribuente non ha goduto del possesso del veicolo (il periodo, cioè, che intercorre tra la data in cui si sono verificati il furto o la rottamazione e quella di fine validità della tassa pagata) sia pari ad almeno un quadrimestre. La compensazione o il rimborso sono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso: se, ad esempio, un’autovettura la cui tassa sia stata regolarmente pagata entro il mese di gennaio dell’anno 2004, con scadenza a dicembre del medesimo anno 2004, viene rottamata nel mese di marzo dello stesso anno, la compensazione o il rimborso dovranno essere riconosciuti per tutto il periodo, calcolato in mesi interi, che va da aprile (mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento interruttivo) a dicembre (ultimo mese di validità della tassa pagata) del 2004, vale a dire per nove mesi.

La scelta fra la compensazione ed il rimborso spetta al contribuente, tenuto conto però di alcune regole di base che sono le seguenti:

a) la compensazione, che consiste nella riduzione dell’importo da versare a titolo di tassa automobilistica per un nuovo veicolo (riduzione calcolata appunto, come già si è detto, in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso), può essere fatta, ovviamente, nel caso in cui il contribuente proceda all’acquisto di un nuovo veicolo, dove per nuovo veicolo s’intende che il veicolo deve essere nuovo per il contribuente e non necessariamente veicolo di nuova fabbricazione: parlando di nuova immatricolazione o fattispecie ad essa assimilabile, infatti, la legge esprime chiaramente la volontà di consentire siffatta operazione sia nel caso che il contribuente proceda all’acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica, sia che si provveda di un veicolo d’occasione;

b) nel caso in cui il veicolo oggetto di furto o rottamazione venga sostituito con un veicolo già immatricolato, tuttavia, la compensazione è possibile soltanto se il precedente proprietario non abbia già assolto la tassa dovuta per il medesimo: in altre parole, la compensazione è possibile soltanto se per il veicolo acquistato non vi sia già una tassa ancora in corso di validità, perché un diverso comportamento entrerebbe in contrasto con il principio generale di continuità nell’assolvimento dell’obbligazione tributaria per ogni singolo veicolo, principio generale al quale non è possibile derogare se non in virtù di specifiche disposizioni legislative;

c) per ottenere la compensazione è necessario che la sostituzione del veicolo oggetto di furto o rottamazione con un nuovo veicolo (ferma restando la definizione di nuovo veicolo più sopra ricordata) avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente: se, ad esempio, il veicolo di cui si perde il possesso è rottamato nel mese di marzo dell’anno 2004, per ottenere la compensazione occorre che detto veicolo venga sostituito da un altro, nuovo di fabbrica, ovvero d’occasione ma senza che per esso sia già stata pagata una tassa ancora in corso di validità, entro il mese di luglio dello stesso anno 2004.

E’ appena il caso di ricordare:

a) che la facoltà di compensazione può essere riconosciuta soltanto allo stesso soggetto che ha subìto la perdita di possesso, non essendo consentite forme di compensazione tra soggetti diversi, anche se appartenenti allo stesso nucleo familiare;

b) che l’evento interruttivo deve essere debitamente documentato, anche per dare inequivocabile certezza della data del suo verificarsi, o da apposita denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza (polizia di Stato, carabinieri) per il caso di furto, o di idoneo certificato rilasciato da un centro autorizzato per il caso di rottamazione.

Nel caso, invero assai frequente, che la rottamazione del veicolo da sostituire avvenga in data successiva a quella di immatricolazione del nuovo veicolo, per poter effettuare la compensazione occorre che alla rottamazione si provveda entro il termine utile per il pagamento della tassa dovuta per il nuovo veicolo.

In ogni caso in cui non sia possibile o non si voglia ricorrere alla compensazione, e sempre che ricorrano le condizioni più volte ricordate (la perdita di possesso deve avvenire a causa di furto o di rottamazione, l’importo da scomputare o da rimborsare deve essere pari ad almeno un quadrimestre della tassa già pagata, l’evento deve essere opportunamente documentato, e così via), è comunque possibile chiedere il rimborso.

