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Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 / 07 / 2004

Deliberazione del Consiglio Regionale 29 giugno 2004, n. 375-19871

Legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e successive modificazioni: articolo 3 - Programma attuativo anno 2004

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 9 gennaio 1987, n. l (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e sue successive modificazioni e, in particolare l’articolo 3, il quale prevede che la Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale dell’Emigrazione, proponga al Consiglio regionale il programma annuale degli interventi;

vista la legge regionale 14 maggio 2004, n. 10 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004/2006);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25-12184 del 6 aprile 2004 ed il relativo allegato titolato “Programma attuativo per l’anno 2004 - Gestione legge regionale n. 1/1987 - Interventi regionali in materia di movimenti migratori e sue successive modificazioni” e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

dato atto che la Consulta Regionale dell’Emigrazione ha espresso parere favorevole;

sentito il parere favorevole espresso dalla VII Commissione consiliare permanente nella seduta del 3 giugno 2004

delibera

per le ragioni illustrate in premessa:

1. di approvare il Programma attuativo per l’anno 2004 - gestione legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e sue successive modificazioni, così come riportato nell’allegato 1 che è parte integrante della presente deliberazione;

2. di stabilire, al fine di consentire un’adeguata conoscenza del presente programma da parte dei soggetti interessati e degli Uffici e/o Enti che debbono darne applicazione, che gli interventi relativi all’articolo 10 decorreranno dai rientri che avverranno a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; per i rientri effettuati antecedentemente, continueranno a valere la procedura e l’entità dei contributi previsti nel precedente programma attuativo 2003.

3. di stabilire che il Programma attuativo per l’anno 2004, resti in vigore anche per l’anno successivo, fino all’approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo programma attuativo annuale;

4. di demandare alla Giunta regionale l’emanazione delle disposizioni attuative e degli atti deliberativi e/o determinativi di Settore, per gli impegni di spesa relativi all’attuazione del Programma attuativo allegato, fermo restando che dovranno essere coerenti e conseguenti al medesimo.

Allegato 1

PROGRAMMA ATTUATIVO PER L’ANNO 2004

GESTIONE LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1987
N. 1 (INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI MOVIMENTI MIGRATORI) E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

PREMESSA

I1 Programma attuativo 2004 mantiene la sinteticità della forma e conferma gli elementi di continuità dei precedenti programmi, apportando significative innovazioni quali la modifica dell’entità e dei criteri di erogazione dei contributi previsti dalla l.r. 1/1987.

11 presente programma prevede iniziative di supporto alle fasce deboli, con l’eventuale coinvolgimento degli enti pubblici, recepisce inoltre le nuove iniziative concordate in occasione della Conferenza dei Piemontesi nel Mondo, svoltasi a Novara nell’ottobre 2003.

Gli interventi per i quali è richiesta l’approvazione da parte del Consiglio regionale sono individuati dall’articolo 9 della l.r. 1/1987 e sono rivolti a:

- favorire il rientro e l’idonea sistemazione degli emigrati che rientrano definitivamente in Piemonte;

- favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari;

- favorire il reinserimento degli emigrati mediante agevolazioni per l’acquisizione, nel territorio regionale, di idoneo alloggio;

- favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive, agevolare l’inserimento dei figli degli emigrati nell’ordinamento scolastico nazionale anche attraverso la frequenza scolastica dei corsi universitari e post universitari, nonché il superamento delle difficoltà linguistiche;

- organizzare, nel territorio regionale, soggiorni culturali e viaggi studio per i figli degli emigrati ed iniziative di turismo sociale ed interscambio;

- assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative ed attività culturali a favore degli emigrati;

- curare la diffusione tra le comunità degli emigrati di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;

- effettuare studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio;

- sostenere le attività delle associazioni degli emigrati.

Le innovazioni introdotte e le iniziative ivi previste si pongono quale obiettivo la valorizzazione dell’identità del Piemonte promuovendo un’azione di riavvicinamento dei nostri corregionali emigrati e dei loro discendenti, alla cultura, alla tradizione ed alle eccellenze della nostra regione.

