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Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 / 07 / 2004
Circolare del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2004, n. 3/BLI
Legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, come modificata dallarticolo 4 del capo II della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (legge finanziaria per lanno 2004). Disposizioni in materia di tasse automobilistiche. Chiarimenti
Nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 25 settembre 2003 è stata pubblicata la legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, che disciplina la materia delle tasse automobilistiche dopo il trasferimento di funzioni previsto dal comma 10 dellarticolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Più di recente la legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (legge finanziaria per lanno 2004) ha introdotto in tale nuova disciplina alcune significative modificazioni che interessano diversi aspetti.
Il nuovo impianto normativo così delineato prevede, rispetto alla previgente regolamentazione statale, sostanziali novità che afferiscono allambito di applicazione, allindividuazione dei soggetti passivi e alle modalità di pagamento dellobbligazione tributaria de quo.
Con la presente circolare si intende precisare, ai fini di una sua corretta e coordinata applicazione, la portata di alcuni disposti della legge in argomento che, per le caratteristiche di generalità e astrattezza tipiche di ogni provvedimento legislativo destinato a regolamentare una pluralità indefinita di casi, potrebbero dar luogo a interpretazioni non conformi alla sua ratio ispiratrice. In particolare vengono messi in evidenza gli aspetti innovativi, rispetto alla precedente disciplina, introdotti dalla nuova legge regionale.
1. Soggetti passivi
Affermata, allarticolo 1, comma 1, la competenza regionale in materia di tassa automobilistica e di tassa di circolazione relativamente al proprio territorio, nello stesso comma si stabilisce che lidentificazione del contribuente tenuto al pagamento della tassa automobilistica e di quella di circolazione regionali avviene in base alla residenza (se persone fisiche) o alla sede legale (se soggetti diversi da persone fisiche) nella Regione Piemonte degli intestatari dei veicoli.
Le difficoltà che potrebbero presentarsi nellapplicazione di tale norma sono rinvenibili nel caso di imprese che, pur avendo la sede legale in una determinata Regione, svolgono attività operativa in una o più altre Regioni con contestuale presenza nelle stesse di unità locali regolarmente iscritte al registro delle imprese tenuto dalle locali Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA). In questo caso le tasse regionali sono dovute allamministrazione regionale nel cui territorio è presente lunità locale alla quale sono imputati i veicoli e non a quella in cui ha sede legale il soggetto economico considerato. In particolare, un caso che si può agevolmente prospettare è quello riferibile ai contratti di locazione finanziaria (leasing), nei quali il locatore, il più delle volte, ha sede in una Regione italiana diversa dal Piemonte. Or bene, se tale impresa ha diramazioni commerciali nel territorio piemontese, la tassa automobilistica è dovuta a questa amministrazione. Il luogo di residenza del locatario, non essendo questi soggetto passivo del tributo, è ininfluente, così come, sempre ai fini dellindividuazione del soggetto passivo, che rimane comunque il proprietario e quindi, nel caso in esame, limpresa locatrice, è ininfluente leventuale previsione contrattuale in base alla quale gli oneri derivanti dalluso del veicolo sono posti a carico del locatario, anche se fra detti oneri dovesse essere espressamente elencata la tassa automobilistica regionale. Tale eventuale previsione contrattuale, infatti, ammesso e non concesso che possa avere effetto tra le parti, non può certamente influire sul rapporto tributario predeterminato per legge, per cui il soggetto passivo, che potrà essere eventualmente chiamato a rispondere in sede di accertamento, rimane comunque il locatore.
Altra circostanza dalla quale potrebbero sorgere problemi applicativi è quella riferibile alleventualità che un veicolo sia cointestato a due o più persone aventi residenza in Regioni diverse. La soluzione che si è individuata è quella di considerare dovuto il tributo alla Regione Piemonte se il primo intestatario del veicolo ha la residenza o la sede legale nel territorio di questa.
Un ulteriore caso che potrebbe generare incertezza riguarda infine il cambio di proprietà del veicolo allorquando esso avvenga nel mese in cui cade il termine di pagamento della tassa (che, come meglio si dirà in seguito, è il mese successivo alla scadenza). In tale ipotesi, soggetto passivo dellobbligazione tributaria sarà chi è intestatario del mezzo alla data di scadenza del limite temporale per effettuare il pagamento. Ad esempio, se la tassa relativa al veicolo intestato al signor Bianchi scade il 31 dicembre (per cui il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio) ed il 15 gennaio seguente la vettura viene venduta al signor Rossi, obbligato sarà il signor Rossi che, alla data del 31 gennaio, risulta essere il proprietario della vettura.
Tale regola vale anche nel caso di consegna del mezzo ad un rivenditore autorizzato al commercio di veicoli; occorre tuttavia precisare che il passaggio di titolarità dal soggetto alienante al rivenditore si ha esclusivamente in presenza di quel formale trasferimento di proprietà comunemente detto minivoltura: la semplice procura a vendere, infatti, non è idonea a sollevare lalienante dallobbligo di pagamento, potendo essere invocata solamente in sede di accertamento della responsabilità del rivenditore per inadempimento contrattuale, perché non trasferisce il diritto di proprietà dal privato alienante allimpresa e si pone in contrasto con le disposizioni recate dallarticolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (così detta legge Dini), che dà applicazione, fra laltro, al particolare regime Iva cui sono sottoposti i rivenditori di beni mobili usati acquistati da privati ed impone al rivenditore stesso di acquistare i detti beni ed intestarseli, sia pure concedendogli di sostenere un costo ridotto rispetto a quello che dovrebbe sostenere nel caso di un normale passaggio di proprietà.