Per ottenere la compensazione non occorre alcun particolare adempimento formale: è sufficiente presentarsi ad un qualsiasi agente della riscossione autorizzato, in occasione del pagamento della tassa relativa al nuovo veicolo (che avviene secondo le consuete modalità), e rivolgergli verbalmente la richiesta di compensazione esibendo la documentazione comprovante il furto o la rottamazione del veicolo di cui si è perso il possesso e la ricevuta del pagamento della tassa relativa al veicolo dismesso. Per ottenere il rimborso, invece, occorre presentare apposita domanda, preferibilmente utilizzando gli appositi moduli posti a disposizione dal competente settore regionale e normalmente reperibili sul sito internet. Nel caso in cui la tassa dovuta per il nuovo veicolo sia inferiore all’importo da portare in compensazione è possibile chiedere il rimborso della somma eccedente, purché superiore all’importo minimo rimborsabile stabilito dall’articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in euro 10,33.

4. Riduzioni

L’articolo 5 sopprime, a far data dal 1° gennaio 2004, tutte le riduzioni già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, ad eccezione di quelle espressamente elencate.

Restano pertanto salvaguardate, tenuto conto anche dell’integrazione disposta dall’articolo 4, comma 3, della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9, soltanto le seguenti riduzioni:

* autovetture adibite a servizio pubblico di piazza (taxi), la cui riduzione rimane ad un quarto;

* autovetture adibite a scuola guida, la cui percentuale di riduzione è del 40 per cento;

* autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all’asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, la cui percentuale di riduzione è del 20 per cento;

* autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente, la cui riduzione resta di un terzo per gli autobus e del 50 per cento per le autovetture.

Per quanto concerne la riduzione relativa alle autovetture adibite a scuola guida, si precisa che la legge regionale nulla ha innovato: come già per il passato, dunque, essa spetta esclusivamente per le autovetture dotate di doppi comandi. Sono pertanto esclusi dal beneficio, benché utilizzati a fini didattici, gli autocarri, gli autobus e tutti gli altri veicoli diversi dalle autovetture.

5. Esenzioni

Per quanto riguarda le esenzioni previste dall’articolo 5, comma 2, non tutte necessitano di ulteriori chiarimenti, vista l’inequivocabilità delle previsioni legislative. Qui di seguito, pertanto, l’esame è limitato a quelle di cui alle lettere b, d, f, g e h.

5.1. Corpi armati

La lettera b indica tassativamente quali siano le fattispecie esenti: si tratta dei veicoli di qualsiasi specie (e, quindi, oltre alle autovetture, i motocicli, gli autocarri, gli autobus e qualsiasi altro veicolo, anche speciale, compreso fra quelli normalmente soggetti alla tassa automobilistica), in dotazione dei corpi armati civili e militari dello Stato e provvisti di speciali targhe di riconoscimento, quali, ad esempio, quelle assegnate all’esercito (EI), alla marina militare (MM), all’aeronautica militare (AM), ai carabinieri (CC), alla polizia di stato (POLIZIA), ai vigili del fuoco (VF), e così via. Sono pertanto esclusi dall’esenzione i veicoli per i quali non ricorrono le condizioni sopra ricordate, come quelli in dotazione ai corpi armati non dello Stato (ad esempio, quelli appartenenti ai corpi di polizia municipale), che sono provvisti di targa civile.

Rientrano, inoltre, nell’esenzione di cui alla stessa lettera b i veicoli, di qualsiasi specie, destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile.

Tale destinazione deve essere esclusiva.

5.2. Servizio di trasporto di linea

Relativamente all’esenzione per gli autobus adibiti a trasporto di linea (lettera d), si puntualizza che tale destinazione d’uso si evince unicamente da quanto riportato sulla carta di circolazione. Questo comporta che ove un autobus, originariamente destinato al trasporto di persone nell’ambito di un servizio occasionale e sporadico, venga successivamente adibito alla prestazione di un collegamento caratterizzato da elementi di costanza e continuità, tale modificazione di impiego dovrà essere riportata sul documento. E viceversa.

5.3. Veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani o allo spurgo di pozzi neri

Con riferimento ai veicoli di cui alla lettera f, per avere diritto all’esenzione è necessario che dalla carta di circolazione risulti che il veicolo è adibito al trasporto di rifiuti solidi urbani ovvero è idoneo o attrezzato per lo spurgo di pozzi neri.

Nel caso degli scarrabili, e in tutti quei casi in cui nella carta di circolazione tale destinazione d’uso non compaia, è necessario presentare un’autocertificazione in cui si dichiara che il mezzo viene utilizzato esclusivamente per il trasporto dei rifiuti solidi urbani o per lo spurgo di pozzi neri e ci s’impegna a far inserire nella carta tale utilizzo.

