Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 / 07 / 2004
Deliberazione del Consiglio Regionale 29 giugno 2004, n. 375-19871
Legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e successive modificazioni: articolo 3 - Programma attuativo anno 2004
(omissis)
Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 9 gennaio 1987, n. l (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e sue successive modificazioni e, in particolare larticolo 3, il quale prevede che la Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale dellEmigrazione, proponga al Consiglio regionale il programma annuale degli interventi;
vista la legge regionale 14 maggio 2004, n. 10 (Bilancio di previsione per lanno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004/2006);
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25-12184 del 6 aprile 2004 ed il relativo allegato titolato Programma attuativo per lanno 2004 - Gestione legge regionale n. 1/1987 - Interventi regionali in materia di movimenti migratori e sue successive modificazioni e preso atto delle motivazioni ivi addotte;
dato atto che la Consulta Regionale dellEmigrazione ha espresso parere favorevole;
sentito il parere favorevole espresso dalla VII Commissione consiliare permanente nella seduta del 3 giugno 2004
delibera
per le ragioni illustrate in premessa:
1. di approvare il Programma attuativo per lanno 2004 - gestione legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e sue successive modificazioni, così come riportato nellallegato 1 che è parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire, al fine di consentire unadeguata conoscenza del presente programma da parte dei soggetti interessati e degli Uffici e/o Enti che debbono darne applicazione, che gli interventi relativi allarticolo 10 decorreranno dai rientri che avverranno a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; per i rientri effettuati antecedentemente, continueranno a valere la procedura e lentità dei contributi previsti nel precedente programma attuativo 2003.
3. di stabilire che il Programma attuativo per lanno 2004, resti in vigore anche per lanno successivo, fino allapprovazione da parte del Consiglio regionale del nuovo programma attuativo annuale;
4. di demandare alla Giunta regionale lemanazione delle disposizioni attuative e degli atti deliberativi e/o determinativi di Settore, per gli impegni di spesa relativi allattuazione del Programma attuativo allegato, fermo restando che dovranno essere coerenti e conseguenti al medesimo.
Allegato 1
PROGRAMMA ATTUATIVO PER LANNO 2004
GESTIONE LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1987
N. 1 (INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA
DI MOVIMENTI MIGRATORI) E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
PREMESSA
I1 Programma attuativo 2004 mantiene la sinteticità della forma e conferma gli elementi di continuità dei precedenti programmi, apportando significative innovazioni quali la modifica dellentità e dei criteri di erogazione dei contributi previsti dalla l.r. 1/1987.
11 presente programma prevede iniziative di supporto alle fasce deboli, con leventuale coinvolgimento degli enti pubblici, recepisce inoltre le nuove iniziative concordate in occasione della Conferenza dei Piemontesi nel Mondo, svoltasi a Novara nellottobre 2003.
Gli interventi per i quali è richiesta lapprovazione da parte del Consiglio regionale sono individuati dallarticolo 9 della l.r. 1/1987 e sono rivolti a:
- favorire il rientro e lidonea sistemazione degli emigrati che rientrano definitivamente in Piemonte;
- favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari;
- favorire il reinserimento degli emigrati mediante agevolazioni per lacquisizione, nel territorio regionale, di idoneo alloggio;
- favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive, agevolare linserimento dei figli degli emigrati nellordinamento scolastico nazionale anche attraverso la frequenza scolastica dei corsi universitari e post universitari, nonché il superamento delle difficoltà linguistiche;
- organizzare, nel territorio regionale, soggiorni culturali e viaggi studio per i figli degli emigrati ed iniziative di turismo sociale ed interscambio;
- assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative ed attività culturali a favore degli emigrati;
- curare la diffusione tra le comunità degli emigrati di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;
- effettuare studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio;
- sostenere le attività delle associazioni degli emigrati.
Le innovazioni introdotte e le iniziative ivi previste si pongono quale obiettivo la valorizzazione dellidentità del Piemonte promuovendo unazione di riavvicinamento dei nostri corregionali emigrati e dei loro discendenti, alla cultura, alla tradizione ed alle eccellenze della nostra regione.
