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Bollettino Ufficiale n. 28 del 15 / 07 / 2004

Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma

Adozione di progetto di piano stralcio di integrazione al piano per l’assetto idrogeologico (PAI) - Integrazioni alla cartografia di cui all’allegato 4.1 dell’elaborato n. 2 (aree a rischio idrogeologico molto elevato; - modifiche al titolo IV dell’elaborato n. 7 (norme tecniche d’attuazione)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni;

- in particolare l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”

- il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa relativa a “Piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

- il DPCM 29 settembre 1998, recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180";

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- in particolare, l’art.1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”;

- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto

- idrogeologico del bacino del fiume Po";

Richiamate

- la propria Deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate”;

- la propria Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po”;

- la propria Deliberazione n.20 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato lo “Aggiornamento del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267) ”;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 1407 del 21 luglio 2003, recante “legge n. 267/1998 - aree a rischio idrogeologico molto elevato - Proposta di variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) ”;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia - Romagna n.2427 del 27 novembre 2003, recante “legge n.267/1998 - Proposta di aggiornamento del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato”;

Premesso che

- con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art.17, comma 6ter della citata legge 183/1989 (come modificato dall’art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493);

- tra gli elaborati che costituiscono il suddetto PAI figura, in particolare, l’Elaborato 2 (“Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”), il cui Allegato 4.1 contiene la “Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato” ;

- l’art.7 della Deliberazione n. 18/2001 prevede che, alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui al punto precedente (già individuate dal Piano Straordinario approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 14 del 26 ottobre 1999, ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del D.L. 11 giugno 1998, n.180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267), si applica il Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI “Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato”;

- con propria Deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha approvato lo “Aggiornamento del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato”, il cui Elaborato 1 (Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato) contiene la perimetrazione di nuove aree a rischio idrogeologico molto elevato, proposte dalle Regioni Emilia Romagna e Lombardia, ad integrazione e aggiornamento di quanto riportato al punto precedente;

- l’art.5 della suddetta Deliberazione n. 20/2001 ha stabilito, in particolare, che, allo scopo di integrare il PAI con le perimetrazioni di cui al precedente capoverso, il Comitato Istituzionale provvedesse, con successiva deliberazione, a adottare un idoneo Progetto di Piano Stralcio integrativo del PAI medesimo;

Considerato che

- ai fini dell’integrazione del quadro delle Aree a rischio idrogeologico molto elevato, la Regione Emilia - Romagna, con nota prot.n.AMB/GBO/03/21841 del 21 luglio 2003, ha trasmesso all’Autorità di Bacino copia della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1407 del 21 luglio 2003, relativa all’approvazione di una proposta di variante al PAI;

- la suddetta proposta si riferisce a n. 26 aree, perimetrate come aree a rischio idrogeologico molto elevato nell’ambito della citata Deliberazione n. 20/2001; a n. 6 nuove aree a rischio idrogeologico molto elevato; a n. 1 modifica di un’area a rischio idrogeologico molto elevato (014-ER-PR-Bedonia), già individuata nell’ambito della citata Deliberazione di Comitato Istituzionale n.14/1999 e successivamente recepita dal PAI con Deliberazione n.18/2001;

- la Regione Emilia - Romagna, ad integrazione della documentazione di cui ai punti precedenti e relativamente a tutte le aree ivi menzionate, ha trasmesso, con nota prot.n. AMB/GBO/03/27052 del 15 settembre 2003, le schede informative relative alle aree di cui al precedente capoverso, compilate secondo i criteri di cui al DPCM 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto - legge 11 giugno 1998, n. 180);

- successivamente, la Regione Emilia Romagna, a parziale rettifica e ad integrazione della sopra richiamata DGR 1407, ha trasmesso con nota prot.n. AMB/DCB/03/36519 del 3 dicembre 2003, copia della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2427 del 27 novembre 2003 in merito alle sopra richiamate n. 6 nuove aree a rischio idrogeologico molto elevato, alla sopra richiamata area 014- ER-PR Bedonia nonché ad un’ulteriore modifica, relativa ad una delle 26 aree a rischio idrogeologico molto elevato pure precedentemente richiamate (l’area 065-ER-PR Colorno Mezzani). Di conseguenza, per tali aree si procederà con apposito e separato atto del Comitato Istituzionale;