Nel caso di mezzo in leasing è necessario che il veicolo sia intestato (come risultante dalla carta di circolazione o da certificato di proprietà) alla sede legale della società di leasing localizzata in Piemonte o ad una sua unità operativa, regolarmente iscritta al registro delle imprese tenuto dalle locali Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA), anch’essa localizzata nel territorio della Regione Piemonte. Valgono anche in questo caso, in sostanza, le stesse regole di cui già si è detto al paragrafo 1 della presente circolare trattando dell’individuazione del soggetto passivo nel caso di locazione finanziaria.

5.4. Esenzione per i veicoli ecologici

La lettera g, come sostituita dall’articolo 4, comma 5, del capo II della legge 14 maggio 2004, n. 9, nell’ottica di esentare dal pagamento della tassa automobilistica i cosiddetti veicoli “ecologici”, cita espressamente gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a GPL (gas propano liquido) già dotati di idoneo impianto all’atto dell’immatricolazione. Con questa espressione si vuol far riferimento esclusivamente a quei veicoli che escono dallo stabilimento di produzione già provvisti della suddetta apparecchiatura e non a quelli sui quali essa viene successivamente installata, anche se l’adeguamento dovesse verificarsi prima dell’iscrizione del mezzo nei pubblici registri.

In particolare, per quanto riguarda i veicoli alimentati a metano e quelli elettrici, occorre ricordare che tali veicoli erano già stati esentati dall’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20. Detta norma fu successivamente giudicata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 296/2003, ma riportata in vita per effetto del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale qui in esame e dell’articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le modificazioni apportate dall’articolo 4, comma 5, del capo II della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9, meglio definiscono tale concetto, rendendolo direttamente desumibile dal quadro normativo così delineato. E’ bene tuttavia meglio chiarire che l’esenzione di che trattasi torna ad avere effetto soltanto dal 1° gennaio 2004; per l’anno 2003 l’esenzione deve considerarsi inesistente e la tassa automobilistica, per i periodi relativi a tale anno, è dovuta.

5.5. Esenzione per veicoli adibiti ad attività sociali

La lettera h stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2004 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), utilizzati esclusivamente per l’attività propria del volontariato, i veicoli delle cooperative sociali iscritte nell’apposito albo regionale istituito dalla legge regionale 9 settembre 1994, n. 18, e i veicoli delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani e dei portatori di handicap fisici e psichici.

I soggetti aventi diritto a tale esenzione devono presentare istanza in carta libera al settore tributi allegando l’elenco dei veicoli per cui si chiede l’esenzione, copia delle relative carte di circolazione o dei certificati di proprietà, copia dell’atto di iscrizione al registro regionale del volontariato per quanto concerne le associazioni di volontariato, copia dell’atto di iscrizione all’albo regionale per le cooperative sociali e copia dello statuto per le IPAB.

In sede di prima applicazione della legge tale domanda dovrà essere presentata, relativamente ai veicoli posseduti all’atto della pubblicazione della presente circolare, entro il 30 settembre 2004.

Ogni eventuale variazione (nuove acquisizioni, perdita di possesso, variazioni della ragione sociale, cancellazioni dal registro del volontariato o dall’albo delle cooperative sociali, ecc.), successiva alla registrazione dell’esenzione, deve essere comunicata alla Regione entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento.

Le registrazioni sono eseguite senza che ne segua comunicazione scritta: la struttura regionale competente risponderà esclusivamente se l’istanza presentata dal contribuente non è accolta.

6. Auto storiche

Per quanto riguarda le auto storiche l’articolo 8, che va correlato con le disposizioni attuative emanate con deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004, n. 54-11659, pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 5 del 5 febbraio 2004, riconosce alle autovetture ed ai motoveicoli che abbiano compiuto trent’anni dalla costruzione (comma 1) l’esenzione dalla tassa automobilistica ordinaria, sostituendola con la tassa di circolazione da applicare nella misura fissa di euro 30,00 per gli autoveicoli e di euro 20,00 per i motoveicoli. La tassa di circolazione, che ha validità per anno solare ed offre quindi copertura dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno durante il quale è stata pagata, indipendentemente dalla data del versamento, ha natura affatto diversa da quella ordinaria: come la stessa sua definizione consente di intuire facilmente, infatti, non è legata alla proprietà ma al fatto fisico della circolazione sulle strade pubbliche, per cui se l’autoveicolo o il motoveicolo viene messo in circolazione deve assolvere la tassa, mentre se non circola non si deve pagare nulla.