Il presente programma è adottato ai sensi e agli effetti di cui allarticolo 3 della l.r. 1/1987 e sue successive modificazioni, e resta in vigore anche per lanno successivo sino allapprovazione del nuovo programma attuativo annuale.
Alla Giunta regionale ed alla Struttura competente sono demandate ulteriori e più dettagliate disposizioni che si rendano indispensabili allattuazione del presente programma, fermo restando che dovranno essere coerenti e conseguenti al medesimo.
DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI
L.R. 1/1987 - ARTICOLO 10
PROVVEDIMENTI PER I RIENTRI
Lettera a): spese di viaggio di trasporto delle masserizie
Soggetti beneficiari.
1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza, in possesso della cittadinanza italiana, che abbiano maturato un periodo di permanenza allestero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti alla richiesta di rientro;
2) coniuge ed i parenti fino al secondo grado dei soggetti di cui al punto precedente.
Detti soggetti devono essere rientrati dallestero definitivamente fissando la propria prima residenza in un comune del Piemonte.
Condizioni economiche per laccesso ai contributi
Larticolo 10 - comma 1, lettera a) - stabilisce come requisito per laccesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche. Si intendono come tali le situazioni in cui il lavoratore emigrato ed il suo nucleo familiare dispongono di un reddito non superiore a quello indicato allallegata tabella 1), in nota alla quale è precisato, altresì, come debba intendersi il nucleo familiare ed il reddito accertabile.
Tipologia dellintervento
1) spese di viaggio
Concessione di un contributo a fronte delle spese di viaggio sostenute per il rientro dal Paese di emigrazione in Piemonte. Lentità del contributo è pari al 50% del costo del biglietto aereo o navale di ritorno in classe turistico/economica - per i soli rientri da paesi extraeuropei - o ferroviario di seconda classe - per i rientri da paesi europei - utilizzato dal lavoratore emigrato per il rientro. I biglietti emessi con la dicitura andata e ritorno saranno rimborsati al 25%. Loriginale del biglietto dovrà essere consegnato, dal soggetto richiedente il contributo, al momento dellistruzione della pratica. Nel caso di rientro effettuato con mezzo proprio da paesi europei lentità del contributo è fissata, fino ad un massimo di Euro 600,00 per nucleo, con lapplicazione delle vigenti tariffe ACI, cui vanno aggiunti il rimborso delle spese dellautostrada e, nella misura del 50% del costo dei relativi biglietti per i traghetti.
Il contributo, per il biglietto aereo, navale o ferroviario, è esteso ai familiari a carico dellemigrato che decidano di rientrare stabilmente in Piemonte a condizione che:
a) rientrino congiuntamente al lavoratore emigrato;
b) siano nati allestero ovvero, nel caso di congiunti che abbiano raggiunto allestero il lavoratore
emigrato, abbiano soggiornato allestero tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni;
Possono considerarsi familiari, a carico del lavoratore che rientra quelli considerati tali dalla vigente normativa sugli assegni familiari e che risultino tali dallo stato di famiglia.
AI fine della presente disposizione sono da ritenersi rientri congiunti quelli che avvengono nellarco di 180 giorni dal ritorno del primo rientrato del nucleo.
2) Trasporto delle masserizie
Ai soggetti destinatari dei rimborsi, di cui al punto precedente, può essere erogato un contributo a titolo di concorso nelle spese sostenute per il trasporto delle masserizie.
Il contributo si riferisce alle spese sostenute per il trasporto delle masserizie non ricomprese nei biglietti di viaggio, di cui al punto precedente, che siano fatti rientrare congiuntamente con i lavoratori emigrati o i loro familiari oppure che viaggino separatamente a condizione che dai biglietti di viaggio risultino spedite nel termine di 60 giorni antecedenti o susseguenti quello del rientro delle persone a cui si riferiscono.
Lentità del contributo è fissata nel 50% delle spese sostenute e documentate nei seguenti limiti: a) rientro da paese europeo Euro 600,00 per ogni nucleo familiare;
b) rientro da paese extraeuropeo Euro 2000,00 per ogni nucleo familiare.
