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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 28

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2004, n. 27-12998

Approvazione delle modalità operative e gestionali dell’intervento previsto con protocollo d’intesa di cui all’art. 3 della Legge Regionale 6 ottobre 2003, n. 24, nonché delle modalità di rimborso di cui all’art. 4 della Legge medesima

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di stabilire che il limite di spesa di euro 155.000,00 previsto all’art. 5 della L.R. n° 24/2003, quale contributo della Regione Piemonte pari al 40% del pedaggio autostradale dovuto dagli autotrasportatori per l’intervento di che trattasi sarà ripartito, durante il periodo della sperimentazione, così come segue: il 90% per i rimborsi a favore degli autotrasportatori che utilizzeranno sistemi di pagamento Telepass, con riduzione del pedaggio operata da ASPI direttamente al passaggio al casello; il restante 10% per i rimborsi a favore degli autotrasportatori che utilizzeranno altri sistemi di pagamento del pedaggio autostradale e faranno richiesta di rimborso alla Regione Piemonte; in caso di eventuale raggiungimento del limite di spesa del soprammenzionato 90% e di conseguente interruzione, da parte di ASPI, della riduzione del pedaggio operata in automatico al casello autostradale, gli autotrasportatori che utilizzeranno il telepass potranno, al pari di coloro i quali utilizzano gli altri sistemi di pagamento, essere ammessi a forma di rimborso, sempre all’interno del 10% dell’importo di cui all’art. 5 della L.R. n°24/2003, dietro richiesta dell’interessato; a consuntivo sarà possibile compensare, tra le differenti forme di pagamento ammesse a contributo, eventuali economie di spesa che si dovessero verificare nell’ambito della sperimentazione;

2. di stabilire le modalità di liquidazione degli importi dovuti alla società concessionaria della A26, come previsto dall’art. 4 comma 2 della L.R. n° 24/2003, così come definite nello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e ASPI, che si approva con il presente provvedimento,

3. di approvare quale parte integrante e sostanziale dell’atto l’allegato schema di convenzione tra la Regione Piemonte e ASPI, demandando la stipula della convenzione medesima al Dirigente del Settore competente, il quale provvederà agli adempimenti gestionali di conseguenza;

4. di stabilire che gli autotrasportatori i quali utilizzeranno sistemi di pagamento differenti dal telepass, (ossia contanti, bancomat, viacard, carta di credito, etc.) dovranno fare pervenire alla Regione Piemonte, entro e non oltre il giorno 30/10/2004, domanda di rimborso del costo del pedaggio sostenuto, corredata dalle attestazioni di transito e di pagamento rilasciate al casello autostradale da ASPI al momento del versamento, nonché da autocertificazione in merito al numero di targa del veicolo utilizzato; per le richieste ammissibili a contributo la liquidazione, da parte dei competenti Uffici, avverrà entro giorni 90 (novanta) dalla acquisizione agli atti dell’istanza;

5. di demandare al Dirigente del Settore competente l’adozione dei conseguenti provvedimenti gestionali, inclusa la predisposizione della modulistica che dovrà essere utilizzata dagli interessati per le richieste di rimborso di cui al comma precedente;

6. di dare atto che le liquidazioni dei rimborsi del 40% del pedaggio autostradale avverranno entro il limite di spesa di cui all’art. 5 della citata L.R. n° 24/2003, pari ad Euro 155.000,00;

7. le liquidazioni dei rimborsi saranno operate secondo l’ordine cronologico delle richieste, ferma restando la ripartizione di cui al punto 1); il raggiungimento dei limiti di spesa comporterà in ogni caso il venire meno delle agevolazioni per gli utenti;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti firmatari del Protocollo d’intesa siglato in data 1/6/2004, nonché di dare pubblicità in merito al dirottamento ed alle soprammenzionate modalità operative;

9. di dare atto che alla copertura finanziaria dell’intervento in argomento si farà fronte con le somme che l’Amministrazione si impegna a rendere disponibili nel Bilancio regionale 2004 sul Cap. 14315, appositamente istituito a tal fine con Deliberazione della Giunta Regionale n° 20-12917 in data 5/7/2004.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)