Tale beneficio, come chiaramente è detto nel comma in esame, riguarda soltanto le autovetture ed i motoveicoli ad uso privato per trasporto di persone. Sono esclusi dall’agevolazione, e quindi continuano ad essere assoggettati al pagamento della tassa automobilistica ordinaria (tassa di proprietà), i veicoli ultratrentennali adibiti ad uso professionale utilizzati nell’esercizio di un’attività di impresa o di arte o professione. Fanno eccezione a tale regola i veicoli, diversi dalle autovetture (ad esempio: autocarri, autobus), iscritti all’ASI (Automotoclub Storico Italiano)

Il beneficio qui ricordato è esteso dal comma 2 ai veicoli che, avendo compiuto vent’anni dalla data di immatricolazione, presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l’originale impianto costruttivo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati.

Emergono, fra le due categorie di veicoli, alcune sostanziali differenze, che possono essere così brevemente riassunte:

a) mentre per i veicoli ultratrentennali l’agevolazione è riconosciuta ope legis, per quelli di età compresa fra i venti e i trent’anni così non è, occorrendo che il loro valore storico sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati ed autorizzati dalla Regione;

b) mentre per i veicoli ultratrentennali il trentesimo anno si compie dall’anno di costruzione (ad esempio, un veicolo costruito il 14 febbraio 1974 entra nel trentesimo anno il 1° gennaio 2004 ed è soggetto alla tassa di circolazione in luogo della tassa ordinaria a partire dai periodi aventi scadenza nell’anno 2004), per quelli di età compresa fra i venti e i trent’anni il ventesimo anno si compie dalla data (e, si noti bene, non dall’anno) di immatricolazione: ad esempio, un veicolo immatricolato il 14 febbraio 1985 compirà vent’anni il 14 febbraio 2005 e, sempre che abbia ottenuto la necessaria certificazione di cui fin qui si è detto, sarà soggetto alla tassa di circolazione in luogo di quella ordinaria a partire dal primo periodo in scadenza successivo a tale data.

Per far meglio intendere quanto sin qui detto è bene ricordare alcuni fra i punti principali della deliberazione citata all’inizio, ed in particolare:

a) è veicolo storico un veicolo spinto meccanicamente, immatricolato per la prima volta da almeno vent’anni, anche nei registri speciali dei veicoli appartenenti ai corpi armati civili e militari dello Stato, preservato e mantenuto in una condizione prevalentemente corretta, in custodia di una persona od organizzazione che lo tenga per il proprio interesse storico e tecnico e non come mezzo di trasporto quotidiano, secondo le classificazioni adottate per il territorio nazionale dall’ASI, Automotoclub storico italiano, e, per i motocicli, dalla FMI, Federazione motociclistica italiana, in conformità a quelle adottate dalla FIVA, Fédération internationale des véhicules anciens;

b) per il conseguimento dell’agevolazione i veicoli devono possedere, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni sulla revisione periodica dei veicoli a motore e di quelle relative alle norme sull’inquinamento ambientale (bollino blu), i requisiti e le caratteristiche di cui all’allegato A alla deliberazione citata.

Possono accertare e certificare il possesso dei requisiti necessari per ottenere l’agevolazione, in relazione a ciascun veicolo identificato con il proprio numero di targa, l’ASI e, per i motoveicoli, anche la FMI. Gli stessi requisiti e caratteristiche possono essere accertati e certificati anche dai registri storici istituiti dalle case automobilistiche che abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato (ad esempio, i registri storici della Fiat, della Lancia e dell’Alfa Romeo, che sono i più noti e conosciuti dalla maggior parte dei cittadini italiani, ma anche quelli eventualmente istituiti da altre case automobilistiche, italiane ed anche straniere, purché abbiano, queste ultime, almeno una sede in Italia). Con propria deliberazione, inoltre, la Giunta regionale può individuare, fra gli enti, le associazioni e le organizzazioni in genere, pubbliche o private, che operino prevalentemente od esclusivamente nel settore automobilistico e motociclistico e che abbiano fra gli scopi statutari la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico, anche a fini di ricostruzione storica negli ambiti della cultura e dello spettacolo, altri soggetti abilitati ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni di che trattasi, iscrivendoli in un apposito albo la cui conservazione e tenuta sono affidate alla struttura regionale competente in materia di tasse automobilistiche.

