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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 29




Codice 22.8
D.D. 20 luglio 2004, n. 212

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, articoli 2, comma 2, lettera g) e 8, comma 5 - Approvazione del Bando diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi strategici e della modulistica relativa

La legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 recante “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano energetico-ambientale”, all’art. 2, comma 2, lett. g) e all’art. 8, comma 5, stabilisce che la Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, eroghi contributi per progetti dimostrativi e strategici, anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 23 - 12920 del 5 luglio 2004, approvava i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei suddetti contributi individuando quali iniziative strategiche:

a) la realizzazione di interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia aventi caratteristiche tali da determinare nel corso della loro vita utile risparmi annuali di CO2 equivalente superiori a 300 tonnellate;

b) la realizzazione di ulteriori interventi di risparmio energetico, di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia proposti dalle tipologie di utenza che potranno essere individuate ogni anno dalla Giunta regionale.

Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale demandava alla Direzione regionale “Tutela e Risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti”, Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica”, l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione e la valutazione dei progetti.

Considerato che, nel rispetto degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della C.E., la citata deliberazione n. 23 - 12920 del 5 luglio 2004 è stata notificata alla Commissione europea e che, conseguentemente i contributi non potranno essere erogati prima della decisione della Commissione europea;

dato atto che nell’ambito delle risorse pari ad euro 4.000.000,00 accantonate sul cap. 26779/04 (100257/A) con deliberazione n. 41-11545 del 19 gennaio 2004 -di conferma della prenotazione disposta dalla Giunta regionale con precedente deliberazione n. 61-11206 dell’1 dicembre 2003- la somma complessiva di euro 3.000.000,00 è destinata a finanziare i progetti strategici;

vista la nota prot. n. 3073 del 17 febbraio 2004 con la quale il Direttore competente ha assegnato al Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica la suddetta somma ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza;

ritenuto pertanto di definire gli atti di approvazione del Bando e i modelli di presentazione delle domande di contributo;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

-visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

-visto l’art. 22 della l.r. 8 agosto 1997, n. 51;

-vista la l.r. 7 ottobre 2002, n. 23;

-vista la D.G.R. 23 - 12920 del 5 luglio 2004;

-vista la nota del Direttore prot. n. 3073 del 17 febbraio 2004

determina

- di approvare il bando di cui all’allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e la modulistica ad esso acclusa;

- di stabilire che le domande dovranno essere inviate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte fino al giorno 15 ottobre 2004;

- di dare atto che saranno istruite esclusivamente le domande inviate per posta, in busta raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dei termini citati e che per la data di presentazione farà fede il timbro postale;

- di dare atto che le domande di contributo, a pena di inammissibilità, devono essere redatte sulla base dei modelli conformi a quelli allegati al bando;

- di dare atto che il bando specifica gli interventi ammissibili, i requisiti e gli obblighi del richiedente, le modalità e i termini di presentazione delle domande, i costi ammissibili, l’entità del contributo, le procedure di approvazione delle domande, i tempi di realizzazione degli interventi, le procedure di erogazione dell’incentivo, i casi di decadenza e revoca del contributo nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 23 - 12920 del 5 luglio 2004;

- di dare atto che alla spesa relativa alla concessione di contributi si farà fronte con risorse pari ad euro 3.000.000,00 nell’ambito dei fondi accantonati sul cap. 26779/04 con deliberazione n. 41-11545 del 19 gennaio 2004 (100257/A);

- di dare atto che il bando e i relativi allegati verranno pubblicizzati attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione, il Notiziario per le Amministrazioni Locali, l’U.R.P., il sito Internet regionale.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Allegato

BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRATEGICI IN MATERIA ENERGETICO AMBIENTALE (Art. 2, comma 2, lettera g) e 8, comma 5, della L.R. 7 ottobre 2002, n. 23)

SCADENZA 15 OTTOBRE 2004

Per informazioni rivolgersi al Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica” C.so Stati Uniti, 21 -10128 Torino - tel. 011/4321411.