- costituiscono, pertanto, oggetto della presente Deliberazione le rimanenti 25 aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui alla DGR 1407;

- la Regione Lombardia, nell’ambito degli incontri tenutisi presso la sede dell’Autorità di Bacino con le Regioni interessate (rispettivamente in data 14 maggio, 24 settembre, 1 ottobre, 22 ottobre e 20 novembre 2003), ha proposto, a sua volta, che col presente atto si provvedesse al recepimento nell’ambito del PAI, delle n.26 aree perimetrate come aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui alla citata Deliberazione n. 20/2001;

- la Regione Piemonte, ai fini dell’integrazione del quadro delle Aree a rischio idrogeologico molto elevato, con Nota prot.n.5252/23.2 del 6 settembre 2002, ha trasmesso all’Autorità di Bacino copia della Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-6457 del 1° luglio 2002, relativa all’approvazione della variante di PAI in merito a n.1 modifica di area a rischio idrogeologico molto elevato, già individuata nell’ambito della citata Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 14/1999 e, successivamente, recepita dal PAI con Deliberazione n. 18/2001;

- al fine di chiarire e meglio specificare il quadro normativo del PAI e, in particolare, il Titolo IV (Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato) delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito brevemente definite NTA), la Regione Emilia - Romagna con nota prot.n.AMB/DCB/03/16848 del 9 giugno 2003, ha proposto, tra l’altro, integrazioni e modifiche all’art.54 (Norma finale) di tali NTA del PAI;

- nell’ambito dei citati incontri tenutisi presso la sede dell’Autorità di Bacino con le Regioni interessate, sono state ulteriormente definite le modifiche normative di cui al Titolo IV finalizzate a:

1. precisare gli oggetti delle norme del Titolo IV e le procedure d’individuazione e verifica di compatibilità a livello comunale relativamente alle diverse classi di rischio (art. 48 comma 1 e 2; art. 49 comma 2);

2. chiarire il processo di revisione delle condizioni di rischio molto elevato R4 e elevato R3 (art. 54);

- nell’ambito degli incontri sopra richiamati e, altresì, nella suddetta Nota prot. n. AMB/DCB/03/36519 del 3 dicembre 2003, è stato inoltre rilevato un errore materiale relativo alla legenda della perimetrazione 057-ER-MO di cui alla citata Deliberazione di Comitato Istituzionale n.20 del 26 aprile 2001; in particolare, alla stregua di quanto proposto dalla Regione Emilia Romagna (con nota prot.n.AMB/GBO/01/6779 del 10 aprile 2001), si è rilevato che le zone erroneamente identificate come Zona 1, Zona 2 e Zona 3, sono in realtà da identificarsi come “Zona A, Zona B e Zona C - Abitato dichiarato da consolidare con R.D.L. 2 marzo 1916 n.299, perimetrazione e normativa approvate con deliberazione di Giunta Regionale 10 marzo 1998 n. 260", così come, peraltro,

previsto dall’art.49, comma 2, delle Norme d’Attuazione del PAI [“_____ (omissis) _____ le limitazioni d’uso del suolo attualmente operanti ai sensi della L. 9 luglio 1908, n.445 e della L. 30 marzo 1998, n.61 relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano];

Acquisito:

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato Tecnico nella seduta del 10 dicembre 2003;

Ritenuto:

- che sussista la necessità di integrare il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) relativamente alle aree a rischio idrogeologico molto elevato;

- che sussista altresì la necessità di modificare il Titolo IV (recante Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato) delle NTA del PAI;

per quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

delibera

Art. 1

E’ adottato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183 un “Progetto di Piano Stralcio di Integrazione al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Integrazioni alla cartografia di cui all’allegato 4.1 dell’Elaborato 2 (Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato) - Modifiche al Titolo IV dell’Elaborato n.7 (Norme Tecniche d’Attuazione) ”, di seguito brevemente definito “Progetto di Integrazione”.