L’accertamento, ad opera dei soggetti abilitati, dei requisiti e delle caratteristiche che si devono possedere per ottenere l’agevolazione, è certificato mediante rilascio di uno speciale contrassegno, e deve essere comunicato a cura del soggetto abilitato che lo ha eseguito, anche attraverso procedure informatiche o posta elettronica, entro il mese successivo, alla struttura regionale competente in materia di tassa automobilistica.

L’esenzione non può essere retroattiva, ed opera quindi a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.

Restano validi, sino alla loro eventuale scadenza, i contrassegni ed i certificati rilasciati sino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, purché dagli stessi risulti con certezza il riconoscimento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’allegato alla deliberazione, del carattere storico del veicolo.

Per le operazioni di accertamento e certificazione i soggetti abilitati hanno diritto ad un compenso, da stabilirsi nel limite massimo determinato dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione di istituzione e di aggiornamento dell’albo. Le operazioni di accertamento e certificazione non possono essere subordinate all’iscrizione del richiedente all’ente, associazione od organizzazione cui la richiesta è rivolta, né alla sottoscrizione di quote associative o al pagamento di contributi di alcun genere o specie.

Per i periodi antecedenti il 1° gennaio 2004 restano valide le norme di cui all’articolo 63, commi 2 e 3, del capo II della legge 21 novembre 2000, n. 342. Il riconoscimento del particolare interesse storico e collezionistico è accertato e certificato dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, in relazione a ciascun veicolo identificato con il proprio numero di targa, e l’esenzione opera a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.

7. Interruzione dell’obbligo di pagamento

In materia di interruzione dell’obbligo di pagamento l’articolo 9, da correlare con le disposizioni attuative emanate con deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004, n. 23-11630, pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 6 del 26 febbraio 2004, provvede di fatto al solo trasferimento delle competenze, nulla innovando nella sostanza.

Dispone infatti detto articolo che a decorrere dal 1° gennaio 2004 gli elenchi previsti dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono trasmessi in formato elettronico alla Regione dai soggetti abilitati.

Si tratta, in sostanza:

a) dei veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi;

b) dei veicoli sottoposti al fermo amministrativo previsto dalle norme sulla riscossione dei tributi a garanzia dei crediti tributari e dei crediti diversi di diritto pubblico vantati dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici.

Benché la norma non abbia di fatto contenuto innovativo rispetto al previgente ordinamento, non sembra inutile rammentare, per maggiore chiarezza, alcune fra le principali regole cui è soggetto il regime di interruzione dell’obbligo di pagamento. Appare in particolare opportuno ricordare quanto segue:

a) per poter ottenere l’interruzione dell’obbligo di pagamento, riconosciuto solo ed esclusivamente alle imprese autorizzate od abilitate al commercio dei veicoli, occorre che per il veicolo sottoposto a tale regime agevolato vi sia una tassa automobilistica in corso di validità;

b) il solo documento idoneo a fornire prova del diritto al regime agevolato è il formale trasferimento di proprietà, comunemente detto minivoltura, non essendo la semplice procura a vendere idonea a determinare il trasferimento del possesso dal privato venditore all’impresa: infatti, ribadito ancora una volta che l’articolo qui in esame nulla ha innovato in materia, limitandosi semplicemente a stabilire la competenza regionale in luogo di quella statale, per cui il regime di interruzione dell’obbligo di pagamento rimane regolato dall’articolo 5, commi dal 43 al 47, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1982, n. 53, come modificata dall’articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e rammentato quanto già detto in precedenza sull’argomento al paragrafo 1 trattando dei soggetti passivi, occorre precisare che secondo tale impianto normativo il diritto all’interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica è riconosciuto soltanto alle imprese abilitate o comunque autorizzate al commercio di veicoli, e per il concreto e legittimo esercizio di tale diritto tali imprese devono assoggettarsi ad un insieme di adempimenti, tanto formali quanto sostanziali, che le qualifica indubbiamente come soggetti passivi del tributo il cui pagamento è consentito interrompere; in altre parole, per poter legittimamente ottenere il beneficio dell’interruzione occorre che l’oggetto su cui grava il tributo (il veicolo) sia, anche solo transitoriamente, intestato all’impresa; in caso contrario, non esistendo per contro alcuna norma che consenta di interrompere il pagamento in relazione a veicoli intestati a privati soggetti, l’inoperatività dell’interruzione andrebbe a configurare un comportamento omissivo, sanzionato a norma di legge con misure pecuniarie gravanti sul privato alienante; la procura a vendere, sia pure del tutto legittima sotto altri profili, non è adatta allo scopo perché non trasferisce il diritto di proprietà ma, molto più semplicemente, conferisce un potere di rappresentanza al fine di concludere un contratto (nel caso di specie, di compravendita del veicolo) in nome e nell’interesse del rappresentato e nel limite delle facoltà conferite al rappresentante;