Sito internet: www.regione.piemonte.it;

www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/home.htm

NOTA ESPLICATIVA DEL BANDO

Il Bando è suddiviso nei seguenti articoli:

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Interventi ammissibili)

Art. 3 (Requisiti soggettivi e obblighi del richiedente)

Art. 4 (Modalità e termini di presentazione delle domande)

Art. 5 (Costi ammissibili)

Art. 6 (Entità del contributo e cumulo)

Art. 7 (Procedure di approvazione delle domande)

Art. 8 (Tempi di realizzazione degli interventi)

Art. 9 (Varianti in corso d’opera)

Art. 10 (Dotazione finanziaria e procedure per l’erogazione del contributo)

Art. 11 (Verifiche)

Art. 12 (Raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio)

Art.13 (Decadenza e revoca del contributo)

Art. 14 (Procedura di notificazione alla Commissione Europea)


INTERVENTI AMMISSIBILI:

a. interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia aventi caratteristiche tali da determinare nel corso della loro vita utile risparmi annuali di CO2 equivalente superiori a 300 tonnellate;

b. interventi di risparmio energetico, di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia diretti a soddisfare la domanda di energia proveniente da soggetti pubblici, nonché le iniziative di razionalizzazione energetica riguardanti il settore delle piscine e quello sanitario ospedaliero.

Sono ammissibili esclusivamente gli interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

BENEFICIARI: soggetti pubblici e privati che siano proprietari o titolari di un diritto reale diverso dalla proprietà (per esempio usufrutto, enfiteusi, superficie) o di un diritto di godimento (per esempio locatari) sul bene oggetto dell’intervento.

TIPO ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: contributo in conto capitale, nella misura massima del 40% dei costi ammissibili -come precisati all’art. 5 del bando - IVA esclusa.

Il contributo può essere pari al 50% dei costi ammissibili, IVA esclusa, nel caso di domande presentate da piccole e medie imprese.

Non potranno essere incentivati gli interventi i cui costi ammissibili determinino un contributo inferiore ad euro 20.000,00.

Il contributo può essere cumulato con altri aiuti entro i limiti delle intensità massime suindicate.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande (in originale e in copia semplice), redatte in conformità al modello di cui all’allegato 1, devono essere corredate dalla documentazione elencata all’art. 4 comma V (in originale e in copia semplice). Le domande devono essere inviate esclusivamente per posta, in busta raccomandata con avviso di ricevimento a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte fino al 15 ottobre 2004. Saranno considerate inammissibili le domande inviate prima del giorno della pubblicazione e dopo il 15 ottobre 2004.

Ogni busta deve contenere, a pena di inammissibilità, una sola domanda (corredata dalla documentazione di cui all’art. 4 comma V), in originale e in copia semplice, e deve riportare la dicitura “Domanda di contributo per intervento strategico”.

MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE: i richiedenti sono invitati a leggere attentamente le norme del bando al fine di compilare correttamente la modulistica allegata; si prega di scrivere in stampatello, possibilmente a macchina, con inchiostro di colore scuro, di non utilizzare correttori e di non piegare i modelli utilizzati. Possono essere utilizzate fotocopie della modulistica a condizione che siano rispettate le dimensioni e i contenuti.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE: le domande di contributo saranno esaminate a mano a mano che verranno presentate e valutate sulla base dei criteri fissati all’art. 7, comma II.

Le domande valutate ammissibili ma sprovviste di copertura finanziaria potranno essere incentivate, previa riproposizione della domanda, con le risorse che la Giunta regionale eventualmente destinerà nei prossimi anni.

EROGAZIONE: l’erogazione del contributo sarà effettuata in due soluzioni (anticipo del 40% e saldo del 60% a lavori ultimati e documentati) secondo le modalità di cui all’art. 10, comma II.

NOTIFICAZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA: nel rispetto della normativa comunitaria, il presente bando è stato notificato alla Commissione europea.

I contributi potranno essere erogati solo a seguito e in conformità della decisione della Commissione europea.

