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Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 / 07 / 2004

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 luglio 2004, n. 60

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Valle Grana (l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera d), numero 5)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l’articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l’articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

Vista la Nota Prot. n. 17342/S1.45 del 14.10.2003 e dato atto che nei giorni 13 e 14 giugno 2004 si sono svolte le consultazioni elettorali amministrative;

decreta

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), numero 5) e dell’articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Valle Grana (Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo).

A norma dell’articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, salva ogni diversa disposizione statutaria adottata ai sensi dell’articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell’organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Sono fatte salve le nomine eventualmente già effettuate dalle amministrazioni comunali a seguito della tornata elettorale del 13 e 14 giugno 2004.

L’elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all’articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell’organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell’art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l’organo rappresentativo deve provvedere all’elezione dell’organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 57 quater prima citato, ove non diversamente stabilito dal nuovo Statuto adottato ai sensi dell’articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell’organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto vigente.

Fino all’insediamento dell’organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l’attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all’entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, se non ancora adottati, lo Statuto e le disposizioni regolamentari vigenti restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo
il Vice Presidente
William Casoni