c) l’interruzione (sospensione) decorre dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita;

d) il veicolo sottoposto al regime di interruzione non può circolare; fatti salvi i casi di circolazione con targa di prova, le imprese consegnatarie decadono dal regime di interruzione se il veicolo per il quale l’interruzione è stata richiesta è posto in circolazione anteriormente alla rivendita;

e) il trasferimento di proprietà di un veicolo da un’impresa autorizzata al commercio di veicoli ad un’altra, parimenti autorizzata, non interrompe il regime di sospensione se il passaggio avviene con regolare cessione, ma comporta la chiusura della sospensione da parte dell’impresa alienante e l’inserimento di una nuova richiesta di interruzione da parte dell’impresa acquirente.

In base alle considerazioni sopra esposte i veicoli immatricolati a cura dei rivenditori autorizzati e detenuti dai medesimi per la successiva vendita (cosiddetti “chilometri zero”) sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica, in base al principio inderogabile per cui l’obbligazione tributaria sorge all’atto dell’immatricolazione. Tali veicoli, permanendo invenduti, potranno beneficiare del regime di interruzione soltanto dalla prima scadenza successiva.

Gli elenchi sono trasmessi in formato elettronico alla Regione dai soggetti abilitati entro il mese successivo a ciascuna scadenza, secondo le specifiche tecniche di cui alla citata deliberazione. Le cessazioni dal regime di interruzione (chiusure) possono essere segnalate nell’elenco relativo al primo periodo successivo alla data di cessazione. Il programma applicativo necessario per la formazione degli elenchi può essere facilmente scaricato dal sito internet della Regione. Le stesse specifiche tecniche sono adottate per l’inoltro in formato elettronico, da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, dell’elenco dei veicoli a motore sottoposti al fermo amministrativo previsto dalle norme sulla riscossione dei tributi.

Gli elenchi sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente consegnati alla Regione Piemonte, direzione bilanci e finanze, settore tributi, ovvero inviati mediante posta elettronica con ricevuta di ritorno.

Il diritto fisso previsto dall’articolo 5, comma 47, del citato decreto-legge 953/1982, pari ora ad euro 1,55, è dovuto per ogni veicolo per cui si chiede l’interruzione del pagamento (e non per la cessazione dell’interruzione) ed è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 10364107 intestato alla Regione Piemonte, servizio di tesoreria, con utilizzo del modulo 123 generico a tre sezioni. L’attestazione di versamento del diritto fisso deve essere allegata agli elenchi a comprova dell’avvenuto pagamento; in caso di spedizione mediante posta elettronica devono essere indicati, nel messaggio di trasmissione, gli estremi dell’allibramento (numero di quietanza, data del versamento e importo).

8. Esenzione per i soggetti disabili

L’articolo 10 individua i soggetti che possono usufruire dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità.

Il beneficio in parola spetta alle persone intestatarie di veicoli (in caso di cointestazione, salvo i casi di comunione dei beni in regime matrimoniale, la persona disabile deve risultare come prima intestataria) riconosciute disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Quest’ultima norma definisce grave “la minorazione che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Rientrano in tale fattispecie anche coloro che si trovano “nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua”, se riconosciuti tali in base all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, precedentemente all’entrata in vigore della citata legge 104/1992 od alternativamente ad essa, purché dalla relativa certificazione risulti inequivocabilmente l’equivalenza della gravità della patologia riscontrata.