Domande di concessione ed erogazione dei contributi.
I contributi, di cui trattasi, sono concessi attraverso i Comuni, Consorzi di Comuni e/o le Aziende Sanitarie Locali. Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 12 mesi dallacquisizione della prima residenza in un Comune del territorio piemontese in cui lemigrato è rientrato.
Dalla domanda e dalla documentazione allegata deve risultare esplicitamente:
il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 2 e 10) - comma 1), lettera a) della l.r. 1/1987;
il possesso della documentazione comprovante le spese sostenute e per le quali si richiede il contributo.
Con circolare a firma del responsabile del Settore Affari Internazionali e Comunitari saranno specificati agli Enti preposti al ricevimento delle istanze di rimborso i requisiti della documentazione da presentarsi a cura del soggetto richiedente il contributo. I Comuni o i Consorzi Intercomunali per i Servizi Socio Assistenziali o le Aziende Sanitarie Locali, prima di provvedere allerogazione dei contributi, dovranno accertare leffettiva presenza dellemigrato rientrato e beneficiario del contributo nel territorio piemontese; in caso contrario, cioè, ove questo non risultasse più rintracciabile nel comune di residenza, il contributo dovrà essere trattenuto presso la Tesoreria comunale in attesa dei necessari accertamenti finalizzati allerogazione o alla restituzione del medesimo allAmministrazione regionale. Gli Enti sopra citati, ove abbiano disponibilità di bilancio, anticiperanno le somme a contributo che saranno comunque rimborsate da parte dellAmministrazione regionale.
Cumulabilità
Il contributo relativo al biglietto di viaggio è cumulabile con quello per il trasporto delle masserizie. I contributi di cui trattasi possono essere cumulati con quello di prima sistemazione di cui allarticolo 10, lettera b) della l.r. 1/1987, ove sussistano i presupposti per la concessione dello stesso, come stabilito dal presente programma.
Lettera b): contributi di prima sistemazione
Tipologia dellintervento
Concessione di un contributo una tantum destinato a favorire la prima sistemazione dei lavoratori emigrati e dei loro familiari che rientrino in Italia fissando la loro residenza stabilmente in un Comune piemontese e versino in condizione di bisogno. Lentità del contributo è fissata, indipendentemente dallo stato estero di provenienza, nella somma fissa di Euro 600,00 per capofamiglia, aumentata di Euro 100,00 per ogni familiare a carico.
Condizioni economiche per laccesso ai contributi
Larticolo 10, comma 1, lettera b) stabilisce come requisito per laccesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza delle condizioni di bisogno.
Si intende come tale la situazione in cui il lavoratore emigrato ed il suo nucleo familiare dispongano di un reddito non superiore a quello indicato nellallegata tabella 2, in nota alla quale è precisato, altresì, come debba intendersi il nucleo familiare.
Domande di concessione ed erogazione dei contributi
I contributi sono concessi attraverso i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Aziende Sanitarie Locali. Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 12 mesi dallacquisizione della prima residenza in un Comune del territorio piemontese in cui lemigrato è rientrato. Dalla documentazione allegata alla domanda dovrà comunque risultare il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 2 e 10 della I.r. 1/1987.
Cumulabilità
li contributo di cui trattasi è cumulabile con quelli relativi al concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie; è cumulabile altresì con il contributo per lavvio di attività produttive di cui allarticolo 14 della l.r. 1/1987.
ARTICOLO 10 SECONDO COMMA: TRASPORTO SALME Soggetti beneficiari
1) I1 contributo è riferito al trasporto in Piemonte delle salme di emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza, in possesso della cittadinanza italiana, allatto del decesso, che abbiano maturato un periodo di permanenza allestero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque precedenti il decesso;
2) il coniuge o i parenti fino al secondo grado.
Condizioni economiche per laccesso al contributo
Larticolo 10, secondo comma, stabilisce, come condizione per laccesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche.
Si intende come tale la situazione economica in cui la famiglia del deceduto dispone di un reddito non superiore a quello indicato nellallegata tabella 1) comprendendo, oltre al reddito proprio, quello eventualmente derivante dalla successione ereditaria.