Stabilito che per lindividuazione del soggetto passivo si ha riguardo allultimo giorno utile per il pagamento, questo non è dovuto anche quando entro tale data si verifica la perdita di possesso del veicolo per furto, rottamazione, fermo amministrativo o esportazione.
Per lindividuazione del momento in cui uno dei suddetti eventi si considera verificato, si ha riguardo, rispettivamente, alla data della denuncia del furto, alla data del certificato di rottamazione, alla data del provvedimento del fermo, alla data della richiesta di radiazione presentata al PRA, anche tramite le autorità consolari, e alla data dellatto notarile con il quale si trasferisce la proprietà; le necessarie annotazioni al pubblico registro automobilistico (PRA), se successive, non incidono negativamente sul beneficio, purché riportino correttamente le date di cui sopra.
Nel caso di rottamazione conseguente a transazioni di acquisto con permuta, con consegna del veicolo da rottamare al rivenditore anziché al demolitore, si considera valida la data di consegna al rivenditore, purché documentata con un certificato di presa in carico dal quale si evinca chiaramente limpegno del rivenditore di adempiere entro il termine legale di 72 ore. In caso di controversia, tuttavia, fa comunque fede la data di consegna al demolitore: la dichiarazione del rivenditore che prende in consegna il veicolo, infatti, non esenta dallobbligo di pagamento della tassa automobilistica ma potrà essere utile a fini di rivalsa, per accertamento delleventuale responsabilità civile, in caso di inadempimento da parte del rivenditore medesimo.
Al fine della costituzione dellarchivio regionale e per ovviare ad ogni possibile disguido derivante dallinesattezza degli estremi identificativi dei veicoli in relazione alla titolarità degli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2004 allatto del versamento è obbligatoria lindicazione, oltre che della targa del mezzo, anche del codice fiscale del proprietario; questobbligo è valido non solo per le persone fisiche ma anche per i soggetti diversi da persona fisica titolari di partita Iva nel caso in cui i due codici non siano coincidenti. Vale la pena ricordare, stanti i diversi comportamenti difformi che è stato necessario constatare in passato, che nel caso di ditta individuale lidentificazione del contribuente non avviene attraverso il numero di partita Iva, ma attraverso il codice fiscale del titolare: sotto il profilo strettamente giuridico, infatti, la ditta individuale non esiste, ma esiste le persona fisica esercente unimpresa, arte o professione.
2. Modalità di pagamento
La nuova legge regionale modifica i termini di pagamento della tassa automobilistica stabilendo, allarticolo 2, comma 2, che essa deve essere corrisposta entro lultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione, mentre per gli anni seguenti il termine di pagamento è fissato nellultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.
Questo, ovviamente, per quanto riguarda i veicoli di nuova immatricolazione. Per quanto riguarda i veicoli già immatricolati rimangono in essere le scadenze già attribuite, salvo il verificarsi di eventi sospensivi relativi alla vita del veicolo, nel qual caso si applica la nuova disciplina. Si prenda, ad esempio, unautovettura la cui tassa scade a dicembre. Per tale autovettura si manterrà detta scadenza (che comporta lobbligo di provvedere ogni anno al pagamento entro il mese di gennaio). Se la vettura viene consegnata per la vendita ad unimpresa autorizzata, che la sottopone al regime di interruzione dellobbligo di pagamento di cui meglio si dirà oltre, e rivenduta, con conseguente cessazione della sospensione, nel mese di aprile, per tale autovettura la nuova scadenza attribuita sarà marzo, con conseguente obbligo di provvedere ogni anno al pagamento entro il mese di aprile. La cessazione di una condizione che interrompe lobbligo del pagamento o di un regime di riduzione o di esenzione è pertanto assimilata, ai fini dellapplicazione della tassa automobilistica, ad una nuova immatricolazione.
Altra sostanziale novità è quella stabilita dal comma 2 dellarticolo 1 e dal comma 1 dellarticolo 2, ove si prevede che sia limporto della tassa di circolazione regionale che quello della tassa automobilistica non sono più frazionabili come invece previsto dalla precedente disciplina, per cui, a far data dal 1° gennaio 2004, i predetti tributi sono dovuti per lintero anno.
In base allarticolo 2, comma 3, non rientra nellobbligo del pagamento in unica soluzione la tassa dovuta per gli autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, per i quali si può quindi continuare a pagare con periodicità quadrimestrale. Sono compresi in questa eccezione anche i trattori stradali, così come definiti dallarticolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e, per estensione, i veicoli speciali di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate. Larticolo 4, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9, ha inoltre ripristinato la facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti relativi alle autovetture e agli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE.
3. Perdita di possesso
Una delle più significative novità, introdotta dallarticolo 3, riguarda i casi di perdita di possesso per furto o rottamazione del veicolo per il quale vi sia una tassa automobilistica regolarmente versata ed in corso di validità. In tali casi il contribuente può chiedere il rimborso, ovvero la compensazione su una nuova targa, di quota parte del pagamento eseguito per il veicolo oggetto di furto o rottamazione, purché il periodo per il quale il contribuente non ha goduto del possesso del veicolo (il periodo, cioè, che intercorre tra la data in cui si sono verificati il furto o la rottamazione e quella di fine validità della tassa pagata) sia pari ad almeno un quadrimestre. La compensazione o il rimborso sono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato levento interruttivo del possesso: se, ad esempio, unautovettura la cui tassa sia stata regolarmente pagata entro il mese di gennaio dellanno 2004, con scadenza a dicembre del medesimo anno 2004, viene rottamata nel mese di marzo dello stesso anno, la compensazione o il rimborso dovranno essere riconosciuti per tutto il periodo, calcolato in mesi interi, che va da aprile (mese successivo a quello in cui si è verificato levento interruttivo) a dicembre (ultimo mese di validità della tassa pagata) del 2004, vale a dire per nove mesi.