Il Progetto di Integrazione di cui al primo comma è costituito dall’Allegato Unico alla presente Deliberazione, contenente:

1. rappresentazione cartografica, in scala 1:10.000, ed elenco delle perimetrazioni di aree a rischio idrogeologico molto elevato ad integrazione dell’allegato 4.1 (Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000) all’Elaborato n. 2 del PAI “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo” di cui al Titolo IV del PAI, proposte in n.25 dalla Regioni Emilia Romagna, n.26 dalla Regione Lombardia e n. 1 dalla Regione Piemonte (Allegato Unico alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e costitutiva);

2. correzione di errore materiale alla legenda della perimetrazione 057-ER-MO, di cui alla Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 20 del 26 aprile 2001, relativamente alla classificazione delle zone erroneamente identificate: Zona 1, Zona 2 e Zona 3, le quali sono rispettivamente da identificare come “Zona A, Zona B e Zona C - Abitato dichiarato da consolidare con R.D.L. 2 marzo 1916 n.299, perimetrazione e normativa approvate con deliberazione di Giunta Regionale 10 marzo 1998 n. 260" secondo quanto previsto dall’art.49, comma 2, delle Norme d’Attuazione del PAI.

Art. 2

Le modifiche di cui al Progetto di Integrazione del precedente art. 1 entrano in vigore, quali misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell’art. 17 comma 6bis della legge 183/89, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e restano in vigore fino alla pubblicazione del DPCM di approvazione del Progetto medesimo o, in mancanza, per un periodo pari e, comunque, non superiore a tre anni.

Art. 3

La presente Deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

Le Regioni provvedono a dare immediata comunicazione dell’avvenuta adozione del Progetto di cui al primo comma ai Comuni interessati, trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi al Progetto medesimo.

Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, i Comuni interessati sono tenuti a pubblicare la presente Deliberazione mediante affissione della stessa all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono altresì tenuti a trasmettere la certificazione dell’avvenuta pubblicazione alle Regioni.

Art. 4

L’allegato Progetto di Integrazione al PAI e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dell’Autorità di bacino nonché presso le sedi delle Regioni e delle Province territorialmente interessate e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro, su cui sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Ai sensi dell’art. 18, comma 8 della legge 183/1989, le osservazioni sul Progetto di cui al primo comma possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alle Regioni territorialmente competenti entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma. Le Regioni sono tenute ad esprimersi sulle osservazioni di cui al presente comma, nel rispetto del termine di cui al comma 9 della legge 183/1989.

Art. 5

Ai sensi dell’articolo 1bis del decreto legge n. 279/2000, convertito in legge 365/2000, le Regioni interessate, ai fini dell’adozione definitiva e dell’attuazione del Piano stralcio di Integrazione al PAI e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convocano una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto allegato alla presente Deliberazione; detto parere tiene luogo di quello di cui all’articolo 18, comma 9, della legge 183/1989.

Art. 6

Il Piano di Integrazione al PAI è definitivamente adottato da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 7

La rubrica del Titolo IV delle NTA del PAI è sostituita dalla seguente: “Norme per le aree a rischio idrogeologico”.

La rubrica dell’art. 48 delle NTA del PAI è sostituita dalla seguente “Disciplina per le aree a rischio idrogeologico”.

L’articolo 48 delle NTA del PAI è integrato con l’aggiunta del seguente comma:

- comma 2: “Ai fini dell’adeguamento delle aree di cui al precedente comma 1 alle classi di rischio così come definite dall’”Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art.1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180", l’Autorità di bacino, in sede di adozione definitiva della presente variante di Piano, provvederà con apposita Direttiva ad individuare i criteri e i metodi per il raccordo tra gli studi geologici di supporto all’adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi del precedente articolo 18, e il quadro delle conoscenze riguardanti le aree a rischio idrogeologico".

L’articolo 49, comma 2, delle NTA del PAI è modificato come segue:

“_____(omissis)_____ Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti zone:

____(omissis)".

L’articolo 54 delle NTA del PAI è integrato con l’aggiunta del seguente comma:

- comma 2: “La perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico di cui all’allegato 4.1 all’elaborato 2 del presente piano potrà essere modificato con le procedure di cui al precedente articolo 18, previo parere vincolante rilasciato dalla competente struttura regionale, anche sulla base delle indicazioni della direttiva di cui al comma 3 del precedente articolo 48. La Regione provvederà a trasmettere le modifiche all’autorità di Bacino, per l’aggiornamento del PAI, secondo le procedure di cui al comma 4 del già citato articolo 18".

Le modificazioni alle NTA del PAI, di cui al presente articolo, entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM di approvazione del Piano di integrazione di cui agli articoli precedente.

Il Presidente
Altero Matteoli

Il Segretario Generale
Michele Presbitero