Tipologia dellintervento ed entità del contributo
Lintervento consiste nel concorso delle spese sostenute e documentate per la traslazione della salma dellemigrato e del suo familiare deceduto allestero, in un Comune del Piemonte. Lentità del contributo è pari al 50% delle spese sostenute entro il limite massimo di Euro 1000,00 per le salme traslate dai Paesi Europei e di Euro 2000,00 per le salme traslate dai Paesi extra Europei.
Domande di concessione ed erogazione del contributo
I contributi sono concessi attraverso i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Aziende Sanitarie Locali. La domanda deve essere presentata da un familiare del defunto, che abbia la propria residenza in un Comune del Piemonte. Dalla domanda e dalla documentazione allegata dovranno risultare:
- la sussistenza delle disagiate condizioni economiche di cui allarticolo 10 della l.r. 1/1987, come specificate dal presente programma;
- la documentazione delle spese sostenute e per le quali si richiede il contributo.
ARTICOLO 11
FORMAZIONE PROFESSIONALE
La Giunta regionale piemontese per favorire il riavvicinamento dei nostri emigrati e dei loro discendenti alla cultura ed alla tradizione piemontese intende promuovere specifici corsi di formazione professionale, che consentano una migliore conoscenza delle eccellenze presenti in Piemonte sia in campo scientifico, che economico, che artigianale.
Saranno poi organizzati corsi di riqualificazione professionale e formazione per linserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri, che ai sensi dellarticolo 2 della presente legge sono equiparati agli emigrati, qualora si verificasse una consistente richiesta, tale da consentirne lorganizzazione.
Saranno attivati, ove richiesti, nellambito dei programmi comunitari INTERREG, corsi di riqualificazione professionale destinati ai frontalieri espulsi dal mercato del lavoro e per i quali il medesimo offre nuovi inserimenti in attività con più alta specializzazione.
ARTICOLO 12
CONTRIBUTI PER LACQUISTO, LA COSTRUZIONE O IL RECUPERO DELLA
PRIMA CASA
Per questo tipo di interventi si rimanda a quanto previsto dai bandi emessi annualmente dalla Giunta regionale - Assessorato allEdilizia.
ARTICOLO 13
RISERVA ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE
Per favorire laccesso alla prima abitazione agli emigrati rimpatriati in possesso dei requisiti previsti dallarticolo 2 della l.r. 46/1995 entro tre anni successivi alla data del loro rientro, è consentito presentare la richiesta per contributi o per lassegnazione di un alloggio di tipo economico e popolare al Comune in cui risiedono usufruendo di un punteggio non inferiore a quello attribuito negli stessi bandi alle giovani coppie. A questo proposito, la l.r. 46/1995 - articolo 2, lettera b), esonera i lavoratori emigrati, già rientrati, dal possedere la residenza anagrafica o dal documentare la propria attività lavorativa svolta nei Comuni compresi nellambito territoriale a cui si riferisce il bando al momento in cui si istruiscono le domande.
ARTICOLO 14
INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Tipologia dellintervento
Ai medesimi soggetti che possono essere destinatari degli interventi di cui allarticolo 10 del presente programma può essere concesso un contributo una tantum, in conto capitale, per investimenti finalizzati allavvio di unattività produttiva, in forma singola o in cooperativa, nei settori dellAgricoltura, dellArtigianato, del Commercio e del Turismo. Nel caso di iniziative in forma cooperativa almeno l80% dei soci deve avere le caratteristiche soggettive per poter essere destinatario del contributo.
I contributi si riferiscono a:
- acquisizione di immobili da destinare allattività di ristrutturazione degli stessi e possono anche riferirsi ad immobili avuti in locazione;
- acquisizione di arredi, macchinari ed attrezzature necessarie per lavvio dellattività.
La vigente normativa prevede che i beni per i quali si richiede il contributo siano finalizzati allavvio dellattività (produttiva, commerciale, di servizio); lesistenza di detta finalizzazione rappresenta una delle condizioni basilari per laccoglimento della domanda.