La scelta fra la compensazione ed il rimborso spetta al contribuente, tenuto conto però di alcune regole di base che sono le seguenti:
a) la compensazione, che consiste nella riduzione dellimporto da versare a titolo di tassa automobilistica per un nuovo veicolo (riduzione calcolata appunto, come già si è detto, in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato levento interruttivo del possesso), può essere fatta, ovviamente, nel caso in cui il contribuente proceda allacquisto di un nuovo veicolo, dove per nuovo veicolo sintende che il veicolo deve essere nuovo per il contribuente e non necessariamente veicolo di nuova fabbricazione: parlando di nuova immatricolazione o fattispecie ad essa assimilabile, infatti, la legge esprime chiaramente la volontà di consentire siffatta operazione sia nel caso che il contribuente proceda allacquisto di un veicolo nuovo di fabbrica, sia che si provveda di un veicolo doccasione;
b) nel caso in cui il veicolo oggetto di furto o rottamazione venga sostituito con un veicolo già immatricolato, tuttavia, la compensazione è possibile soltanto se il precedente proprietario non abbia già assolto la tassa dovuta per il medesimo: in altre parole, la compensazione è possibile soltanto se per il veicolo acquistato non vi sia già una tassa ancora in corso di validità, perché un diverso comportamento entrerebbe in contrasto con il principio generale di continuità nellassolvimento dellobbligazione tributaria per ogni singolo veicolo, principio generale al quale non è possibile derogare se non in virtù di specifiche disposizioni legislative;
c) per ottenere la compensazione è necessario che la sostituzione del veicolo oggetto di furto o rottamazione con un nuovo veicolo (ferma restando la definizione di nuovo veicolo più sopra ricordata) avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente: se, ad esempio, il veicolo di cui si perde il possesso è rottamato nel mese di marzo dellanno 2004, per ottenere la compensazione occorre che detto veicolo venga sostituito da un altro, nuovo di fabbrica, ovvero doccasione ma senza che per esso sia già stata pagata una tassa ancora in corso di validità, entro il mese di luglio dello stesso anno 2004.
E appena il caso di ricordare:
a) che la facoltà di compensazione può essere riconosciuta soltanto allo stesso soggetto che ha subìto la perdita di possesso, non essendo consentite forme di compensazione tra soggetti diversi, anche se appartenenti allo stesso nucleo familiare;
b) che levento interruttivo deve essere debitamente documentato, anche per dare inequivocabile certezza della data del suo verificarsi, o da apposita denuncia presentata allautorità di pubblica sicurezza (polizia di Stato, carabinieri) per il caso di furto, o di idoneo certificato rilasciato da un centro autorizzato per il caso di rottamazione.
Nel caso, invero assai frequente, che la rottamazione del veicolo da sostituire avvenga in data successiva a quella di immatricolazione del nuovo veicolo, per poter effettuare la compensazione occorre che alla rottamazione si provveda entro il termine utile per il pagamento della tassa dovuta per il nuovo veicolo.
In ogni caso in cui non sia possibile o non si voglia ricorrere alla compensazione, e sempre che ricorrano le condizioni più volte ricordate (la perdita di possesso deve avvenire a causa di furto o di rottamazione, limporto da scomputare o da rimborsare deve essere pari ad almeno un quadrimestre della tassa già pagata, levento deve essere opportunamente documentato, e così via), è comunque possibile chiedere il rimborso.
Per ottenere la compensazione non occorre alcun particolare adempimento formale: è sufficiente presentarsi ad un qualsiasi agente della riscossione autorizzato, in occasione del pagamento della tassa relativa al nuovo veicolo (che avviene secondo le consuete modalità), e rivolgergli verbalmente la richiesta di compensazione esibendo la documentazione comprovante il furto o la rottamazione del veicolo di cui si è perso il possesso e la ricevuta del pagamento della tassa relativa al veicolo dismesso. Per ottenere il rimborso, invece, occorre presentare apposita domanda, preferibilmente utilizzando gli appositi moduli posti a disposizione dal competente settore regionale e normalmente reperibili sul sito internet. Nel caso in cui la tassa dovuta per il nuovo veicolo sia inferiore allimporto da portare in compensazione è possibile chiedere il rimborso della somma eccedente, purché superiore allimporto minimo rimborsabile stabilito dallarticolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dallarticolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in euro 10,33.
4. Riduzioni
Larticolo 5 sopprime, a far data dal 1° gennaio 2004, tutte le riduzioni già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, ad eccezione di quelle espressamente elencate.
Restano pertanto salvaguardate, tenuto conto anche dellintegrazione disposta dallarticolo 4, comma 3, della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9, soltanto le seguenti riduzioni:
* autovetture adibite a servizio pubblico di piazza (taxi), la cui riduzione rimane ad un quarto;
* autovetture adibite a scuola guida, la cui percentuale di riduzione è del 40 per cento;
* autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica allasse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, la cui percentuale di riduzione è del 20 per cento;
* autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente, la cui riduzione resta di un terzo per gli autobus e del 50 per cento per le autovetture.
Per quanto concerne la riduzione relativa alle autovetture adibite a scuola guida, si precisa che la legge regionale nulla ha innovato: come già per il passato, dunque, essa spetta esclusivamente per le autovetture dotate di doppi comandi. Sono pertanto esclusi dal beneficio, benché utilizzati a fini didattici, gli autocarri, gli autobus e tutti gli altri veicoli diversi dalle autovetture.
5. Esenzioni
Per quanto riguarda le esenzioni previste dallarticolo 5, comma 2, non tutte necessitano di ulteriori chiarimenti, vista linequivocabilità delle previsioni legislative. Qui di seguito, pertanto, lesame è limitato a quelle di cui alle lettere b, d, f, g e h.