Il presente programma è adottato ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 3 della l.r. 1/1987 e sue successive modificazioni, e resta in vigore anche per l’anno successivo sino all’approvazione del nuovo programma attuativo annuale.

Alla Giunta regionale ed alla Struttura competente sono demandate ulteriori e più dettagliate disposizioni che si rendano indispensabili all’attuazione del presente programma, fermo restando che dovranno essere coerenti e conseguenti al medesimo.

DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI

L.R. 1/1987 - ARTICOLO 10
PROVVEDIMENTI PER I RIENTRI

Lettera a): spese di viaggio di trasporto delle masserizie

Soggetti beneficiari.

1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza, in possesso della cittadinanza italiana, che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti alla richiesta di rientro;

2) coniuge ed i parenti fino al secondo grado dei soggetti di cui al punto precedente.

Detti soggetti devono essere rientrati dall’estero definitivamente fissando la propria prima residenza in un comune del Piemonte.


Condizioni economiche per l’accesso ai contributi

L’articolo 10 - comma 1, lettera a) - stabilisce come requisito per l’accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche. Si intendono come tali le situazioni in cui il lavoratore emigrato ed il suo nucleo familiare dispongono di un reddito non superiore a quello indicato all’allegata tabella 1), in nota alla quale è precisato, altresì, come debba intendersi il nucleo familiare ed il reddito accertabile.


Tipologia dell’intervento

1) spese di viaggio

Concessione di un contributo a fronte delle spese di viaggio sostenute per il rientro dal Paese di emigrazione in Piemonte. L’entità del contributo è pari al 50% del costo del biglietto aereo o navale di ritorno in classe turistico/economica - per i soli rientri da paesi extraeuropei - o ferroviario di seconda classe - per i rientri da paesi europei - utilizzato dal lavoratore emigrato per il rientro. I biglietti emessi con la dicitura “andata e ritorno” saranno rimborsati al 25%. L’originale del biglietto dovrà essere consegnato, dal soggetto richiedente il contributo, al momento dell’istruzione della pratica. Nel caso di rientro effettuato con mezzo proprio da paesi europei l’entità del contributo è fissata, fino ad un massimo di Euro 600,00 per nucleo, con l’applicazione delle vigenti tariffe ACI, cui vanno aggiunti il rimborso delle spese dell’autostrada e, nella misura del 50% del costo dei relativi biglietti per i traghetti.

Il contributo, per il biglietto aereo, navale o ferroviario, è esteso ai familiari a carico dell’emigrato che decidano di rientrare stabilmente in Piemonte a condizione che:

a) rientrino congiuntamente al lavoratore emigrato;

b) siano nati all’estero ovvero, nel caso di congiunti che abbiano raggiunto all’estero il lavoratore

emigrato, abbiano soggiornato all’estero tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni;

Possono considerarsi familiari, a carico del lavoratore che rientra quelli considerati tali dalla vigente normativa sugli assegni familiari e che risultino tali dallo stato di famiglia.

AI fine della presente disposizione sono da ritenersi rientri “congiunti” quelli che avvengono nell’arco di 180 giorni dal ritorno del primo rientrato del nucleo.

2) Trasporto delle masserizie

Ai soggetti destinatari dei rimborsi, di cui al punto precedente, può essere erogato un contributo a titolo di concorso nelle spese sostenute per il trasporto delle masserizie.


Il contributo si riferisce alle spese sostenute per il trasporto delle masserizie non ricomprese nei biglietti di viaggio, di cui al punto precedente, che siano fatti rientrare congiuntamente con i lavoratori emigrati o i loro familiari oppure che viaggino separatamente a condizione che dai biglietti di viaggio risultino spedite nel termine di 60 giorni antecedenti o susseguenti quello del rientro delle persone a cui si riferiscono.

L’entità del contributo è fissata nel 50% delle spese sostenute e documentate nei seguenti limiti: a) rientro da paese europeo Euro 600,00 per ogni nucleo familiare;

b) rientro da paese extraeuropeo Euro 2000,00 per ogni nucleo familiare.