Entità dei contributi
1) per lacquisizione e/o la ristrutturazione di immobili (terreni, fabbricati), il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli stessi o del costo della ristrutturazione, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di euro 7500,00.
2) per lacquisizione di beni mobili, il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli
stessi, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di euro 3700,00.
I contributi relativi ai punti 1 e 2 possono cumularsi nei relativi limiti di spesa e sono concessi in ununica soluzione, a fronte della presentazione della documentazione comprovante lavvenuta acquisizione dei beni in proprietà e/o lavvenuta effettuazione della ristrutturazione.
Domande di concessione ed erogazione del contributo
Le domande devono essere presentate al Comune presso il quale lemigrato ha fissato la prima residenza ed intende avviare la propria attività, entro due anni dalla data dellavvenuto rientro in Piemonte, normalmente prima dellinizio dellattività stessa, ma, in ogni caso, entro il termine massimo di sei mesi dallinizio attività.
Obblighi ed incompatibilità
Il contributo non può essere cumulato con contributi disposti da altre leggi regionali o statali riferiti Tagli stessi beni.
Il bene soggetto al contributo è sottoposto al vincolo di destinazione rispetto alluso previsto per la durata di cinque anni, se trattasi di immobili, di tre anni se trattasi di macchinari ed attrezzature. Per lo stesso lasso di tempo, il soggetto beneficiario si impegna a non trasferire ad altri soggetti lautorizzazione relativa allesercizio dellattività produttiva.
Le clausole di cui sopra devono essere riportate nel provvedimento di ammissione da parte dellEnte locale che prevederà altresì la revoca dello stesso nel caso di inosservanza di una di esse.
Cumulabilità
I contributi di cui allarticolo 14 sono cumulabili con le indennità di prima sistemazione di cui allarticolo 10 e sono altresì compatibili con leventuale contributo per le spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, ove sussistano le condizioni che ne costituiscano il presupposto.
Considerato che negli esercizi finanziari precedenti non sono state presentate alla Giunta regionale richieste ammissibili e che pertanto non è stato erogato alcun finanziamento in proposito, la legge finanziaria prevede al capitolo 20570 uno stanziamento di euro 10.330,00.
ARTICOLO 15
INSERIMENTO SCOLASTICO
Allo scopo di assicurare linserimento nellordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati, la Regione in concorso con i programmi nazionali e comunitari con Associazioni ed Enti che operano nel settore dellistruzione promuoverà, nel rispetto delle competenze dellautorità scolastica, qualora se ne presenti la necessità, quanto segue:
a) corsi di recupero linguistico ed inserimento;
b) corsi di lingua italiana per emigrati sprovvisti di rudimenti linguistici;
c) incontri, convegni, seminari, per gli operatori impegnati nelle attività di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) corsi finalizzati al riconoscimento di titoli di studio acquisiti allestero;
e) corsi di lingua italiana destinati ai giovani discendenti di emigrati piemontesi per avvicinare le nuove generazioni alla nostra cultura ed alleconomia piemontese anche con il supporto degli Istituti di Cultura italiana e la Dante Alighieri attraverso le sedi territoriali di competenza.
ARTICOLO 16
SOGGIORNI, SCAMBI E TURISMO SOCIALE
La Regione Piemonte organizza in forma autonoma o in collaborazione con altre regioni, soggiorni in Piemonte per giovani di origine piemontese e per emigrati di origine piemontese che abbiano superato i 60 anni di età e non siano rientrati in Piemonte da almeno 10 anni e non necessitino di assistenza durante la loro permanenza. Per i giovani, in accordo con le Associazioni dei Piemontesi nel Mondo, si prevedono periodi di soggiorno organizzati con un calendario di visite guidate alle località più caratteristiche, momenti di arricchimento culturale e di conoscenza del sistema economico e produttivo della Regione. La scelta può favorire gruppi e Comunità che organizzano viaggi di conoscenza della cultura, delle tradizioni e dellidentità del Piemonte, oppure soggetti che partecipano a stage o concorsi indetti e/o coordinati dagli uffici regionali. Gli anziani sono invece agevolati nel riavvicinamento ai propri congiunti e nellincontro con le autorità dei Comuni dai quali originariamente provengono.