5.1. Corpi armati
La lettera b indica tassativamente quali siano le fattispecie esenti: si tratta dei veicoli di qualsiasi specie (e, quindi, oltre alle autovetture, i motocicli, gli autocarri, gli autobus e qualsiasi altro veicolo, anche speciale, compreso fra quelli normalmente soggetti alla tassa automobilistica), in dotazione dei corpi armati civili e militari dello Stato e provvisti di speciali targhe di riconoscimento, quali, ad esempio, quelle assegnate allesercito (EI), alla marina militare (MM), allaeronautica militare (AM), ai carabinieri (CC), alla polizia di stato (POLIZIA), ai vigili del fuoco (VF), e così via. Sono pertanto esclusi dallesenzione i veicoli per i quali non ricorrono le condizioni sopra ricordate, come quelli in dotazione ai corpi armati non dello Stato (ad esempio, quelli appartenenti ai corpi di polizia municipale), che sono provvisti di targa civile.
Rientrano, inoltre, nellesenzione di cui alla stessa lettera b i veicoli, di qualsiasi specie, destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile.
Tale destinazione deve essere esclusiva.
5.2. Servizio di trasporto di linea
Relativamente allesenzione per gli autobus adibiti a trasporto di linea (lettera d), si puntualizza che tale destinazione duso si evince unicamente da quanto riportato sulla carta di circolazione. Questo comporta che ove un autobus, originariamente destinato al trasporto di persone nellambito di un servizio occasionale e sporadico, venga successivamente adibito alla prestazione di un collegamento caratterizzato da elementi di costanza e continuità, tale modificazione di impiego dovrà essere riportata sul documento. E viceversa.
5.3. Veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani o allo spurgo di pozzi neri
Con riferimento ai veicoli di cui alla lettera f, per avere diritto allesenzione è necessario che dalla carta di circolazione risulti che il veicolo è adibito al trasporto di rifiuti solidi urbani ovvero è idoneo o attrezzato per lo spurgo di pozzi neri.
Nel caso degli scarrabili, e in tutti quei casi in cui nella carta di circolazione tale destinazione duso non compaia, è necessario presentare unautocertificazione in cui si dichiara che il mezzo viene utilizzato esclusivamente per il trasporto dei rifiuti solidi urbani o per lo spurgo di pozzi neri e ci simpegna a far inserire nella carta tale utilizzo.
Nel caso di mezzo in leasing è necessario che il veicolo sia intestato (come risultante dalla carta di circolazione o da certificato di proprietà) alla sede legale della società di leasing localizzata in Piemonte o ad una sua unità operativa, regolarmente iscritta al registro delle imprese tenuto dalle locali Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA), anchessa localizzata nel territorio della Regione Piemonte. Valgono anche in questo caso, in sostanza, le stesse regole di cui già si è detto al paragrafo 1 della presente circolare trattando dellindividuazione del soggetto passivo nel caso di locazione finanziaria.
5.4. Esenzione per i veicoli ecologici
La lettera g, come sostituita dallarticolo 4, comma 5, del capo II della legge 14 maggio 2004, n. 9, nellottica di esentare dal pagamento della tassa automobilistica i cosiddetti veicoli ecologici, cita espressamente gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a GPL (gas propano liquido) già dotati di idoneo impianto allatto dellimmatricolazione. Con questa espressione si vuol far riferimento esclusivamente a quei veicoli che escono dallo stabilimento di produzione già provvisti della suddetta apparecchiatura e non a quelli sui quali essa viene successivamente installata, anche se ladeguamento dovesse verificarsi prima delliscrizione del mezzo nei pubblici registri.
In particolare, per quanto riguarda i veicoli alimentati a metano e quelli elettrici, occorre ricordare che tali veicoli erano già stati esentati dallarticolo 2 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20. Detta norma fu successivamente giudicata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 296/2003, ma riportata in vita per effetto del combinato disposto dellarticolo 5, comma 2, della legge regionale qui in esame e dellarticolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le modificazioni apportate dallarticolo 4, comma 5, del capo II della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9, meglio definiscono tale concetto, rendendolo direttamente desumibile dal quadro normativo così delineato. E bene tuttavia meglio chiarire che lesenzione di che trattasi torna ad avere effetto soltanto dal 1° gennaio 2004; per lanno 2003 lesenzione deve considerarsi inesistente e la tassa automobilistica, per i periodi relativi a tale anno, è dovuta.
5.5. Esenzione per veicoli adibiti ad attività sociali
La lettera h stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2004 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), utilizzati esclusivamente per lattività propria del volontariato, i veicoli delle cooperative sociali iscritte nellapposito albo regionale istituito dalla legge regionale 9 settembre 1994, n. 18, e i veicoli delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani e dei portatori di handicap fisici e psichici.
I soggetti aventi diritto a tale esenzione devono presentare istanza in carta libera al settore tributi allegando lelenco dei veicoli per cui si chiede lesenzione, copia delle relative carte di circolazione o dei certificati di proprietà, copia dellatto di iscrizione al registro regionale del volontariato per quanto concerne le associazioni di volontariato, copia dellatto di iscrizione allalbo regionale per le cooperative sociali e copia dello statuto per le IPAB.
In sede di prima applicazione della legge tale domanda dovrà essere presentata, relativamente ai veicoli posseduti allatto della pubblicazione della presente circolare, entro il 30 settembre 2004.
Ogni eventuale variazione (nuove acquisizioni, perdita di possesso, variazioni della ragione sociale, cancellazioni dal registro del volontariato o dallalbo delle cooperative sociali, ecc.), successiva alla registrazione dellesenzione, deve essere comunicata alla Regione entro sessanta giorni dal verificarsi dellevento.