Ove il disabile, come individuato poc’anzi, risulti essere fiscalmente a carico di altro contribuente, il diritto all’esenzione spetta a quest’ultimo soggetto, previa dimostrazione del suddetto carico fiscale in base alle risultanze dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso in cui la situazione che dà diritto all’esenzione si verifichi durante l’ultimo anno fiscale, e quindi non possa essere documentabile, è possibile ciononostante ottenere il beneficio esibendo il certificato di stato di famiglia. Questa ipotesi può verificarsi, ad esempio, nel caso di un neonato, di ingresso nel nucleo familiare di una persona (rientrante tra quelle che la legislazione fiscale prevede possano essere fiscalmente a carico di altro soggetto) che ha perso il reddito di sostentamento (stato di disoccupazione) o di altra simile contingenza; essendo questo evento non riscontrabile se non nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, si ammette quindi che, per potersi avvalere dei benefici in parola, lo stato di fatto possa essere dimostrato con una semplice autocertificazione, corredata dallo stato di famiglia, nella quale si dichiara l’esistenza di un carico fiscale sopravvenuto nel corso dell’anno.

Al fine di scongiurare spiacevoli equivoci vale la pena sottolineare che, nel caso in cui un disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti (ad esempio, il minore a carico di entrambi i genitori), tutti proprietari di autovetture, l’esenzione spetta ad uno solo di essi (indipendentemente dalla percentuale di carico fiscale attribuita): va infatti salvaguardato il principio, di cui meglio si dirà oltre, secondo il quale per ogni soggetto disabile spetta, se dovuta, un’unica esenzione.

L’esenzione è limitata ad un solo veicolo, il quale non può essere di cilindrata superiore ai 2000 centimetri cubici se dotato di motore a benzina o 2800 centimetri cubici se dotato di motore diesel.

Il beneficio è esteso alle persone non vedenti ed a quelle sordomute assolute.

Nel caso di persone con handicap psichico o mentale, l’esonero dal pagamento è concesso solo se sono in possesso di indennità di accompagnamento. Anche in questo caso, fermo restando il requisito appena enunciato del possesso di indennità di accompagnamento, qualora il disabile risulti essere fiscalmente a carico di altro soggetto il beneficio spetta a quest’ultimo soggetto, secondo le regole precedentemente illustrate.

Infine, l’esenzione di cui trattasi è altresì riconosciuta alla persone invalide per ridotte o impedite capacità motorie (prescindendo, quindi, dalla presenza dei requisiti richiesti per l’applicazione della legge n. 104/1992 e della legge n. 18/1980), limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse e che risultino adattati in funzione dell’invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L’esenzione è concessa solo se l’adeguamento tecnico del veicolo risulta dalla relativa carta di circolazione, e ciò sia se il mezzo è prodotto dal fabbricante già con la modificazione necessaria sia se l’adattamento è intervenuto successivamente.

La necessità dell’adattamento del veicolo in funzione delle limitazioni della capacità motoria del disabile si evince dalle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale.

Schematicamente, è possibile riassumere così le fattispecie dalle quali deriva il diritto all’esenzione:

a) persona disabile dichiarata tale ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92;

b) persona che abbia fiscalmente a carico una persona disabile dichiarata tale ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92;

c) persona con disabilità psichica o mentale che abbia l’indennità di accompagnamento;

d) persona che abbia fiscalmente a carico una persona con disabilità psichica o mentale che abbia l’indennità di accompagnamento;

e) persona non vedente o sordomuta assoluta;

f) persona che abbia fiscalmente a carico una persona non vedente o sordomuta assoluta;

g) invalido con ridotte o impedite capacità motorie proprietario di un veicolo adattato (adattamento risultante dalla carta di circolazione e dalla patente speciale).

L’esenzione è ottenibile attraverso la presentazione di apposita istanza alle competenti strutture tributarie regionali entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della tassa automobilistica: ad esempio, se la scadenza della tassa automobilistica è dicembre 2004 (dal che deriva che il termine ultimo per il pagamento è il 31 gennaio 2005), per ottenere l’esenzione con effetto già dall’anno 2005 occorre presentare la domanda entro il 30 aprile 2005).

L’esenzione, una volta riconosciuta, non richiede adempimento alcuno per essere rinnovata negli anni successivi, a meno che dalla certificazione medica prodotta non risulti un termine per la revisione dello stato di disabilità, nel qual caso la validità dell’esenzione è destinata a cessare con lo spirare del predetto termine; nel caso in cui lo stato di disabilità già riconosciuto venga confermato, occorrerà presentare una nuova istanza, corredata della documentazione di rito.