La Giunta regionale con azioni specifiche promuoverà lo scambio di ospitalità tra famiglie piemontesi e famiglie di corregionali emigrati.
Modalità di esecuzione
I soggiorni possono essere organizzati anche in collaborazione con Enti Locali e con le Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli degli emigrati piemontesi riconosciuti ai sensi dellarticolo 22 della l.r. 1/1987. Le scelte dei soggiorni da realizzarsi nel corso dellanno sono determinate da criteri che tengono conto, per quanto possibile:
1) dellavvicendamento dei Paesi di provenienza dei beneficiari;
2) delle esigenze manifestate dagli interessati per quanto concerne la scelta e le modalità dei progetti, nonché i periodi di svolgimento;
3) di una razionale selezione delle attività formative culturali ed integrative.
Domande di partecipazione, rendicontazione e revoche
Le domande di partecipazione devono essere presentate da enti/ associazioni/federazioni/circoli, o da parte di soggetti interessati, corredate di costi ed informazioni necessarie a progettare adeguatamente viaggio e soggiorno. Coloro che richiedono di beneficiare della gratuità totale del soggiorno e del viaggio, sono tenuti ad allegare alla domanda apposita documentazione consolare comprovante le disagiate condizioni economiche della famiglia. Detta documentazione deve pervenire prima che i prescelti giungano in Italia. Non saranno accettate documentazioni in sanatoria.
Tutti i rendiconti dovranno pervenire entro sei mesi dalla realizzazione delliniziativa. In mancanza degli stessi la somma concessa e/o stanziata per la medesima, è revocata e si procede al recupero di eventuali anticipazioni, aumentate degli interessi legali. La partecipazione alliniziativa da parte dei soggetti prescelti dallAmministrazione regionale, su indicazione di associazioni/federazioni/circoli non può essere disdettata senza gravi motivi, dai medesimi e/o da parte degli Enti organizzatori di cui sopra, se non entro 30 giorni prima della data per la quale la stessa è stata programmata.
INTERVENTI PER LANNO 2004
1) DELEGAZIONE DI PIEMONTESI IN VISITA IN PIEMONTE: (già avviati contatti con associazioni/enti in America del nord, America Latina, Australia, Sud Africa ed Europa e scambi conseguenti sia a incontri avvenuti durante le visite effettuale da delegazioni di amministratori piemontesi nei Paesi dei continenti di cui sopra, le manifestazioni attinenti il trentennale di fondazione della Federazione delle Associazioni dei Piemontesi nel Mondo oltre a specifiche richieste delle diverse associazioni in Italia ed allestero.
2) SCAMBI DI RESIDENZE: saranno incentivati programmi che prevedano la possibilità per famiglie piemontesi di ospitare nuclei famigliari di emigrati piemontesi e viceversa.
