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Bollettino Ufficiale n. 28 del 15 / 07 / 2004

Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma

Progetto di variante alle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico: art. 36 - interventi di rinaturazione

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 200, n. 365;

- in particolare, l’art. 1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piano stralcio”;

- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”.

- Richiamate

- la propria Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995";

- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha

adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) ”;

Premesso che

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 18 maggio 1989, n.183;

- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;

- l’art.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 - come modificato dall’art.12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il “Piano Stralcio delle Fasce

Fluviali" (di seguito PSFF), quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai

sensi del citato art. 17, comma 6ter della legge 183/1989. Il PSFF ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

- l’art. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

- in conformità alla normativa di cui al punto precedente questo Comitato, con propria Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, ha infine adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art. 17, comma 6ter della citata legge 183/1989. L’ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

- il PAI è stato approvato, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge 183/1989, con DPCM 24 maggio 2001;

- per effetto dell’approvazione del PAI, la delimitazione delle Fasce fluviali di cui al citato PSFF è stata estesa ai corsi d’acqua della parte del bacino del fiume Po non precedentemente interessata dal PSFF medesimo assumendo, in tal modo, i caratteri ed i contenuti di “secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali”;

Considerato che

- il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

- coerentemente con le finalità generali del PAI, l’art. 36 dell’elaborato n. 7 (Norme Tecniche di Attuazione, di seguito definite NTA) contiene la disciplina relativa agli “interventi di rinaturazione”;

- la vigente formulazione del suddetto art. 36 è la seguente:

1. Nelle Fasce A e B e in particolare nella porzione non attiva dell’alveo inciso sono favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l’acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona.

2. Gli interventi devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l’assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l’asportazione di materiali inerti

dall’alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre che non devono superare complessivamente i 20.000 mc. Se gli interventi ricadono esternamente all’alveo, dovranno seguire le disposizioni di cui al successivo art. 41; se, viceversa, ricadono all’interno dell’alveo dovranno seguire le disposizioni di cui alla “Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po” (Allegato 4 al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) allegata alla presenti Norme.

3. Nell’ambito delle finalità di cui al precedente comma, l’Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell’art. 21 e seguenti della L. 18

maggio 1989, n. 183.

4. L’Autorità di bacino approva una direttiva tecnica concernete i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali, come previsto dall’art. 15, comma 2.

5. Al fine di valutare gli effetti e l’efficacia degli interventi programmati, l’Autorità di bacino predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell’ambito territoriale del presente Piano di cui all’art. 25.

6. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.

7. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l’ente gestore.

- in sede di verifica relativa alla prima applicazione del suddetto articolo, è emerso che lo stesso non definisce in modo inequivocabile gli ambiti territoriali cui si riferiscono i commi 1 e 2, dando luogo al rischio di interpretazioni tra loro contraddittorie;

- in particolare, con riferimento agli interventi di rinaturazione che comportino estrazione di materiali inerti (limite concepito temporaneamente in attesa della predisposizione della direttiva rinaturazione), è stato rilevato che il limite di 20.000 m3 di cui al comma 2 impedisce, di fatto, l’esecuzione di tutti gli interventi di rinaturazione che si pongono l’obiettivo di ripristinare lanche nel corso medio del Po e nel tratto basso degli affluenti principali, che interessano volumi di materiali inerti decisamente superiori. Tali interventi sono ritenuti importanti per le strategie della pianificazione di Bacino in relazione alle finalità di cui al comma 1 del medesimo art. 36;

- è emerso, altresì, che, sulla base del testo normativo vigente, la procedura di disamina dei progetti relativi agli interventi di rinaturazione si limita a considerare l’aspetto dell’attività estrattiva, mentre non viene prevista una procedura di valutazione del progetto e della compatibilità degli interventi interni alle fasce fluviali A e B;

