Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 / 07 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 349-151815 del 27.5.2004
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 23. del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 349-151815 del 27.5.2004:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) nei limiti di disponibilità dellacqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio Irriguo San Sudario (omissis) la concessione di derivazione dacqua sotterranea mediante due pozzi in Comune di Villafranca P.te foglio di mappa n. 53 particella catastale n. 43 e foglio di mappa n. 53 pratica prov. 12125-A e foglio di mappa n. 53 particella catastale n. 188 pratica prov. 121 25-B in misura di 1/sec massimi 50 e medi 4 per complessivi mc 58.000 annui ad uso agricolo;
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dellimporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 21.1.2004:
(omissis)
Art. 7- Condizioni particolari
La concessione é accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:
- lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza lAmministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.
(omissis)