3) BORSE DI STUDIO:
a - Borse di studio a tema istituite in accordo con Enti pubblici e/o privati;
b - Borse di studio a giovani di origine piemontese, per la partecipazione a stage e/o corsi di perfezionamento o a master, organizzati dalle Università del Piemonte con ladesione di altri Enti strumentali piemontesi quali FederPiemonte, Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi ovvero Union Camere, Fondazioni bancarie, Federazioni di Associazioni, Istituti di Ricerca, Istituti Scolastici e di Cultura in Piemonte ed allEstero (realizzati nellambito di progetti specifici). La ricaduta prevista consentirà al sistema produttivo piemontese di potere contare su risorse umane in loco formate dagli Enti sopra menzionati e di utilizzare professionalità qualificate;
c - Progetto ALPIP si prevede anche per il 2004 la prosecuzione delladesione al progetto promosso dal Politecnico di Torino con la partecipazione degli altri Enti torinesi e della Fondazione CRT;
d - Borse di studio Nidi di Rondine in collaborazione con lAssociazione lArvangiaper giovani discendenti di Piemontesi che stiano redigendo, o abbiano redatto recentemente una tesi (o saggio), avente come tema lemigrazione piemontese nel mondo e che siano disponibili ad un soggiorno studio di sei mesi presso la Casa delle Memorie di Mango dAlba (CN);
e - Borse di studio da individuare nel titolo, da assegnare, che si inseriscono in un progetto di collaborazione anche con gli Istituti Italiani di Cultura. Le borse di studio prevedono lo stanziamento di fondi sia per la prosecuzione degli studi in loco sia per la specializzazione in Piemonte;
f - iniziative attivate unitamente al MIUR (Ministero dellIstruzione dellUniversità e della Ricerca) al fine di creare un ponte tra i giovani piemontesi che parlano italiano e si riferiscono alle Associazioni/Federazioni/Circoli dei Piemontesi allestero con i giovani piemontesi del Piemonte che frequentano la scuola media e finalizzate anche allo studio di una lingua straniera riferita ai paesi caratterizzati da elevata emigrazione. I contatti potranno realizzarsi per via epistolare e culmineranno con lorganizzazione di video conferenze;
g - prosecuzione delliniziativa Storie di Migrazioni in collaborazione con il MIUR il quotidiano La Stampa e le Province piemontesi;
h - prosecuzione del Concorso Voci della Poesia in collaborazione con il Liceo Peano di Tortona ed assegnazione premio al vincitore/vincitrice.
ARTICOLO 17
INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI
La Regione Piemonte favorisce iniziative ed attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati ed i loro discendenti il valore dellidentità della terra dorigine e rinsaldare i rapporti culturali con il Piemonte e volte a far conoscere la storia, la cultura, larte, le tradizioni e la realtà socio - economica del Piemonte e a favorire manifestazioni locali con incontri tra i nostri corregionali.
Qualora le iniziative e le attività culturali siano attuate da Associazioni di emigrati aventi i requisiti di cui allarticolo 22 della l.r. 1/1987, il Settore Affari Internazionali e Comunitari in coordinamento con le competenti strutture dei diversi Assessorati interessati valuta lerogazione di contributi sulla base delle richieste formulate. Per iniziative di enti, associazioni, istituzioni diverse si procede affidando servizi o collaborazioni.
INTERVENTI PER LANNO 2004,
1) Partecipazione a progetti specifici predisposti da enti e/o università piemontesi finalizzati alla realizzazione di iniziative o a percorsi didattici ed all interscambio tramite il monitoraggio delle opportunità reciproche tra le comunità piemontesi nel mondo ed il Piemonte.
2) Partecipazione ad altre iniziative promosse da enti pubblici e/o privati sia in Italia cha allestero.
3) Promozione iniziative conseguenti alla Seconda Conferenza dei Piemontesi nel mondo; conferenze in loco e/o partecipazione ad iniziative realizzate dalle Comunità piemontesi nel mondo.
ARTICOLO 18
INFORMAZIONE
Prosecuzione del programma di informazione economica e sociale del Piemonte e dellattività dellAmministrazione regionale piemontese e realizzazione di un progetto di comunicazione della Regione Piemonte rivolta agli stati esteri e di sostegno alle attività editoriali facenti capo alle singole associazioni/federazioni/circoli dei Piemontesi nel Mondo al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative regionali, nonché della realtà economica, storica e sociale della Regione Piemonte. Acquisto di pubblicazioni e materiale audiovisivo e promozionale da destinare alle Comunità dei piemontesi in Italia ed allestero per rinsaldare i rapporti culturali ed economici degli emigrati e dei loro discendenti con la terra di origine.
INTERVENTI PER LANNO 2004
INIZIATIVE EDITORIALI IN PIEMONTE:
1) Partecipazione alla realizzazione di un giornale informativo destinato a diffondere allestero la conoscenza delle iniziative della Regione Piemonte nonché le sue eccellenze in campo scientifico, economico, culturale ed artigianale;
2) ampliamento delliniziativa finalizzata al funzionamento della rete supporto informatico presso federazioni/associazioni/circoli/ comunità piemontesi allestero-gestione sito web per informazioni ad associazioni;
3) realizzazione di videoconferenze con e nei Paesi demigrazione.
