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Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 / 07 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Torino - Divisione Ambiente e Verde - Settore Tutela Ambiente - Servizio VIA

Deliberazione della Giunta Comunale  del 6 luglio 2004 - mecc. n. 2004/05586/021: G.T.T. - Gruppo Torinese Trasporti - Istanza di pronuncia del Giudizio di compatibilità ambientale sul progetto riguardante il prolungamento della linea 1 - metropolitana automatica di Torino - tratto da Porta Nuova a Lingotto. Approvazione

Proposta dell’Assessore Dario Ortolano

Premesso che:

con istanza di richiesta del “Giudizio di Compatibilità Ambientale” pervenuta al Servizio Comunale VIA in data 11/11/2003, prot. 8889, registrata nella stessa data al n. 01/VAL/2003, in attuazione agli adempimenti di cui all’art. 12 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s,m.i., il G.T.T. - Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., con sede in Corso Turati 19/6 - Torino, per esso il Suo Presidente, ha provveduto a depositare presso l’ufficio Depositi Progetti del Servizio Comunale V.I.A., n. 3 copie in materiale carteceo e n. 20 copie in materiale informatico del progetto preliminare, del progetto definitivo, dello Studio di Impatto Ambientale (fase ante operam, corso d’opera e di esercizio) e della relazione in linguaggio non tecnico, relative al progetto di prolungamento a Sud della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino - tratto da Porta a Lingotto, determinando di fatto l’avvio della “Fase di Valutazione” della provedura di VIA;

ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 40/98 e s.m.i., con apposito comunicato pubblicato sul quotidiano “La Stampa” di Torino in data 12 novembre 2003 il G.T.T., proponente, ha fornito avviso pubblico dell’avvenuto deposito del progetto e dell’istanza di pronunciamento del “Giudizio di Compatibilità Ambientale” mentre il Servizio Comunale di Valutazione di Impatto Ambientale del Settore Tutela Ambiente della Città di Torino ha invece provveduto alla pubblicazione dell’annuncio sul B.U.R. della Regione Piemonte in data 20 novembre 2003;

nella documentazione del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale depositata sono stati forniti i seguenti elementi, che in sintesi si riportano:

Il progetto presentato riguarda il prolungamento della metropolitana automatica di Torino Linea 1, nella tratta da Porta Nuova a Lingotto che corre con tracciato sotterraneo per circa 4029 m, tra la stazione Porta Nuova (esclusa poiché appartenente alla tratta precedente) e la stazione Lingotto. In tale tratta sono previste sei stazioni, Marconi, Nizza, Dante, Carducci/Molinette, Spezia Lingotto, e sei pozzi di ventilazione intertratta.

(omissis)

Preso atto che:

il progetto in questione rientra nella categoria denominata “sistema di trasporto a guida vincolata (tranvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri”, di cui all’allegato B3 della Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

il progetto in questione, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 40/98, è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA, presentato alla Regione Piemonte con istanza in data 26 luglio 2000 prodotta dalla SATTI S.p.a. di Torino; successivamente, e a seguito di fusione con ATM di Torino, divenuta Gruppo Torinese Trasporti S.p.a.;

il predetto progetto, per la fase di verifica, consisteva nella realizzazione del prolungamento della Linea 1 della Metropolitana Automatica secondo la tratta funzionale, ricadente completamente in Comune di Torino, dalla Stazione di Porta Nuova alla Zona Ospedali (Molinette, CTO, Regina Margherita e Sant’Anna) fino al Lingotto in adiacenza al complesso a vocazione universitaria e commerciale oltre che fieristico/espositivo, con la costruzione di n. 7 stazioni (Madama Cristina, Marconi, Raffaello, Dante, Molinette, Spezia e Lingotto) per una estensione totale del tracciato di 4.580 metri;

con determinazione n. 570 del 20 ottobre 2000, la Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti fissi, ha ritenuto che, considerata la sua natura e complessità, il progetto preliminare riguardante la realizzazione della “Metropolitana Automatica di Torino - prolungamento Linea 1 - tratto Porta Nuova - Lingotto nel Comune di Torino”, presentato da Satti S.p.a., sottoposto alla Fase di Verifica della Procedura di VIA, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/98, dovesse essere sottoposto alla successiva Fase di Valutazione della Procedura di VIA di cui all’art. 12 della Legge Regionale 40/98 le cui materie, in particolare quelle indicate nell’allegato B3 della medesime legge, sono state successivamente delegate ai Comuni, quali Autorità competenti in materia di Valutazione Impatto Ambientale;