Nei casi in cui gli incentivi siano configurabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato C.E., il contributo sarà erogato nel rispetto della decisione della Commissione Europea e della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (2001/C37/03).

BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRATEGICI IN MATERIA ENERGETICO AMBIENTALE

Art.1
(Finalità)

I. Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo pubblico in conto capitale, per la realizzazione di interventi strategici.

Art.2
(Interventi ammissibili)

I. Possono essere ammessi al contributo pubblico i seguenti interventi, considerati strategici sulla scorta degli indirizzi previsti dal piano energetico ambientale regionale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 351-3642 del 3 febbraio 2004:

a) la realizzazione di interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia aventi caratteristiche tali da determinare nel corso della loro vita utile risparmi annuali di CO2 equivalente superiori a 300 tonnellate;

b) la realizzazione di interventi di risparmio energetico, di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia diretti a soddisfare la domanda di energia proveniente da soggetti pubblici, nonché le iniziative di razionalizzazione energetica riguardanti il settore delle piscine e quello sanitario ospedaliero.

II. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

III. Il proponente al momento della presentazione della domanda, deve avere acquisito o quantomeno richiesto gli eventuali provvedimenti autorizzatori necessari alla realizzazione dell’intervento.

Art. 3
(Requisiti soggettivi e obblighi del richiedente)

I. Possono formulare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati, in qualità di proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento sul bene oggetto dell’intervento. I predetti soggetti devono avere in relazione al loro status giuridico residenza, domicilio, dimora, sede legale o almeno una unità produttiva nella Regione Piemonte

II. Il richiedente, per il periodo di tempo corrispondente alla durata tecnica dell’impianto, deve effettuare una corretta manutenzione dello stesso, assicurandone le migliori condizioni di esercizio e impegnandosi a non asportarlo o disattivarlo, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all’impianto stesso, alle persone e alle cose circostanti.

III. Nel caso di alienazione, cessione a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti relativamente all’intervento realizzato, l’avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere l’impianto per la durata prevista ai sensi del comma precedente. L’alienante o il concedente o comunque il beneficiario del contributo, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell’atto che determina la cessazione del diritto, provvederà a trasmettere al Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica l’atto da cui risulti il suddetto impegno.

Art. 4
(Modalità e termini di presentazione delle domande)

I. Le domande, indirizzate alla Regione Piemonte, Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica, Corso Stati Uniti, 21, 10128 Torino, a pena di inammissibilità, devono essere redatte in conformità al modello di cui all’allegato 1 e corredate dalla documentazione di cui al successivo comma V. Le domande e la documentazione di cui al comma V ad esse allegata, devono essere redatte oltrechè in originale anche in copia semplice.

II. Le domande, in originale e in copia semplice, devono essere inviate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte fino al giorno 15 ottobre 2004. Le domande inviate anteriormente alla data di pubblicazione del bando e successivamente al 15 ottobre 2004 sono considerate inammissibili. Sulla domanda in originale deve essere apposta una marca da bollo amministrativa, fatta salva l’esenzione prevista per i soggetti pubblici.

III. Le domande devono essere inviate, a pena di inammissibilità, esclusivamente per posta in busta raccomandata con avviso di ricevimento. Per la data di presentazione farà fede il timbro di spedizione dell’ufficio postale.

IV. Ogni busta deve contenere, a pena di inammissibilità, una sola domanda, in originale e in copia semplice, e deve riportare la dicitura “Domanda di contributo per intervento strategico”.