ARTICOLO 19
ATTIVITA PROMOZIONALE IN ITALIA ED ALLESTERO
La Giunta regionale intende promuovere una intensa attività per diffondere la conoscenza delle eccellenze piemontesi allestero e per favorire laffermazione sul territorio regionale ed al di fuori di esso, del concetto di identità del Piemonte.
INTERVENTI PER LANNO 2004
1) Azioni mirate per favorire la valorizzazione dellidentità del Piemonte;
2) iniziative di carattere culturale scientifico ed economico per promuovere in Italia ed allestero lidentità del Piemonte;
3) sostegno economico ai gruppi folcloristici piemontesi e nel mondo in occasione di manifestazioni di grande respiro culturale alle quali e richiesta una presenza di gruppi che esprimano la cultura piemontese in ogni sua sfaccettatura;
4) realizzazione di volumi e/o documentari informativi sullemigrazione piemontese nei Paesi del mondo ove è maggiore la concentrazione delle nostre Comunità;
5) prosecuzione degli incontri - scambio della Comunità piemontese nelle sue articolazioni istituzionali, economico-produttive,culturali e sociali con le comunità piemontesi residenti in tutto il mondo dintesa con la Presidenza del Consiglio regionale, con lAssessorato al Commercio e Affari Internazionali nonché con altre strutture regionali interessate e, comunque, in collaborazione con lassociazionismo dei piemontesi allestero;
6) incontri con le comunità locali piemontesi presso le loro sedi nel mondo.
ARTICOLO 20
DIPLOMI DI BENEMERENZA A EMIGRATI
La Giunta regionale, sentito il parere dellUfficio di Presidenza della Consulta regionale dellEmigrazione, può conferire diplomi di benemerenza agli emigrati piemontesi che hanno onorato il nome del Piemonte nel mondo per un periodo di emigrazione non inferiore a 20 anni complessivamente.
ARTICOLO 21
STUDI, INDAGINI, RICERCHE
La Giunta regionale prevede di realizzare nel 2004, anche eventualmente in collaborazione con gli enti locali e gli istituti di ricerca piemontesi, con gli Istituti italiani di Cultura, gli Istituti Dante Alighieri e le Associazioni di piemontesi allestero, studi e ricerche per meglio conoscere i fenomeni migratori che hanno interessato il Piemonte in questi ultimi anni e per favorire la conoscenza del ruolo avuto dalle donne piemontesi emigrate nelle attività imprenditoriali, culturali, scientifiche e sociali.
ARTICOLO 22
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/FEDERAZIONI/CIRCOLI
Le associazioni/federazioni/circoli di cui allarticolo 22 della 1.r. 1/1987, inseriti nel Registro delle Associazioni, possono essere assegnatari di contributi per la realizzazione di specifici progetti che, in sintonia con le azioni promosse direttamente dalla Regione Piemonte:
- promuovano la realtà del Piemonte, al fine di porre i presupposti per quella che potrebbe essere la neoidentità collettiva della popolazione piemontese;
- promuovano le eccellenze e la cultura del Piemonte in Italia ed allestero;
- svolgano azioni di carattere socio-assistenziale a favore di corregionali emigrati ed indigenti.
La richiesta di contributi, deve essere presentata alla Giunta regionale Settore Affari Internazionali e Comunitari e corredata da una scheda che descriva liniziativa che si intende realizzare, con la previsione dei relativi costi e dei tempi di realizzazione. Devono essere altresì indicati i patrocini che si intendono richiedere e leventuale collaborazione di altri enti pubblici competenti per territorio.
AMMISSIONE E DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi non hanno carattere di periodicità e generalità, ma sono concessi di volta in volta allassociazione richiedente ed in relazione allo svolgimento di specifiche iniziative. Il contributo è calcolato sulla spesa relativa ai costi direttamente sostenuti ed adeguatamente documentati.
Lentità del contributo da erogarsi non può superare il 50% delle spese dimostrate.
Bilancio di previsione per lanno 2004
La tabella seguente diversifica gli stanziamenti delle singole UPB e dei capitoli concernenti lemigrazione