- a seguito degli esiti della suddetta verifica, è da ritenere che sia necessario procedere ad una modifica del testo dell’art. 36 delle NTA del PAI, la quale tenga debitamente conto delle esigenze indicate ai punti precedenti;

Acquisito

il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 10 dicembre 2003;

Ritenuto

di procedere all’adozione del Progetto di Variante all’elaborato n° 7 (Norme Tecniche di Attuazione - NTA) del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), relativamente all’art.36 (Interventi di rinaturazione);

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

delibera

Art.1

E’ adottato il “Progetto di Variante all’elaborato n° 7 (Norme di Attuazione) del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM del 24 maggio 2001" (di seguito sinteticamente definito ”Progetto di Variante"), costituito dalla sostituzione del testo dell’art.36 (Interventi di rinaturazione) attualmente vigente con il seguente:

- 1. Nelle Fasce A e B sono promossi gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l’acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona.

- 2. Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l’assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica.

- 3. Ogni intervento di rinaturazione previsto all’interno delle fasce A e B deve essere definito tramite un progetto che deve essere trasmesso dall’Amministrazione

competente al rilascio del provvedimento autorizzativo all’Autorità di bacino, la quale, entro tre mesi dal ricevimento di tutti gli elaborati progettuali necessari, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

- 4. Qualora gli interventi di cui al comma 3 prevedano l’asportazione di materiali inerti, i progetti devono contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa il regime giuridico della proprietà dei terreni interessati (se demaniale o privata). Nell’ipotesi che l’intervento interessi in tutto o in parte terreni soggetti al regime privato, per la porzione privata, i progetti dovranno seguire preventivamente le disposizioni di cui al successivo art. 41. In ogni caso il progetto deve seguire la procedura di cui al comma 3.

- 5. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l’ente gestore.

- 6. Nell’ambito delle finalità di cui al precedente comma, l’Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell’art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.

- 7. L’Autorità di bacino, in sede di adozione definitiva della presente Variante di Piano, approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali, come previsto dall’art. 15, comma 2. La direttiva potrà contenere disposizioni di maggior dettaglio finalizzate all’attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.

- 8. Al fine di valutare gli effetti e l’efficacia degli interventi programmati, l’Autorità di bacino predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell’ambito territoriale del presente Piano di cui all’art. 25, coordinandosi con gli Enti di gestione di aree protette territorialmente interessati.

- 9. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi

operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.

Art. 2

Le disposizioni di cui al testo novellato dell’articolo 36 delle NTA del PAI, adottato con la presente Deliberazione, entrano in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della notizia relativa all’adozione della Deliberazione medesima e fino all’entrata in vigore del DPCM di approvazione della presente variante o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a un anno, quali misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell’art. 17 comma 6bis della legge 183/89.

Art. 3

Dell’adozione del Progetto di Variante è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

Art. 4

Il presente Progetto di Variante e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dell’Autorità di bacino nonché presso le sedi delle Regioni e delle Province territorialmente interessate e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della notizia di cui al primo comma del precedente articolo 3, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro su cui sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Ai sensi dell’art.18, comma 8 della legge 183/1989, le osservazioni sul Progetto di Variante possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alle Regioni territorialmente competenti entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma. Le Regioni sono tenute ad esprimersi sulle osservazioni di cui al presente comma, nel rispetto del termine di cui al comma 9 della legge 183/1989.

Art. 5

Ai sensi dell’articolo 1bis del citato Decreto Legge n.279/2000, convertito in legge 365/2000, le Regioni interessate, ai fini dell’adozione ed attuazione del Progetto di Variante e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convocano una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto medesimo; detto parere tiene luogo di quello di cui all’articolo 18, comma 9, della legge 183/1989.

Art. 6

La Variante al PAI è adottata da questo Comitato, tenuto conto dei pareri delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della notizia dell’adozione del Progetto di Variante nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettino Ufficiali delle Regioni interessate.

Il Presidente
Altero Matteoli

Il Segretario Generale
Michele Presbitero