Domande di concessione ed erogazione dei contributi.

I contributi, di cui trattasi, sono concessi attraverso i Comuni, Consorzi di Comuni e/o le Aziende Sanitarie Locali. Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 12 mesi dall’acquisizione della prima residenza in un Comune del territorio piemontese in cui l’emigrato è rientrato.

Dalla domanda e dalla documentazione allegata deve risultare esplicitamente:

•     il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 2 e 10) - comma 1), lettera a) della l.r. 1/1987;

•     il possesso della documentazione comprovante le spese sostenute e per le quali si richiede il contributo.

Con circolare a firma del responsabile del Settore Affari Internazionali e Comunitari saranno specificati agli Enti preposti al ricevimento delle istanze di rimborso i requisiti della documentazione da presentarsi a cura del soggetto richiedente il contributo. I Comuni o i Consorzi Intercomunali per i Servizi Socio Assistenziali o le Aziende Sanitarie Locali, prima di provvedere all’erogazione dei contributi, dovranno accertare l’effettiva presenza dell’emigrato rientrato e beneficiario del contributo nel territorio piemontese; in caso contrario, cioè, ove questo non risultasse più rintracciabile nel comune di residenza, il contributo dovrà essere trattenuto presso la Tesoreria comunale in attesa dei necessari accertamenti finalizzati all’erogazione o alla restituzione del medesimo all’Amministrazione regionale. Gli Enti sopra citati, ove abbiano disponibilità di bilancio, anticiperanno le somme a contributo che saranno comunque rimborsate da parte dell’Amministrazione regionale.


Cumulabilità

Il contributo relativo al biglietto di viaggio è cumulabile con quello per il trasporto delle masserizie. I contributi di cui trattasi possono essere cumulati con quello di prima sistemazione di cui all’articolo 10, lettera b) della l.r. 1/1987, ove sussistano i presupposti per la concessione dello stesso, come stabilito dal presente programma.

Lettera b): contributi di prima sistemazione


Tipologia dell’intervento

Concessione di un contributo “una tantum” destinato a favorire la prima sistemazione dei lavoratori emigrati e dei loro familiari che rientrino in Italia fissando la loro residenza stabilmente in un Comune piemontese e versino in condizione di bisogno. L’entità del contributo è fissata, indipendentemente dallo stato estero di provenienza, nella somma fissa di Euro 600,00 per capofamiglia, aumentata di Euro 100,00 per ogni familiare a carico.


Condizioni economiche per l’accesso ai contributi

L’articolo 10, comma 1, lettera b) stabilisce come requisito per l’accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza delle “condizioni di bisogno”.

Si intende come tale la situazione in cui il lavoratore emigrato ed il suo nucleo familiare dispongano di un reddito non superiore a quello indicato nell’allegata tabella 2, in nota alla quale è precisato, altresì, come debba intendersi il nucleo familiare.


Domande di concessione ed erogazione dei contributi

I contributi sono concessi attraverso i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Aziende Sanitarie Locali. Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 12 mesi dall’acquisizione della prima residenza in un Comune del territorio piemontese in cui l’emigrato è rientrato. Dalla documentazione allegata alla domanda dovrà comunque risultare il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 2 e 10 della I.r. 1/1987.


Cumulabilità

li contributo di cui trattasi è cumulabile con quelli relativi al concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie; è cumulabile altresì con il contributo per l’avvio di attività produttive di cui all’articolo 14 della l.r. 1/1987.

ARTICOLO 10 SECONDO COMMA: TRASPORTO SALME Soggetti beneficiari

1) I1 contributo è riferito al trasporto in Piemonte delle salme di emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza, in possesso della cittadinanza italiana, all’atto del decesso, che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque precedenti il decesso;

2) il coniuge o i parenti fino al secondo grado.


Condizioni economiche per l’accesso al contributo

L’articolo 10, secondo comma, stabilisce, come condizione per l’accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche.

Si intende come tale la situazione economica in cui la famiglia del deceduto dispone di un reddito non superiore a quello indicato nell’allegata tabella 1) comprendendo, oltre al reddito proprio, quello eventualmente derivante dalla successione ereditaria.


Tipologia dell’intervento ed entità del contributo

L’intervento consiste nel concorso delle spese sostenute e documentate per la traslazione della salma dell’emigrato e del suo familiare deceduto all’estero, in un Comune del Piemonte. L’entità del contributo è pari al 50% delle spese sostenute entro il limite massimo di Euro 1000,00 per le salme traslate dai Paesi Europei e di Euro 2000,00 per le salme traslate dai Paesi extra Europei.


Domande di concessione ed erogazione del contributo

I contributi sono concessi attraverso i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Aziende Sanitarie Locali. La domanda deve essere presentata da un familiare del defunto, che abbia la propria residenza in un Comune del Piemonte. Dalla domanda e dalla documentazione allegata dovranno risultare:

- la sussistenza delle disagiate condizioni economiche di cui all’articolo 10 della l.r. 1/1987, come specificate dal presente programma;

- la documentazione delle spese sostenute e per le quali si richiede il contributo.

ARTICOLO 11
FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Giunta regionale piemontese per favorire il riavvicinamento dei nostri emigrati e dei loro discendenti alla cultura ed alla tradizione piemontese intende promuovere specifici corsi di formazione professionale, che consentano una migliore conoscenza delle eccellenze presenti in Piemonte sia in campo scientifico, che economico, che artigianale.

Saranno poi organizzati corsi di riqualificazione professionale e formazione per l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri, che ai sensi dell’articolo 2 della presente legge sono equiparati agli emigrati, qualora si verificasse una consistente richiesta, tale da consentirne l’organizzazione.

Saranno attivati, ove richiesti, nell’ambito dei programmi comunitari INTERREG, corsi di riqualificazione professionale destinati ai frontalieri espulsi dal mercato del lavoro e per i quali il medesimo offre nuovi inserimenti in attività con più alta specializzazione.

ARTICOLO 12
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO, LA COSTRUZIONE O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA

Per questo tipo di interventi si rimanda a quanto previsto dai bandi emessi annualmente dalla Giunta regionale - Assessorato all’Edilizia.

ARTICOLO 13
RISERVA ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE

Per favorire l’accesso alla prima abitazione agli emigrati rimpatriati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 della l.r. 46/1995 entro tre anni successivi alla data del loro rientro, è consentito presentare la richiesta per contributi o per l’assegnazione di un alloggio di tipo economico e popolare al Comune in cui risiedono usufruendo di un punteggio non inferiore a quello attribuito negli stessi bandi alle giovani coppie. A questo proposito, la l.r. 46/1995 - articolo 2, lettera b), esonera i lavoratori emigrati, già rientrati, dal possedere la residenza anagrafica o dal documentare la propria attività lavorativa svolta nei Comuni compresi nell’ambito territoriale a cui si riferisce il bando al momento in cui si istruiscono le domande.

ARTICOLO 14
INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE

Tipologia dell’intervento

Ai medesimi soggetti che possono essere destinatari degli interventi di cui all’articolo 10 del presente programma può essere concesso un contributo “una tantum”, in conto capitale, per investimenti finalizzati all’avvio di un’attività produttiva, in forma singola o in cooperativa, nei settori dell’Agricoltura, dell’Artigianato, del Commercio e del Turismo. Nel caso di iniziative in forma cooperativa almeno l’80% dei soci deve avere le caratteristiche soggettive per poter essere destinatario del contributo.

I contributi si riferiscono a:

- acquisizione di immobili da destinare all’attività di ristrutturazione degli stessi e possono anche riferirsi ad immobili avuti in locazione;

- acquisizione di arredi, macchinari ed attrezzature necessarie per l’avvio dell’attività.

La vigente normativa prevede che i beni per i quali si richiede il contributo siano finalizzati all’avvio dell’attività (produttiva, commerciale, di servizio); l’esistenza di detta finalizzazione rappresenta una delle condizioni basilari per l’accoglimento della domanda.


Entità dei contributi

1) per l’acquisizione e/o la ristrutturazione di immobili (terreni, fabbricati), il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli stessi o del costo della ristrutturazione, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di euro 7500,00.

2) per l’acquisizione di beni mobili, il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli

stessi, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di euro 3700,00.

I contributi relativi ai punti 1 e 2 possono cumularsi nei relativi limiti di spesa e sono concessi in un’unica soluzione, a fronte della presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta acquisizione dei beni in proprietà e/o l’avvenuta effettuazione della ristrutturazione.


Domande di concessione ed erogazione del contributo

Le domande devono essere presentate al Comune presso il quale l’emigrato ha fissato la prima residenza ed intende avviare la propria attività, entro due anni dalla data dell’avvenuto rientro in Piemonte, normalmente prima dell’inizio dell’attività stessa, ma, in ogni caso, entro il termine massimo di sei mesi dall’inizio attività.


Obblighi ed incompatibilità

Il contributo non può essere cumulato con contributi disposti da altre leggi regionali o statali riferiti Tagli stessi beni.

Il bene soggetto al contributo è sottoposto al vincolo di destinazione rispetto all’uso previsto per la durata di cinque anni, se trattasi di immobili, di tre anni se trattasi di macchinari ed attrezzature. Per lo stesso lasso di tempo, il soggetto beneficiario si impegna a non trasferire ad altri soggetti l’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività produttiva.

Le clausole di cui sopra devono essere riportate nel provvedimento di ammissione da parte dell’Ente locale che prevederà altresì la revoca dello stesso nel caso di inosservanza di una di esse.


Cumulabilità

I contributi di cui all’articolo 14 sono cumulabili con le indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 10 e sono altresì compatibili con l’eventuale contributo per le spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, ove sussistano le condizioni che ne costituiscano il presupposto.

Considerato che negli esercizi finanziari precedenti non sono state presentate alla Giunta regionale richieste ammissibili e che pertanto non è stato erogato alcun finanziamento in proposito, la legge finanziaria prevede al capitolo 20570 uno stanziamento di euro 10.330,00.

ARTICOLO 15
INSERIMENTO SCOLASTICO

Allo scopo di assicurare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati, la Regione in concorso con i programmi nazionali e comunitari con Associazioni ed Enti che operano nel settore dell’istruzione promuoverà, nel rispetto delle competenze dell’autorità scolastica, qualora se ne presenti la necessità, quanto segue:

a) corsi di recupero linguistico ed inserimento;

b) corsi di lingua italiana per emigrati sprovvisti di rudimenti linguistici;

c) incontri, convegni, seminari, per gli operatori impegnati nelle attività di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) corsi finalizzati al riconoscimento di titoli di studio acquisiti all’estero;

e) corsi di lingua italiana destinati ai giovani discendenti di emigrati piemontesi per avvicinare le nuove generazioni alla nostra cultura ed all’economia piemontese anche con il supporto degli Istituti di Cultura italiana e la “Dante Alighieri” attraverso le sedi territoriali di competenza.

ARTICOLO 16
SOGGIORNI, SCAMBI E TURISMO SOCIALE

La Regione Piemonte organizza in forma autonoma o in collaborazione con altre regioni, soggiorni in Piemonte per giovani di origine piemontese e per emigrati di origine piemontese che abbiano superato i 60 anni di età e non siano rientrati in Piemonte da almeno 10 anni e non necessitino di assistenza durante la loro permanenza. Per i giovani, in accordo con le Associazioni dei Piemontesi nel Mondo, si prevedono periodi di soggiorno organizzati con un calendario di visite guidate alle località più caratteristiche, momenti di arricchimento culturale e di conoscenza del sistema economico e produttivo della Regione. La scelta può favorire gruppi e Comunità che organizzano viaggi di conoscenza della cultura, delle tradizioni e dell’identità del Piemonte, oppure soggetti che partecipano a stage o concorsi indetti e/o coordinati dagli uffici regionali. Gli anziani sono invece agevolati nel riavvicinamento ai propri congiunti e nell’incontro con le autorità dei Comuni dai quali originariamente provengono.

La Giunta regionale con azioni specifiche promuoverà lo scambio di ospitalità tra famiglie piemontesi e famiglie di corregionali emigrati.

Modalità di esecuzione

I soggiorni possono essere organizzati anche in collaborazione con Enti Locali e con le Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli degli emigrati piemontesi riconosciuti ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 1/1987. Le scelte dei soggiorni da realizzarsi nel corso dell’anno sono determinate da criteri che tengono conto, per quanto possibile:

1) dell’avvicendamento dei Paesi di provenienza dei beneficiari;

2) delle esigenze manifestate dagli interessati per quanto concerne la scelta e le modalità dei progetti, nonché i periodi di svolgimento;

3) di una razionale selezione delle attività formative culturali ed integrative.


Domande di partecipazione, rendicontazione e revoche

Le domande di partecipazione devono essere presentate da enti/ associazioni/federazioni/circoli, o da parte di soggetti interessati, corredate di costi ed informazioni necessarie a progettare adeguatamente viaggio e soggiorno. Coloro che richiedono di beneficiare della gratuità totale del soggiorno e del viaggio, sono tenuti ad allegare alla domanda apposita documentazione consolare comprovante le disagiate condizioni economiche della famiglia. Detta documentazione deve pervenire prima che i prescelti giungano in Italia. Non saranno accettate documentazioni in sanatoria.

Tutti i rendiconti dovranno pervenire entro sei mesi dalla realizzazione dell’iniziativa. In mancanza degli stessi la somma concessa e/o stanziata per la medesima, è revocata e si procede al recupero di eventuali anticipazioni, aumentate degli interessi legali. La partecipazione all’iniziativa da parte dei soggetti prescelti dall’Amministrazione regionale, su indicazione di associazioni/federazioni/circoli non può essere disdettata senza gravi motivi, dai medesimi e/o da parte degli Enti organizzatori di cui sopra, se non entro 30 giorni prima della data per la quale la stessa è stata programmata.

INTERVENTI PER L’ANNO 2004

1) DELEGAZIONE DI PIEMONTESI IN VISITA IN PIEMONTE: (già avviati contatti con associazioni/enti in America del nord, America Latina, Australia, Sud Africa ed Europa e scambi conseguenti sia a incontri avvenuti durante le visite effettuale da delegazioni di amministratori piemontesi nei Paesi dei continenti di cui sopra, le manifestazioni attinenti il trentennale di fondazione della Federazione delle Associazioni dei Piemontesi nel Mondo oltre a specifiche richieste delle diverse associazioni in Italia ed all’estero.

2) SCAMBI DI RESIDENZE: saranno incentivati programmi che prevedano la possibilità per famiglie piemontesi di ospitare nuclei famigliari di emigrati piemontesi e viceversa.

3) BORSE DI STUDIO:

a - Borse di studio a tema istituite in accordo con Enti pubblici e/o privati;

b - Borse di studio a giovani di origine piemontese, per la partecipazione a stage e/o corsi di perfezionamento o a master, organizzati dalle Università del Piemonte con l’adesione di altri Enti strumentali piemontesi quali FederPiemonte, Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi ovvero Union Camere, Fondazioni bancarie, Federazioni di Associazioni, Istituti di Ricerca, Istituti Scolastici e di Cultura in Piemonte ed all’Estero (realizzati nell’ambito di progetti specifici). La ricaduta prevista consentirà al sistema produttivo piemontese di potere contare su risorse umane “in loco” formate dagli Enti sopra menzionati e di utilizzare professionalità qualificate;

c - Progetto ALPIP si prevede anche per il 2004 la prosecuzione dell’adesione al progetto promosso dal Politecnico di Torino con la partecipazione degli altri Enti torinesi e della Fondazione CRT;

d - Borse di studio “Nidi di Rondine” in collaborazione con l’Associazione “l’Arvangia”per giovani discendenti di Piemontesi che stiano redigendo, o abbiano redatto recentemente una tesi (o saggio), avente come tema l’emigrazione piemontese nel mondo e che siano disponibili ad un soggiorno studio di sei mesi presso la “Casa delle Memorie” di Mango d’Alba (CN);

e - Borse di studio da individuare nel titolo, da assegnare, che si inseriscono in un progetto di collaborazione anche con gli Istituti Italiani di Cultura. Le borse di studio prevedono lo stanziamento di fondi sia per la prosecuzione degli studi in loco sia per la specializzazione in Piemonte;

f - iniziative attivate unitamente al MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) al fine di creare un ponte tra i giovani piemontesi che parlano italiano e si riferiscono alle Associazioni/Federazioni/Circoli dei Piemontesi all’estero con i giovani piemontesi del Piemonte che frequentano la scuola media e finalizzate anche allo studio di una lingua straniera riferita ai paesi caratterizzati da elevata emigrazione. I contatti potranno realizzarsi per via epistolare e culmineranno con l’organizzazione di video conferenze;

g - prosecuzione dell’iniziativa “Storie di Migrazioni” in collaborazione con il MIUR il quotidiano “La Stampa” e le Province piemontesi;

h - prosecuzione del Concorso “Voci della Poesia” in collaborazione con il Liceo Peano di Tortona ed assegnazione premio al vincitore/vincitrice.

ARTICOLO 17
INIZIATIVE ED ATTIVITÀ’ CULTURALI

La Regione Piemonte favorisce iniziative ed attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati ed i loro discendenti il valore dell’identità della terra d’origine e rinsaldare i rapporti culturali con il Piemonte e volte a far conoscere la storia, la cultura, l’arte, le tradizioni e la realtà socio - economica del Piemonte e a favorire manifestazioni locali con incontri tra i nostri corregionali.

Qualora le iniziative e le attività culturali siano attuate da Associazioni di emigrati aventi i requisiti di cui all’articolo 22 della l.r. 1/1987, il Settore Affari Internazionali e Comunitari in coordinamento con le competenti strutture dei diversi Assessorati interessati valuta l’erogazione di contributi sulla base delle richieste formulate. Per iniziative di enti, associazioni, istituzioni diverse si procede affidando servizi o collaborazioni.

INTERVENTI PER L’ANNO 2004,

1) Partecipazione a progetti specifici predisposti da enti e/o università piemontesi finalizzati alla realizzazione di iniziative o a percorsi didattici ed all’ interscambio tramite il monitoraggio delle opportunità reciproche tra le comunità piemontesi nel mondo ed il Piemonte.

2) Partecipazione ad altre iniziative promosse da enti pubblici e/o privati sia in Italia cha all’estero.

3) Promozione iniziative conseguenti alla Seconda Conferenza dei Piemontesi nel mondo; conferenze in loco e/o partecipazione ad iniziative realizzate dalle Comunità piemontesi nel mondo.

ARTICOLO 18
INFORMAZIONE

Prosecuzione del programma di informazione economica e sociale del Piemonte e dell’attività dell’Amministrazione regionale piemontese e realizzazione di un progetto di comunicazione della Regione Piemonte rivolta agli stati esteri e di sostegno alle attività editoriali facenti capo alle singole associazioni/federazioni/circoli dei Piemontesi nel Mondo al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative regionali, nonché della realtà economica, storica e sociale della Regione Piemonte. Acquisto di pubblicazioni e materiale audiovisivo e promozionale da destinare alle Comunità dei piemontesi in Italia ed all’estero per rinsaldare i rapporti culturali ed economici degli emigrati e dei loro discendenti con la terra di origine.

INTERVENTI PER L’ANNO 2004
INIZIATIVE EDITORIALI IN PIEMONTE:

1) Partecipazione alla realizzazione di un giornale informativo destinato a diffondere all’estero la conoscenza delle iniziative della Regione Piemonte nonché le sue eccellenze in campo scientifico, economico, culturale ed artigianale;

2) ampliamento dell’iniziativa finalizzata al funzionamento della rete supporto informatico presso federazioni/associazioni/circoli/ comunità piemontesi all’estero-gestione sito web per informazioni ad associazioni;

3) realizzazione di videoconferenze con e nei Paesi d’emigrazione.

ARTICOLO 19
ATTIVITA’ PROMOZIONALE IN ITALIA ED ALL’ESTERO

La Giunta regionale intende promuovere una intensa attività per diffondere la conoscenza delle eccellenze piemontesi all’estero e per favorire l’affermazione sul territorio regionale ed al di fuori di esso, del concetto di identità del Piemonte.

INTERVENTI PER L’ANNO 2004

1) Azioni mirate per favorire la valorizzazione dell’identità del Piemonte;

2) iniziative di carattere culturale scientifico ed economico per promuovere in Italia ed all’estero l’identità del Piemonte;

3) sostegno economico ai gruppi folcloristici piemontesi e nel mondo in occasione di manifestazioni di grande respiro culturale alle quali e’ richiesta una presenza di gruppi che esprimano la cultura piemontese in ogni sua sfaccettatura;

4) realizzazione di volumi e/o documentari informativi sull’emigrazione piemontese nei Paesi del mondo ove è maggiore la concentrazione delle nostre Comunità;

5) prosecuzione degli incontri - scambio della Comunità piemontese nelle sue articolazioni istituzionali, economico-produttive,culturali e sociali con le comunità piemontesi residenti in tutto il mondo d’intesa con la Presidenza del Consiglio regionale, con l’Assessorato al Commercio e Affari Internazionali nonché con altre strutture regionali interessate e, comunque, in collaborazione con l’associazionismo dei piemontesi all’estero;

6) incontri con le comunità locali piemontesi presso le loro sedi nel mondo.

ARTICOLO 20
DIPLOMI DI BENEMERENZA A EMIGRATI

La Giunta regionale, sentito il parere dell’Ufficio di Presidenza della Consulta regionale dell’Emigrazione, può conferire diplomi di benemerenza agli emigrati piemontesi che hanno onorato il nome del Piemonte nel mondo per un periodo di emigrazione non inferiore a 20 anni complessivamente.

ARTICOLO 21
STUDI, INDAGINI, RICERCHE

La Giunta regionale prevede di realizzare nel 2004, anche eventualmente in collaborazione con gli enti locali e gli istituti di ricerca piemontesi, con gli Istituti italiani di Cultura, gli Istituti Dante Alighieri e le Associazioni di piemontesi all’estero, studi e ricerche per meglio conoscere i fenomeni migratori che hanno interessato il Piemonte in questi ultimi anni e per favorire la conoscenza del ruolo avuto dalle donne piemontesi emigrate nelle attività imprenditoriali, culturali, scientifiche e sociali.

ARTICOLO 22
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/FEDERAZIONI/CIRCOLI

Le associazioni/federazioni/circoli di cui all’articolo 22 della 1.r. 1/1987, inseriti nel Registro delle Associazioni, possono essere assegnatari di contributi per la realizzazione di specifici progetti che, in sintonia con le azioni promosse direttamente dalla Regione Piemonte:

- promuovano la realtà del Piemonte, al fine di porre i presupposti per quella che potrebbe essere la neoidentità collettiva della popolazione piemontese;

- promuovano le eccellenze e la cultura del Piemonte in Italia ed all’estero;

- svolgano azioni di carattere socio-assistenziale a favore di corregionali emigrati ed indigenti.


La richiesta di contributi, deve essere presentata alla Giunta regionale Settore Affari Internazionali e Comunitari e corredata da una scheda che descriva l’iniziativa che si intende realizzare, con la previsione dei relativi costi e dei tempi di realizzazione. Devono essere altresì indicati i patrocini che si intendono richiedere e l’eventuale collaborazione di altri enti pubblici competenti per territorio.

AMMISSIONE E DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi non hanno carattere di periodicità e generalità, ma sono concessi di volta in volta all’associazione richiedente ed in relazione allo svolgimento di specifiche iniziative. Il contributo è calcolato sulla spesa relativa ai costi direttamente sostenuti ed adeguatamente documentati.

L’entità del contributo da erogarsi non può superare il 50% delle spese dimostrate.


Bilancio di previsione per l’anno 2004

La tabella seguente diversifica gli stanziamenti delle singole UPB e dei capitoli concernenti l’emigrazione


allegato