Le registrazioni sono eseguite senza che ne segua comunicazione scritta: la struttura regionale competente risponderà esclusivamente se listanza presentata dal contribuente non è accolta.
6. Auto storiche
Per quanto riguarda le auto storiche larticolo 8, che va correlato con le disposizioni attuative emanate con deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004, n. 54-11659, pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 5 del 5 febbraio 2004, riconosce alle autovetture ed ai motoveicoli che abbiano compiuto trentanni dalla costruzione (comma 1) lesenzione dalla tassa automobilistica ordinaria, sostituendola con la tassa di circolazione da applicare nella misura fissa di euro 30,00 per gli autoveicoli e di euro 20,00 per i motoveicoli. La tassa di circolazione, che ha validità per anno solare ed offre quindi copertura dal 1° gennaio al 31 dicembre dellanno durante il quale è stata pagata, indipendentemente dalla data del versamento, ha natura affatto diversa da quella ordinaria: come la stessa sua definizione consente di intuire facilmente, infatti, non è legata alla proprietà ma al fatto fisico della circolazione sulle strade pubbliche, per cui se lautoveicolo o il motoveicolo viene messo in circolazione deve assolvere la tassa, mentre se non circola non si deve pagare nulla.
Tale beneficio, come chiaramente è detto nel comma in esame, riguarda soltanto le autovetture ed i motoveicoli ad uso privato per trasporto di persone. Sono esclusi dallagevolazione, e quindi continuano ad essere assoggettati al pagamento della tassa automobilistica ordinaria (tassa di proprietà), i veicoli ultratrentennali adibiti ad uso professionale utilizzati nellesercizio di unattività di impresa o di arte o professione. Fanno eccezione a tale regola i veicoli, diversi dalle autovetture (ad esempio: autocarri, autobus), iscritti allASI (Automotoclub Storico Italiano)
Il beneficio qui ricordato è esteso dal comma 2 ai veicoli che, avendo compiuto ventanni dalla data di immatricolazione, presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare loriginale impianto costruttivo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati.
Emergono, fra le due categorie di veicoli, alcune sostanziali differenze, che possono essere così brevemente riassunte:
a) mentre per i veicoli ultratrentennali lagevolazione è riconosciuta ope legis, per quelli di età compresa fra i venti e i trentanni così non è, occorrendo che il loro valore storico sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati ed autorizzati dalla Regione;
b) mentre per i veicoli ultratrentennali il trentesimo anno si compie dallanno di costruzione (ad esempio, un veicolo costruito il 14 febbraio 1974 entra nel trentesimo anno il 1° gennaio 2004 ed è soggetto alla tassa di circolazione in luogo della tassa ordinaria a partire dai periodi aventi scadenza nellanno 2004), per quelli di età compresa fra i venti e i trentanni il ventesimo anno si compie dalla data (e, si noti bene, non dallanno) di immatricolazione: ad esempio, un veicolo immatricolato il 14 febbraio 1985 compirà ventanni il 14 febbraio 2005 e, sempre che abbia ottenuto la necessaria certificazione di cui fin qui si è detto, sarà soggetto alla tassa di circolazione in luogo di quella ordinaria a partire dal primo periodo in scadenza successivo a tale data.
Per far meglio intendere quanto sin qui detto è bene ricordare alcuni fra i punti principali della deliberazione citata allinizio, ed in particolare:
a) è veicolo storico un veicolo spinto meccanicamente, immatricolato per la prima volta da almeno ventanni, anche nei registri speciali dei veicoli appartenenti ai corpi armati civili e militari dello Stato, preservato e mantenuto in una condizione prevalentemente corretta, in custodia di una persona od organizzazione che lo tenga per il proprio interesse storico e tecnico e non come mezzo di trasporto quotidiano, secondo le classificazioni adottate per il territorio nazionale dallASI, Automotoclub storico italiano, e, per i motocicli, dalla FMI, Federazione motociclistica italiana, in conformità a quelle adottate dalla FIVA, Fédération internationale des véhicules anciens;
b) per il conseguimento dellagevolazione i veicoli devono possedere, fermo restando lobbligo di rispetto delle disposizioni sulla revisione periodica dei veicoli a motore e di quelle relative alle norme sullinquinamento ambientale (bollino blu), i requisiti e le caratteristiche di cui allallegato A alla deliberazione citata.
Possono accertare e certificare il possesso dei requisiti necessari per ottenere lagevolazione, in relazione a ciascun veicolo identificato con il proprio numero di targa, lASI e, per i motoveicoli, anche la FMI. Gli stessi requisiti e caratteristiche possono essere accertati e certificati anche dai registri storici istituiti dalle case automobilistiche che abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato (ad esempio, i registri storici della Fiat, della Lancia e dellAlfa Romeo, che sono i più noti e conosciuti dalla maggior parte dei cittadini italiani, ma anche quelli eventualmente istituiti da altre case automobilistiche, italiane ed anche straniere, purché abbiano, queste ultime, almeno una sede in Italia). Con propria deliberazione, inoltre, la Giunta regionale può individuare, fra gli enti, le associazioni e le organizzazioni in genere, pubbliche o private, che operino prevalentemente od esclusivamente nel settore automobilistico e motociclistico e che abbiano fra gli scopi statutari la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico, anche a fini di ricostruzione storica negli ambiti della cultura e dello spettacolo, altri soggetti abilitati ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni di che trattasi, iscrivendoli in un apposito albo la cui conservazione e tenuta sono affidate alla struttura regionale competente in materia di tasse automobilistiche.