V. Alla domanda, deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione, completa in tutte le sue parti:

a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al modello di cui all’allegato 2, sottoscritta dal richiedente ed attestante:

- la titolarità del diritto di proprietà o del diverso diritto reale o di godimento;

- che per l’intervento sono stati conseguiti o richiesti i necessari provvedimenti autorizzatori;

b. progetto definitivo od esecutivo sottoscritto a pena di esclusione da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, recante altresì l’apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione;

c. scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche dell’iniziativa (conforme al modello di cui all’allegato 3);

d. studio di fattibilità che illustri le finalità dell’iniziativa e giustifichi con adeguato dettaglio gli elementi contenuti nella scheda tecnica;

e. scheda che riporti i costi dell’iniziativa, il numero di persone impiegate nella progettazione e realizzazione;

f. una o più fotografie relative al sito ove sarà realizzato l’intervento

g. relazione tecnico economica che evidenzi esplicitamente ai fini della valutazione:

1. le caratteristiche tecnologiche dell’intervento;

2. la durata tecnica dell’intervento;

3. il vantaggio energetico connesso all’iniziativa quantificato in termini di energia primaria risparmiata nell’intera vita e riduzione delle emissioni di CO2 equivalente ottenibile nel periodo di durata tecnica dell’intervento;

4. quali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’iniziativa sono state acquisite ovvero richieste (in questo caso specificare lo stato dell’iter autorizzatorio);

5. il calendario delle attività e della loro durata (diagramma di Gantt);

6. le ricadute socio economiche dell’iniziativa (quali l’aumento di occupazione);

7. gli effetti positivi su altre politiche regionali (a titolo esemplificativo: uso delle acque, qualità dell’aria, tutela del suolo ...);

8. i calcoli relativi ai costi di investimento ammissibili quali definiti al successivo art. 5;

9. eventuale normativa comunitaria e/o nazionale che si intende applicare e/o superare.

Art. 5
(Costi ammissibili)

I. Gli investimenti devono riguardare impianti e/o attrezzature, diretti all’uso razionale dell’energia o alimentati da fonti rinnovabili, destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l’ambiente.

II. Le spese ammissibili - IVA esclusa - sono riferibili esclusivamente ai costi ammissibili come di seguito specificati.

III. Nel caso di domande presentate da privati cittadini, da enti pubblici territoriali (comuni, comunità montane, province, ecc.) e da enti o organismi pubblici o privati senza scopo di lucro, questi costi sono rappresentati dalle spese strettamente necessarie per la realizzazione dell’intervento.

IV. Nel caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli suelencati, i costi ammissibili sono quelli definiti al punto 37 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (2001/C37/03). Specificamente:

a) questi costi sono intesi come i costi di investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale;

b) in ogni caso i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dall’eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell’impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell’arco dello stesso periodo quinquennale. I suddetti costi supplementari andranno pertanto calcolati al netto di eventuali incentivazioni in conto produzione (per esempio certificati verdi);

c) nel campo delle energie rinnovabili, i costi d’investimento ammissibili corrispondono di regola ai sovraccosti sostenuti dall’impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

V. Ai fini dell’erogazione del contributo, le suddette spese devono essere documentate e riferirsi ad interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda.

VI. L’erogazione del contributo è subordinata alla conclusione positiva della procedura di notificazione alla Commissione Europea.

Art. 6
(Entità del contributo e cumulo)

I. Gli interventi possono essere incentivati con un contributo in conto capitale, nella misura massima del 40% dei costi ammissibili, IVA esclusa.

II. Nel caso di domande presentate da piccole e medie imprese, il contributo può essere pari al 50% dei suddetti costi, IVA esclusa, per le piccole e medie imprese.

III. Il cumulo del contributo con aiuti concessi da altre fonti è consentito entro i limiti delle intensità massime su specificate.

IV. In ogni caso non potranno essere incentivati gli interventi i cui costi ammissibili determinino un contributo inferiore ad euro 20.000,00.

V. Nei casi di progetti i cui costi ammissibili siano superiori a 25 milioni di euro e il contributo ecceda i 5 milioni di euro, la concessione - ai sensi di quanto previsto dal punto 76 della summenzionata disciplina comunitaria- dovrà essere valutata dalla Commissione attraverso apposita notificazione.

Art. 7
(Procedure di approvazione delle domande)

I. L’esame delle domande sarà effettuato dal Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica (di seguito denominato “Settore”).

