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Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 / 07 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Villa San Secondo (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2004: Esame ed approvazione di modifiche al vigente Statuto del Comune di Villa San Secondo

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare le seguenti modifiche al vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/11/2001:

1.1 il testo dell’art.10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio, cui sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 71, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

4. Le competenze e le attribuzioni del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza."

1.2 il testo dell’art.12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - dieci giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) il giorno di consegna non viene computato;

c) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono messe a disposizione dei Capigruppo consiliari, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

d) prevedere il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute con la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

e) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

f) riservare al Presidente del Consiglio, il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

g) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

h) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

i) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

6. Il regolamento può stabilire che ai consiglieri comunali possa essere attribuita una indennità di funzione, anzichè il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento dovranno essere stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi."