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Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 / 07 / 2004

Codice 14.2
D.D. 28 aprile 2004, n. 261

Reg. CE 1257/99 - P.S.R. 2000-2006 della Regione Piemonte - Misura I Azione 2.d “Miglioramento della rete di viabilita’ forestale” - R.d. 3267/1923 L.r. 45/1989 - Ditta: Amministrazione comunale di Mezzenile. Comune: Mezzenile (TO) - Localita’: Pian del Bosco - Colle della Cialmetta - Autorizzazione all’esecuzione degli interventi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di approvare ai sensi e con le modalità previste dall’Azione i.2.d del PSR 2000-2006 della Regione Piemonte il progetto presentato dall’Amministrazione comunale di Mezzenile per l’apertura di una pista silvo pastorale a servizio del comprensorio forestale Pian del Bosco - Colle della Cialmetta , nel territorio del medesimo comune, per un importo complessivo di spesa ammissibile, secondo quanto descritto nel verbale di istruttoria del 23/3/2004 redatto dal funzionario incaricato del Settore Gestione Attività Strumentali per l’Economia montana e le Foreste, di Euro 41.813,78 a cui corrisponde un contributo concedibile di di Euro 33.451,02 pari all’80% della spesa ammissibile sopra riportata, alle seguenti condizioni:

a) le somme a disposizione per eventuali lavori imprevisti e indennità di occupazione verranno liquidate in fase di collaudo solo se opportunamente rendicontate;

b) i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola ed in osservanza della documentazione

progettuale sottoposta ad approvazione e nel rispetto della normativa tecnica di settore;

c) i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile al fine di minimizzare l’impatto ambientale e paesaggistico;

d) nell’esecuzione di tutta l’opera, si dovrà porre particolare cura ed attenzione alla scelta ed impiego dei materiali, con speciale riguardo ai metodi di lavorazione, mantenendo intatte le caratteristiche tipiche della zona.

2) di autorizzare ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, l’Amministrazione comunale di Mezzenile, nella persona dei Sindaco pro tempore, sig. Grappolo Roberto, ad effettuare le trasformazioni e le modificazioni dell’uso del suolo relative all’intervento di cui sopra, consistente nell’apertura di una pista silvo pastorale a servizio del comprensorio forestale Pian del Bosco - Colle della Cialmetta, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie di progetto agli atti della presente Amministrazione, alle seguenti condizioni:

e) occorrerà attenersi strettamente alle prescrizioni e alle risultanze contenute nella relazione geologica e geotecnica redatta dal geol. Duregon Corrado, datata gennaio 2004, in particolare:

- l’attraversamento del rio che scorre a sud di Alpe Boirai dovrà esse effettuato mediante la realizzazione di un guado in modo da evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso delle acque;

- si dovrà inoltre provvedere alla regimazione delle acque superficiali provenienti da monte, al fine di evitare fenomeni di ruscellamento lungo la sede stradale, accompagnandole adeguatamente sul lato di valle;,

in generale, su tutto il percorso, dovranno essere ridotti al minimo gli scavi e i riporti evitando l’accumulo di materiali detritici;

particolare cura, in fase esecutiva, andrà dedicata all’ancoraggio delle opere di sostegno, al fine di evitarne lo scivolamento al piede, con un aggravio dei carichi sulla coltre eluvio-colluviale e sulla coltre a grossi blocchi disarticolati presente, quest’ultima, nella parte terminale del tracciato;

- in considerazione delle problematiche legate al contesto idrogeologico, in fase esecutiva, gli interventi dovranno essere seguiti da un geotecnico al fine di intervenire con le metodologie e gli accorgimenti più opportuni per evitare l’innesco di eventuali dissesti e valutare l’esatta localizzazione e la corretta esecuzione delle opere di sostegno, sia sul lato di valle che, eventualmente, sul lato di monte;

f) in corso d’opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 11 marzo 1988. Gli scavi, ove necessario, dovranno essere opportunamente armati;

g) nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici al fine di adempiere al dettato del D.M. 11 marzo 1988. Tali verifiche e, se del caso, l’eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, eseguite da un tecnico abilitato allo scopo, dovranno far parte integrante del progetto; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;

h) si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali al fine di impedirne la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse. Tutte le opere in progetto, interferenti con corsi d’acqua esistenti, dovranno essere verificate attraverso calcoli idrologici ed idraulici che ne consentano l’adeguato dimensionamento. Gli attraversamenti dei corsi d’acqua esistenti, in particolare per il rio che scorre a sud di Alpe Boirai, dovranno essere effettuati mediante la realizzazione di opportuni guadi tipo corda molle realizzati con lastricato di pietrame, in modo da evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso delle acque;

i) i movimenti di terra ed il taglio della vegetazione forestale dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;

j) si dovrà porre la massima attenzione affinché il materiale di risulta non venga scaricato a valle, soprattutto all’interno delle linee di impluvio e non dovrà essere recata turbativa al naturale scorrere dei corsi d’acqua esistenti;

k) le superfici smosse dovranno essere stabilizzate e prontamente inerbite;

l) il materiale di risulta della utilizzazione legnosa (ramaglia-cimali), se non utilizzato, dovrà essere trasportato in luoghi ove non possa alimentare eventuali incendi boschivi;

m) i terreni movimentati, in particolare la cotica erbosa, dovranno essere opportunamente stoccati in loco in attesa del riutilizzo, il materiale in eccedenza dovrà essere trasportato presso discariche autorizzate;

n) particolare cura dovrà essere posta alla salvaguardia della vegetazione esistente, limitando allo stretto necessario gli interventi al soprassuolo arboreo; i tagli dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte, secondo le buone norme selvicolturali e senza provocare danni alla vegetazione arborea circostante;

o) il rinterro dei cavi dovrà avvenire a regola d’arte in modo da non costituire via preferenziale per il deflusso delle acque sia superficiali sia sotterranee;

p) eventuali sorgenti interessate dall’apertura del tracciato dovranno essere captate e opportunamente regimate;

3) che in caso di inosservanza delle prescrizioni tecnico-procedurali riportate ai punti precedenti l’Amministrazione Regionale potrà procedere alla revoca del contributo concesso;

4) che le eventuali varianti progettuali presentate da parte dei soggetti beneficiari potranno essere approvate con semplice nota scritta dal Settore che effettua l’istruttoria purché, le suddette varianti, non alterino la natura degli interventi e siano conformi alla normativa sui lavori pubblici;

5) che l’entità precisa dei contributo concesso sarà stabilita a consuntivo, in base all’esito delle verifiche finali dei lavori effettivamente realizzati e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, l’Ente proponente è esonerato dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di lavori finalizzati all’esclusiva valorizzazione agrosilvo-pastorale del territorio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, l’opera dovrà essere interdetta al passaggio dei veicoli a motore con l’eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza e antincendio, dei mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti nonché dei mezzi di chi debba accedere per motivati scopi professionali, o accedere a strutture agrituristiche.

Il divieto di cui sopra dovrà essere reso pubblico mediante l’affissione, a cura del titolare dell’autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: “Divieto di passaggio (art. 2 Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45) ”.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria, nei limiti e nei diritti che competono all’Amministrazione concedente. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Qualora gli interventi in progetto interessino dei corsi d’acqua soggetti alla disciplina ex. R.D. 523/1904 (corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche) ovvero facenti parte del demanio regionale, è necessario acquisire, prima dell’inizio dei lavori, l’autorizzazione idraulica e/o il nulla osta idraulico presentando apposita istanza al Settore 00. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico competente territorialmente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente responsabile
Franco Licini