II. Le domande di contributo per i suddetti interventi strategici, saranno valutate in base ai seguenti parametri:

- rispondenza agli obiettivi ed indirizzi previsti dal Piano regionale energetico ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 351-3642 del 3 febbraio 2004, relativamente ai risparmi di energia da fonte fossile e coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria di cui alla l.r. 7 aprile 2000 n. 43;

- caratteristiche tecnologiche dell’intervento;

- durata tecnica dell’intervento;

- vantaggio energetico connesso all’iniziativa quantificato in termini di energia primaria risparmiata nell’intera vita e riduzione delle emissioni di CO2 equivalente ottenibile nel periodo di durata tecnica dell’intervento;

- acquisizione di eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’iniziativa ovvero avvenuta presentazione delle istanze dirette al conseguimento delle autorizzazioni stesse;

- calendario delle attività e della loro durata (diagramma di Gantt);

- ricadute socio economiche dell’iniziativa (quali l’aumento di occupazione);

- effetti positivi su altre politiche regionali (a titolo esemplificativo: uso delle acque, qualità dell’aria, tutela del suolo ...);

- costi di investimento ammissibili;

- eventuale normativa comunitaria e/o nazionale che si intende applicare e/o superare.

III. Le domande saranno esaminate sulla base dei criteri suillustrati a mano a mano che verranno presentate e saranno incentivate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

IV. Le domande valutate ammissibili ma sprovviste di copertura finanziaria potranno essere incentivate, previa riproposizione della domanda, con le risorse che la Giunta regionale eventualmente destinerà negli anni successivi.

V. Il Settore provvederà ad istruire le domande e ad approvare la graduatoria di quelle ammissibili a contributo fino ad esaurimento dei fondi disponibili. All’ultima domanda idonea e ammissibile sarà concesso il residuo della somma stanziata, indipendentemente dall’ammontare dei costi ammissibili.

VI. La graduatoria delle domande approvate e i relativi importi ammessi a finanziamento saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet: www.regione.piemonte.it. La pubblicazione potrà avvenire, anche prima della chiusura del bando, non appena siano state istruite un numero di domande tali da comportare l’esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 8
(Tempi di realizzazione degli interventi)

I. Gli interventi ammessi a contributo devono essere realizzati e documentati entro i termini stabiliti nel calendario delle attività e della loro durata (diagramma di Gantt) di cui all’art. 4, comma V, lettera g) approvato dal Settore.

II. In casi eccezionali e indipendenti dalla volontà del richiedente, debitamente motivati, possono essere concesse proroghe rispetto ai termini approvati. Tali richieste dovranno essere presentate prima della scadenza dei suddetti termini, a pena di inammissibilità.

Art. 9
(Varianti in corso d’opera)

I. L’eventuale richiesta di variante in corso d’opera, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere presentata al Settore a mano o a mezzo posta.

II. Il Settore, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà a comunicare il mancato accoglimento della variante. Decorso inutilmente questo termine, la variante dovrà intendersi accolta.

III. Le varianti non potranno, comunque, comportare aumenti del contributo richiesto originariamente con la domanda. Viceversa, nel caso in cui comportino una riduzione della spesa prevista, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

Art. 10
(Dotazione finanziaria e procedure per l’erogazione del contributo)

I. Le risorse destinate all’incentivazione degli interventi di cui al presente bando sono determinate in 3.000.000,00 euro

II. Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- erogazione del primo anticipo -pari al 40% del contributo totale concesso- all’atto di presentazione, da parte del beneficiario, della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorietà nella quale il richiedente attesti che per la realizzazione dell’impianto sono stati conseguiti tutti i provvedimenti autorizzatori richiesti dalla normativa vigente e che non ha percepito o richiesto altri contributi nazionali o comunitari in conto capitale e che, comunque, non ha percepito né richiesto altre agevolazioni (per es. certificati verdi) tali da superare cumulativamente il limite massimo del 40% dei costi ammissibili previsto dall’art. 6 comma I ovvero del 50% nel caso di piccole o medie imprese;

b) certificato di inizio lavori a firma del direttore degli stessi.

Fatta eccezione per gli Enti Locali, l’erogazione dell’anticipazione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, di idonea polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa emessa da istituti all’uopo autorizzati per un importo pari alla quota di contributo erogabile a titolo di anticipazione;

- erogazione del saldo -pari al 60% del contributo- previa presentazione della seguente documentazione:

a. dichiarazione sostitutiva di atto notorietà nella quale il richiedente attesti:

* la spesa sostenuta per la realizzazione dell’impianto. Alla dichiarazione deve essere allegata copia della documentazione di spesa relativa ai costi ammissibili sostenuti (copia delle fatture quietanzate o di altra documentazione necessaria per la verifica relativa allo stato ed ai fatti dichiarati in progetto);

* che per la realizzazione dell’impianto non ha percepito o richiesto altri contributi nazionali o comunitari in conto capitale e che, comunque, non ha percepito né richiesto altre agevolazioni (per es. certificati verdi) tali da superare cumulativamente il limite massimo del 40% dei costi ammissibili previsto dall’art. 6 comma I ovvero del 50% nel caso di piccole o medie imprese;

b. nel caso di contributo inferiore ad euro 100.000,00, certificato di regolare esecuzione dell’opera, sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia;

c. nel caso di contributo superiore ad euro 100.000,00, collaudo tecnico amministrativo sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, in posizione di terzietà rispetto alla progettazione e realizzazione;

d. fotografie relative all’intervento realizzato.

III. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere prima dell’erogazione del contributo alle verifiche di cui all’art. 11.

IV. Nel caso in cui il beneficiario documenti di aver sostenuto spese in misura inferiore a quelle riconosciute ammissibili, il contributo sarà ridotto proporzionalmente mentre, in caso di aumento delle spese, l’incentivo non potrà essere proporzionalmente maggiorato rispetto all’impegno assunto.

V. Le somme che si rendessero disponibili, a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del contributo, saranno utilizzate per soddisfare gli altri interventi in graduatoria per la cui incentivazione difetti la disponibilità finanziaria.

Art. 11
(Verifiche)

I. La Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi approvati per la realizzazione dell’intervento e quant’altro possa risultare necessario per procedere all’erogazione del contributo. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d’opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell’arco della durata tecnica dell’intervento.

Art. 12
(Raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio)

I. Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, l’analisi delle prestazioni e il monitoraggio dell’iniziativa, il soggetto richiedente si impegna a consentire il libero accesso all’impianto al personale della Regione Piemonte o a soggetti dalla stessa delegati.

II. Sempre allo stesso fine, il beneficiario si impegna, per un periodo corrispondente alla durata tecnica dell’intervento, a conservare la documentazione relativa al funzionamento dell’impianto e a metterla a disposizione del personale della Regione Piemonte o di soggetti dalla stessa delegati.

Art. 13
(Decadenza e revoca del contributo)

I. Il mancato invio della documentazione prevista dall’art. 10 entro i termini di cui all’art. 8, comporta l’esclusione della domanda dalla graduatoria e la revoca del contributo.

II. Si procede altresì alla revoca del contributo previsto e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi:

* realizzazione parziale o difforme da quanto indicato nel progetto e dalle eventuali varianti approvate dal Settore competente;

* asportazione, disattivazione o mancata o inadeguata manutenzione dell’impianto durante il suo periodo di durata tecnica.

Art. 14
(Procedura di notificazione alla Commissione Europea)

I. Ai sensi dell’art. 88 del Trattato istitutivo della C.E. e del Regolamento 659/99 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato C.E., il presente bando è stato notificato alla C.E.

II. I contributi non potranno essere erogati prima che tale procedura abbia condotto alla decisione della Commissione e dovranno rispettare le condizioni dalla stessa previste.

III. Nei casi in cui gli incentivi siano configurabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 ex art. 93) del Trattato C.E., il contributo sarà erogato nel rispetto della decisione della Commissione Europea e della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (2001/C37/03).

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