Nel caso in cui l’istanza, tempestivamente inoltrata, non venga accolta, colui che l’ha presentata è tenuto al pagamento della tassa ma non è tenuto a corrispondere gli interessi e le sanzioni previste dalla normativa per il caso di ritardato pagamento.

Come già detto più sopra, il beneficio relativo alla persona disabile può essere concesso limitatamente ad un solo veicolo. L’esenzione può tuttavia essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona, a patto che risulti da apposita documentazione (voltura, certificato di radiazione, denuncia di furto) l’avvenuta perdita di possesso del veicolo già esentato.

La domanda intesa ad ottenere l’esenzione per disabilità non può avere effetto retroattivo; l’esenzione, pertanto, avrà affetto soltanto a partire dalla prima scadenza successiva; ogni istanza volta ad ottenere la restituzione delle tasse riferite ad anni precedenti non potrà essere positivamente considerata.

Ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva inerente agli elementi di fatto in base ai quali l’esenzione è stata concessa deve essere comunicata alla Regione entro trenta giorni dal suo verificarsi (novanta giorni in caso di decesso del disabile). L’omesso o il tardivo adempimento relativo alle comunicazioni di variazione comporta il recupero della tassa dovuta a partire dal mese successivo a quello in cui la variazione non comunicata o tardivamente comunicata risulterà essersi verificata, con applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalla legge per l’omesso o il ritardato pagamento.

9. Targhe prova

L’articolo 7 prevede che i veicoli circolanti ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali, costruttive e per ragioni di vendita o di allestimento e provvisti di un’autorizzazione per la circolazione di prova rilasciata dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile, debbano pagare la tassa automobilistica regionale per le targhe prova, il cui importo è stabilito dallo stesso articolo 7, per l’intero anno solare. In base a questa disposizione, quindi, la validità del pagamento decorre dal mese di rilascio della targa fino al 31 dicembre in caso di rilascio, dal 1° gennaio fino al 31 dicembre in caso di rinnovo.

Il pagamento della tassa deve avvenire, in caso di rilascio, contestualmente alla consegna della targa; in caso di rinnovo, contestualmente alla richiesta.

10. Ravvedimento operoso

All’articolo 13, comma 1, è ribadita l’operatività dell’istituto del ravvedimento operoso, così come disciplinato dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, del quale viene rafforzato il campo di applicazione.

Infatti, a decorrere dai periodi fissi aventi scadenza nell’anno 2002 e sempre che non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, il contribuente può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento della tassa o maggiore tassa non versata maggiorata del 10 per cento (senza interessi). Prescindendo questa possibilità di regolarizzazione da alcun termine di decadenza, essa va quindi ad aggiungersi a quella già offerta dalla citata normativa nazionale che prevede il ravvedimento effettuato entro i trenta giorni successivi al termine di pagamento del tributo dovuto (maggiorato della sanzione prevista per l’omesso pagamento ridotta a un ottavo, e quindi del 3,75 per cento, e degli interessi calcolati in misura di legge) e quello successivo ai trenta giorni ma non oltre l’anno (con la maggiorazione della sanzione prevista per l’omesso versamento ridotta ad un quinto, e quindi del 6 per cento, e degli interessi).

Considerando che la sanzione, in caso di accertato mancato pagamento, è del 30 per cento, oltre gli interessi calcolati in misura di legge, è indubbiamente riscontrabile, nella normativa regionale, la volontà del legislatore di riconoscere, con evidenti connotazioni di premialità, il comportamento del cittadino che anche in tempi successivi rispetto a quelli ordinari vuole comunque ottemperare agli obblighi tributari previsti dalla vigente legge.

11. Termini

In relazione agli adempimenti previsti dalla normativa è bene chiarire che, fatte salve le eventuali eccezioni espressamente stabilite (quale, ad esempio, quella relativa all’esenzione per i disabili), le domande intese ad ottenere benefici o regimi agevolativi o comunque diversi dall’ordinario, possono essere presentate in qualunque tempo, essendo destinate a produrre effetti soltanto a partire dalla scadenza immediatamente successiva alla data della loro presentazione.

Enzo Ghigo

Visto l’Assessore
Gilberto Pichetto Fratin