(omissis)

Preso atto che:

il progetto in questione, unitamente alla relativa documentazione (Studio Impatto Ambientale, elaborati tecnici e relazione di sintesi in linguaggio non tecnico), ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 40/98, è restato a disposizione del pubblico per 45 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione dell’avvenuto deposito del progetto stesso e relativi elaborati (periodo dal 12/11/2003 al 27/12/2003) e che durante tale periodo singoli cittadini e gruppi hanno provveduto a presentare al Servizio Comunale VIA del Settore Tutela Ambiente della Città, le sotto elencate osservazioni, in atti:

- l’arch. Sergio Cavallo, con lettera raccomandata del 22/12/2003, pervenuta il 31/12/2003 prot. n. 10943;

- Il Comitato Spontaneo Metropolitana Carducci Lingotto, per esso il suo coordinatore Sig. Mario Brescia, con lettera datata 22 dicembre 2003, pervenuta il 32/12/2003 e protocollata il 7/1/2004 n. 00017;

(omissis)

Considerato che:

a fronte delle integrazioni presentate dal proponente, si considerano gli studi e le indagini attuati e previsti e i monitoraggi da attuare sufficienti affinché l’esecuzione dell’opera avvenga in totale sicurezza delle strutture sottopassate dalla galleria della linea 1 - Metropolitana Automatica di Torino e pertanto che non sussistano le motivazioni alla base delle osservazioni presentate e in premessa riportate;

in conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti dall’Organo Tecnico Comunale VIA, del supporto tecnico scientifico dell’A.R.P.A. di Torino, delle risultanze delle Conferenze dei Servizi del 14 gennaio 2004 e successiva dell’11 maggio 2004, i cui verbali sono tutti depositati presso il Servizio Comunale VIA della Città di Torino, dai quali emerge la compatibilità ambientale per la realizzazione dell’opera, a condizioni della puntuale ‘osservanza di tutte le prescrizioni riportate nell’allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

La Giunta Comunale

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono favorevoli;

Visti: il D.P.R. 12 aprile 1996 concernente “atto di indirizzo e di coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale; l’art. 12 e 13 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante ”disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"; l’art. 14 della legge 241/1990 come modificato dall’art. 17 della legge 127/1997;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti od indiretti sul bilancio;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

delibera

1. di esprimere, per tutti i motivi indicati nella parte narrativa del presente provvedimento, il positivo “Giudizio di Compatibilità Ambientale” sul progetto di prolungamento della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino - relativamente al tratto da Porta Nuova a Lingotto, presentato da GTT - Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., con sede in Corso F. Turati 19/6 - Torino, con istanza pervenuta al Servizio Comunale VIA in data 11/11/2003 prot. n. 8889, registrata nella stessa data al n. 01/VAL/2003, in attuazione agli adempimenti di cui all’art. 12 della Legge Regionale 40/98 e s.m.i., a condizione che il proponente ottemperi puntualmente a tutte le prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi, di cui all’allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che costituiscono presupposto vincolante per l’autorizzazione dell’opera;

2. di dare atto che il “Giudizio di Compatibilità Ambientale”, ai fini della realizzazione dell’opera e quindi ai fini dell’inizio dei lavori di cui al progetto per il prolungamento della “Linea 1 - della Metropolitana Automatica di Torino”, presentato da GTT - Gruppo Torinese Trasporti, ha efficacia per un periodo non superiore a 3 (tre) anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 21 della L:R. 40/98, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite (allegato A del presente provvedimento) o modifiche progettuali tali da comportare variazioni rispetto al “Giudizio di Compatibilità Ambientale” sarà imposto, entro un termine stabilito, al proponente la presentazione della documentazione inerente l’adeguamento dell’opera. Qualora tale adeguamento non risultasse più possibile, saranno adottate ulteriori prescrizioni al fine di garantire comunque la compatibilità ambientale dell’opera. Decorso il termine assegnato per l’adeguamento, saranno adottati i provvedimenti di cui al comma 2, art.21 della L.R. 40/98;

(omissis)

6. di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto;

7. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.