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Bollettino Ufficiale n. 28 del 15 / 07 / 2004
Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2004, n. 26-12679
Intesa Istituzionale di Programma - Deliberazione CIPE n. 17/2003 - Approvazione Atto integrativo dellAccordo di Programma Quadro per il Settore della Difesa del Suolo. Definizione linee guida e criteri tecnico-amministrativi per la gestione degli interventi programmati
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1. Di approvare lAtto Integrativo allAccordo di programma Quadro Difesa del Suolo (suddiviso in Premessa, Articolato, Allegato A: Programma degli interventi ed Allegato B: Relazione tecnica), facente parte integrante della presente deliberazione;
2. Di delegare ling. Carlo Pelassa per la definizione e la sottoscrizione del testo finale dellAccordo Integrativo, apportando eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale, qualora si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione con i Ministeri dellEconomia e delle Finanze e dellAmbiente e della Tutela del Territorio.
3. Tutti i n. 76 interventi previsti nel citato Accordo di Programma Integrativo saranno oggetto di monitoraggio secondo le modalità stabilite dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma del 9 ottobre 2003;
4. Di dare atto che le schede di intervento citate allart. 2 dellAccordo integrativo sono agli atti della Direzione Difesa del Suolo;
5. Di dare atto che gli appalti dei lavori, oggetto dellAccordo, dovranno concludersi entro il 2005, così come previsto dalla Deliberazione Cipe n. 17/2003, per gli interventi finanziati ai sensi della Legge n. 208/98, pena la decurtazione dei fondi;
6. Per accelerare pareri, autorizzazioni e/o approvazioni, per i soli interventi finanziati ai sensi della legge n. 208/98, ed al fine di rispettare le tempistiche, alquanto ristrette, previste dallAccordo di Programma Quadro, si rende opportuno prevedere la possibilità di sottoporre i relativi progetti definitivi allesame della Conferenza di Servizi, già operante presso la Direzione Difesa del Suolo, istituita con D.G.R. n. 3-42491 del 10/01/1995 e con O.P.C.M. n. 2412 del 10/08/1995 e n. 2452 del 04/07/1996 ai sensi e per gli effetti dellart. 14 della L. n. 241/1990, dellart. 7 della L. n. 109/1994 e s.m.i. e dellart. 18 della L.R. n. 27/1994 .
Detta Conferenza potrà, peraltro, operare, per quanto riguarda gli interventi che risultano inseriti nel Piano generale di ricostruzione, conseguente agli eventi alluvionali degli anni 2000 e 2002, nei limiti e con le procedure di cui allart. 2 dellOrdinanza del Ministro degli Interni n. 3090/2000, in conseguenza della proroga dello stato di emergenza disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13/01/2004, che consente anche ai soggetti attuatori di avvalersi delle deroghe alle norme elencate nel medesimo art. 2 della sopra richiamata Ordinanza del Ministro dellInterno;
7. LAmministrazione proponente dovrà sottoporre, ove prescritto, il progetto alla procedura di cui alla L.R. n. 40/1998 e s.m.i., ovvero dichiararne lesclusione, secondo le modalità di cui allart. 10, comma 4, della medesima legge regionale, quando ricorrano le condizioni di cui allart. 4, comma 6, della L.R. n. 40/98 e s.m.i. anzidetta;
8. LAmministrazione proponente, nel caso di interferenza diretta o indiretta con Siti di Interesse Comunitario (SIC), potrà sottoporre, preventivamente, al Settore Pianificazione Aree Protette, per la procedura di Valutazione di Incidenza, il progetto preliminare.
Tale progetto preliminare dovrà essere accompagnato da una Relazione di Incidenza, redatta secondo lart. 6 del DPR n. 120 del 12/03/2003 ed i cui contenuti ed indirizzi sono specificati nellallegato G al DPR n. 357/97. In alternativa, lAmministrazione proponente dovrà predisporre il progetto definitivo, da sottoporre alle autorizzazioni e pareri, con allegata la Relazione di Incidenza completa dei contenuti sopra specificati;
9. La redazione di perizie suppletive sarà autorizzata solo nei limiti e nei casi previsti dalla Legge n. 109/94 e s.m.i. e, comunque, non dovrà produrre incrementi di spesa a carico della L. n. 208/98 e della L.R. n. 54/75, per cui dovrà, se del caso, essere prevista la copertura dei maggiori oneri con fondi di bilancio dellEnte attuatore;
10. Per gli interventi finanziati ai sensi della Legge n. 208/98 le spese tecniche di progettazione degli interventi, con esclusione di quelle relative alle fasi di progettazione e coordinamento, prescritte dal D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., dovranno essere ricomprese nella quota di spese generali riconosciute, come contributo ai soggetti attuatori, nella misura massima del 10% dellimporto dei lavori a base dasta comprensivo degli oneri per la sicurezza.
11. Per gli interventi finanziati ai sensi della L.R. n. 54/75, le spese generali, con esclusione di quelle relative alle fasi di progettazione e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i., dovranno essere contenute nella misura massima del 15% dellimporto progettuale dei lavori, così come previsto dallart. 6 della L.R. n. 54/75.
12. Per accelerare la realizzazione dei lavori e nel contempo agevolare gli Enti gestori degli interventi, il trasferimento dei fondi, a favore degli Enti attuatori delle opere finanziate ai sensi della Legge n. 208/98, avverrà, avuto riguardo a quanto disposto dallart. 3 dellAccordo integrativo, secondo le seguenti modalità:
a) il 30% della somma finanziata sarà erogata in due rate, la prima, pari all8% dellimporto finanziato, allatto della concessione del contributo, non appena disposto il primo trasferimento da parte del Ministero dellEconomia e delle Finanze; la seconda rata, pari al 22% dellimporto finanziato, non appena avvenuto il secondo trasferimento da parte del predetto Ministero;
b) i successivi trasferimenti saranno erogati a seguito della presentazione di stati di avanzamento, non inferiori al 10% dellimporto netto dei lavori, sino al raggiungimento del 90% dellimporto dei lavori al netto del ribasso dasta, oneri fiscali compresi e con erogazione della somma restante allatto della presentazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo e della rendicontazione finale dellintervento
13. Per quanto attiene le modalità di erogazione del finanziamento concesso ai sensi della L.R. n. 54/75 rimangono invariate le disposizioni di cui alla determinazione dirigenziale della Direzione Difesa del Suolo, Settore Difesa Assetto Idrogeologico, n. 117 del 27/12/2003 ed ogni altra disposizione in essa contenuta.
14. Di dare atto che con successivo atto amministrativo, non appena intervenuto il trasferimento da parte dello Stato delle somme finanziate con la legge n. 208/98 e previste nellAccordo per le annualità 2003 e 2004, si provvederà allaccantonamento della relativa spesa.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)