Laccertamento, ad opera dei soggetti abilitati, dei requisiti e delle caratteristiche che si devono possedere per ottenere lagevolazione, è certificato mediante rilascio di uno speciale contrassegno, e deve essere comunicato a cura del soggetto abilitato che lo ha eseguito, anche attraverso procedure informatiche o posta elettronica, entro il mese successivo, alla struttura regionale competente in materia di tassa automobilistica.
Lesenzione non può essere retroattiva, ed opera quindi a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.
Restano validi, sino alla loro eventuale scadenza, i contrassegni ed i certificati rilasciati sino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, purché dagli stessi risulti con certezza il riconoscimento, in conformità alle prescrizioni contenute nellallegato alla deliberazione, del carattere storico del veicolo.
Per le operazioni di accertamento e certificazione i soggetti abilitati hanno diritto ad un compenso, da stabilirsi nel limite massimo determinato dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione di istituzione e di aggiornamento dellalbo. Le operazioni di accertamento e certificazione non possono essere subordinate alliscrizione del richiedente allente, associazione od organizzazione cui la richiesta è rivolta, né alla sottoscrizione di quote associative o al pagamento di contributi di alcun genere o specie.
Per i periodi antecedenti il 1° gennaio 2004 restano valide le norme di cui allarticolo 63, commi 2 e 3, del capo II della legge 21 novembre 2000, n. 342. Il riconoscimento del particolare interesse storico e collezionistico è accertato e certificato dallASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, in relazione a ciascun veicolo identificato con il proprio numero di targa, e lesenzione opera a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.
7. Interruzione dellobbligo di pagamento
In materia di interruzione dellobbligo di pagamento larticolo 9, da correlare con le disposizioni attuative emanate con deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004, n. 23-11630, pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 6 del 26 febbraio 2004, provvede di fatto al solo trasferimento delle competenze, nulla innovando nella sostanza.
Dispone infatti detto articolo che a decorrere dal 1° gennaio 2004 gli elenchi previsti dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono trasmessi in formato elettronico alla Regione dai soggetti abilitati.
Si tratta, in sostanza:
a) dei veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi;
b) dei veicoli sottoposti al fermo amministrativo previsto dalle norme sulla riscossione dei tributi a garanzia dei crediti tributari e dei crediti diversi di diritto pubblico vantati dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici.
Benché la norma non abbia di fatto contenuto innovativo rispetto al previgente ordinamento, non sembra inutile rammentare, per maggiore chiarezza, alcune fra le principali regole cui è soggetto il regime di interruzione dellobbligo di pagamento. Appare in particolare opportuno ricordare quanto segue:
a) per poter ottenere linterruzione dellobbligo di pagamento, riconosciuto solo ed esclusivamente alle imprese autorizzate od abilitate al commercio dei veicoli, occorre che per il veicolo sottoposto a tale regime agevolato vi sia una tassa automobilistica in corso di validità;
b) il solo documento idoneo a fornire prova del diritto al regime agevolato è il formale trasferimento di proprietà, comunemente detto minivoltura, non essendo la semplice procura a vendere idonea a determinare il trasferimento del possesso dal privato venditore allimpresa: infatti, ribadito ancora una volta che larticolo qui in esame nulla ha innovato in materia, limitandosi semplicemente a stabilire la competenza regionale in luogo di quella statale, per cui il regime di interruzione dellobbligo di pagamento rimane regolato dallarticolo 5, commi dal 43 al 47, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1982, n. 53, come modificata dallarticolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e rammentato quanto già detto in precedenza sullargomento al paragrafo 1 trattando dei soggetti passivi, occorre precisare che secondo tale impianto normativo il diritto allinterruzione dellobbligo di pagamento della tassa automobilistica è riconosciuto soltanto alle imprese abilitate o comunque autorizzate al commercio di veicoli, e per il concreto e legittimo esercizio di tale diritto tali imprese devono assoggettarsi ad un insieme di adempimenti, tanto formali quanto sostanziali, che le qualifica indubbiamente come soggetti passivi del tributo il cui pagamento è consentito interrompere; in altre parole, per poter legittimamente ottenere il beneficio dellinterruzione occorre che loggetto su cui grava il tributo (il veicolo) sia, anche solo transitoriamente, intestato allimpresa; in caso contrario, non esistendo per contro alcuna norma che consenta di interrompere il pagamento in relazione a veicoli intestati a privati soggetti, linoperatività dellinterruzione andrebbe a configurare un comportamento omissivo, sanzionato a norma di legge con misure pecuniarie gravanti sul privato alienante; la procura a vendere, sia pure del tutto legittima sotto altri profili, non è adatta allo scopo perché non trasferisce il diritto di proprietà ma, molto più semplicemente, conferisce un potere di rappresentanza al fine di concludere un contratto (nel caso di specie, di compravendita del veicolo) in nome e nellinteresse del rappresentato e nel limite delle facoltà conferite al rappresentante;
c) linterruzione (sospensione) decorre dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita;
d) il veicolo sottoposto al regime di interruzione non può circolare; fatti salvi i casi di circolazione con targa di prova, le imprese consegnatarie decadono dal regime di interruzione se il veicolo per il quale linterruzione è stata richiesta è posto in circolazione anteriormente alla rivendita;
e) il trasferimento di proprietà di un veicolo da unimpresa autorizzata al commercio di veicoli ad unaltra, parimenti autorizzata, non interrompe il regime di sospensione se il passaggio avviene con regolare cessione, ma comporta la chiusura della sospensione da parte dellimpresa alienante e linserimento di una nuova richiesta di interruzione da parte dellimpresa acquirente.
In base alle considerazioni sopra esposte i veicoli immatricolati a cura dei rivenditori autorizzati e detenuti dai medesimi per la successiva vendita (cosiddetti chilometri zero) sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica, in base al principio inderogabile per cui lobbligazione tributaria sorge allatto dellimmatricolazione. Tali veicoli, permanendo invenduti, potranno beneficiare del regime di interruzione soltanto dalla prima scadenza successiva.
Gli elenchi sono trasmessi in formato elettronico alla Regione dai soggetti abilitati entro il mese successivo a ciascuna scadenza, secondo le specifiche tecniche di cui alla citata deliberazione. Le cessazioni dal regime di interruzione (chiusure) possono essere segnalate nellelenco relativo al primo periodo successivo alla data di cessazione. Il programma applicativo necessario per la formazione degli elenchi può essere facilmente scaricato dal sito internet della Regione. Le stesse specifiche tecniche sono adottate per linoltro in formato elettronico, da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, dellelenco dei veicoli a motore sottoposti al fermo amministrativo previsto dalle norme sulla riscossione dei tributi.
Gli elenchi sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente consegnati alla Regione Piemonte, direzione bilanci e finanze, settore tributi, ovvero inviati mediante posta elettronica con ricevuta di ritorno.
Il diritto fisso previsto dallarticolo 5, comma 47, del citato decreto-legge 953/1982, pari ora ad euro 1,55, è dovuto per ogni veicolo per cui si chiede linterruzione del pagamento (e non per la cessazione dellinterruzione) ed è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 10364107 intestato alla Regione Piemonte, servizio di tesoreria, con utilizzo del modulo 123 generico a tre sezioni. Lattestazione di versamento del diritto fisso deve essere allegata agli elenchi a comprova dellavvenuto pagamento; in caso di spedizione mediante posta elettronica devono essere indicati, nel messaggio di trasmissione, gli estremi dellallibramento (numero di quietanza, data del versamento e importo).
8. Esenzione per i soggetti disabili
Larticolo 10 individua i soggetti che possono usufruire dellesenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità.
Il beneficio in parola spetta alle persone intestatarie di veicoli (in caso di cointestazione, salvo i casi di comunione dei beni in regime matrimoniale, la persona disabile deve risultare come prima intestataria) riconosciute disabili gravi ai sensi dellarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Questultima norma definisce grave la minorazione che abbia ridotto lautonomia personale, correlata alletà, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Rientrano in tale fattispecie anche coloro che si trovano nellimpossibilità di deambulare senza laiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di unassistenza continua, se riconosciuti tali in base allarticolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, precedentemente allentrata in vigore della citata legge 104/1992 od alternativamente ad essa, purché dalla relativa certificazione risulti inequivocabilmente lequivalenza della gravità della patologia riscontrata.
Ove il disabile, come individuato pocanzi, risulti essere fiscalmente a carico di altro contribuente, il diritto allesenzione spetta a questultimo soggetto, previa dimostrazione del suddetto carico fiscale in base alle risultanze dellultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso in cui la situazione che dà diritto allesenzione si verifichi durante lultimo anno fiscale, e quindi non possa essere documentabile, è possibile ciononostante ottenere il beneficio esibendo il certificato di stato di famiglia. Questa ipotesi può verificarsi, ad esempio, nel caso di un neonato, di ingresso nel nucleo familiare di una persona (rientrante tra quelle che la legislazione fiscale prevede possano essere fiscalmente a carico di altro soggetto) che ha perso il reddito di sostentamento (stato di disoccupazione) o di altra simile contingenza; essendo questo evento non riscontrabile se non nella dichiarazione dei redditi dellanno successivo, si ammette quindi che, per potersi avvalere dei benefici in parola, lo stato di fatto possa essere dimostrato con una semplice autocertificazione, corredata dallo stato di famiglia, nella quale si dichiara lesistenza di un carico fiscale sopravvenuto nel corso dellanno.
Al fine di scongiurare spiacevoli equivoci vale la pena sottolineare che, nel caso in cui un disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti (ad esempio, il minore a carico di entrambi i genitori), tutti proprietari di autovetture, lesenzione spetta ad uno solo di essi (indipendentemente dalla percentuale di carico fiscale attribuita): va infatti salvaguardato il principio, di cui meglio si dirà oltre, secondo il quale per ogni soggetto disabile spetta, se dovuta, ununica esenzione.
Lesenzione è limitata ad un solo veicolo, il quale non può essere di cilindrata superiore ai 2000 centimetri cubici se dotato di motore a benzina o 2800 centimetri cubici se dotato di motore diesel.
Il beneficio è esteso alle persone non vedenti ed a quelle sordomute assolute.
Nel caso di persone con handicap psichico o mentale, lesonero dal pagamento è concesso solo se sono in possesso di indennità di accompagnamento. Anche in questo caso, fermo restando il requisito appena enunciato del possesso di indennità di accompagnamento, qualora il disabile risulti essere fiscalmente a carico di altro soggetto il beneficio spetta a questultimo soggetto, secondo le regole precedentemente illustrate.
Infine, lesenzione di cui trattasi è altresì riconosciuta alla persone invalide per ridotte o impedite capacità motorie (prescindendo, quindi, dalla presenza dei requisiti richiesti per lapplicazione della legge n. 104/1992 e della legge n. 18/1980), limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse e che risultino adattati in funzione dellinvalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. Lesenzione è concessa solo se ladeguamento tecnico del veicolo risulta dalla relativa carta di circolazione, e ciò sia se il mezzo è prodotto dal fabbricante già con la modificazione necessaria sia se ladattamento è intervenuto successivamente.
La necessità delladattamento del veicolo in funzione delle limitazioni della capacità motoria del disabile si evince dalle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale.
Schematicamente, è possibile riassumere così le fattispecie dalle quali deriva il diritto allesenzione:
a) persona disabile dichiarata tale ai sensi dellarticolo 3, comma 3, della legge 104/92;
b) persona che abbia fiscalmente a carico una persona disabile dichiarata tale ai sensi dellarticolo 3, comma 3, della legge 104/92;
c) persona con disabilità psichica o mentale che abbia lindennità di accompagnamento;
d) persona che abbia fiscalmente a carico una persona con disabilità psichica o mentale che abbia lindennità di accompagnamento;
e) persona non vedente o sordomuta assoluta;
f) persona che abbia fiscalmente a carico una persona non vedente o sordomuta assoluta;
g) invalido con ridotte o impedite capacità motorie proprietario di un veicolo adattato (adattamento risultante dalla carta di circolazione e dalla patente speciale).
Lesenzione è ottenibile attraverso la presentazione di apposita istanza alle competenti strutture tributarie regionali entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della tassa automobilistica: ad esempio, se la scadenza della tassa automobilistica è dicembre 2004 (dal che deriva che il termine ultimo per il pagamento è il 31 gennaio 2005), per ottenere lesenzione con effetto già dallanno 2005 occorre presentare la domanda entro il 30 aprile 2005).
Lesenzione, una volta riconosciuta, non richiede adempimento alcuno per essere rinnovata negli anni successivi, a meno che dalla certificazione medica prodotta non risulti un termine per la revisione dello stato di disabilità, nel qual caso la validità dellesenzione è destinata a cessare con lo spirare del predetto termine; nel caso in cui lo stato di disabilità già riconosciuto venga confermato, occorrerà presentare una nuova istanza, corredata della documentazione di rito.
Nel caso in cui listanza, tempestivamente inoltrata, non venga accolta, colui che lha presentata è tenuto al pagamento della tassa ma non è tenuto a corrispondere gli interessi e le sanzioni previste dalla normativa per il caso di ritardato pagamento.
Come già detto più sopra, il beneficio relativo alla persona disabile può essere concesso limitatamente ad un solo veicolo. Lesenzione può tuttavia essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona, a patto che risulti da apposita documentazione (voltura, certificato di radiazione, denuncia di furto) lavvenuta perdita di possesso del veicolo già esentato.
La domanda intesa ad ottenere lesenzione per disabilità non può avere effetto retroattivo; lesenzione, pertanto, avrà affetto soltanto a partire dalla prima scadenza successiva; ogni istanza volta ad ottenere la restituzione delle tasse riferite ad anni precedenti non potrà essere positivamente considerata.
Ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva inerente agli elementi di fatto in base ai quali lesenzione è stata concessa deve essere comunicata alla Regione entro trenta giorni dal suo verificarsi (novanta giorni in caso di decesso del disabile). Lomesso o il tardivo adempimento relativo alle comunicazioni di variazione comporta il recupero della tassa dovuta a partire dal mese successivo a quello in cui la variazione non comunicata o tardivamente comunicata risulterà essersi verificata, con applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalla legge per lomesso o il ritardato pagamento.
9. Targhe prova
Larticolo 7 prevede che i veicoli circolanti ai sensi dellarticolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali, costruttive e per ragioni di vendita o di allestimento e provvisti di unautorizzazione per la circolazione di prova rilasciata dallufficio provinciale della motorizzazione civile, debbano pagare la tassa automobilistica regionale per le targhe prova, il cui importo è stabilito dallo stesso articolo 7, per lintero anno solare. In base a questa disposizione, quindi, la validità del pagamento decorre dal mese di rilascio della targa fino al 31 dicembre in caso di rilascio, dal 1° gennaio fino al 31 dicembre in caso di rinnovo.
Il pagamento della tassa deve avvenire, in caso di rilascio, contestualmente alla consegna della targa; in caso di rinnovo, contestualmente alla richiesta.
10. Ravvedimento operoso
Allarticolo 13, comma 1, è ribadita loperatività dellistituto del ravvedimento operoso, così come disciplinato dallarticolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, del quale viene rafforzato il campo di applicazione.
Infatti, a decorrere dai periodi fissi aventi scadenza nellanno 2002 e sempre che non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, il contribuente può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento della tassa o maggiore tassa non versata maggiorata del 10 per cento (senza interessi). Prescindendo questa possibilità di regolarizzazione da alcun termine di decadenza, essa va quindi ad aggiungersi a quella già offerta dalla citata normativa nazionale che prevede il ravvedimento effettuato entro i trenta giorni successivi al termine di pagamento del tributo dovuto (maggiorato della sanzione prevista per lomesso pagamento ridotta a un ottavo, e quindi del 3,75 per cento, e degli interessi calcolati in misura di legge) e quello successivo ai trenta giorni ma non oltre lanno (con la maggiorazione della sanzione prevista per lomesso versamento ridotta ad un quinto, e quindi del 6 per cento, e degli interessi).
Considerando che la sanzione, in caso di accertato mancato pagamento, è del 30 per cento, oltre gli interessi calcolati in misura di legge, è indubbiamente riscontrabile, nella normativa regionale, la volontà del legislatore di riconoscere, con evidenti connotazioni di premialità, il comportamento del cittadino che anche in tempi successivi rispetto a quelli ordinari vuole comunque ottemperare agli obblighi tributari previsti dalla vigente legge.
11. Termini
In relazione agli adempimenti previsti dalla normativa è bene chiarire che, fatte salve le eventuali eccezioni espressamente stabilite (quale, ad esempio, quella relativa allesenzione per i disabili), le domande intese ad ottenere benefici o regimi agevolativi o comunque diversi dallordinario, possono essere presentate in qualunque tempo, essendo destinate a produrre effetti soltanto a partire dalla scadenza immediatamente successiva alla data della loro presentazione.
Enzo Ghigo
Visto lAssessore
Gilberto Pichetto Fratin