Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 28 del 15 / 07 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2004, n. 26-12679

Intesa Istituzionale di Programma - Deliberazione CIPE n. 17/2003 - Approvazione Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro per il Settore della “ Difesa del Suolo”. Definizione linee guida e criteri tecnico-amministrativi per la gestione degli interventi programmati

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. Di approvare l’Atto Integrativo all’Accordo di programma Quadro “Difesa del Suolo” (suddiviso in Premessa, Articolato, Allegato A: Programma degli interventi ed Allegato B: Relazione tecnica), facente parte integrante della presente deliberazione;

2. Di delegare l’ing. Carlo Pelassa per la definizione e la sottoscrizione del testo finale dell’Accordo Integrativo, apportando eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale, qualora si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

3. Tutti i n. 76 interventi previsti nel citato Accordo di Programma Integrativo saranno oggetto di monitoraggio secondo le modalità stabilite dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma del 9 ottobre 2003;

4. Di dare atto che le schede di intervento citate all’art. 2 dell’Accordo integrativo sono agli atti della Direzione Difesa del Suolo;

5. Di dare atto che gli appalti dei lavori, oggetto dell’Accordo, dovranno concludersi entro il 2005, così come previsto dalla Deliberazione Cipe n. 17/2003, per gli interventi finanziati ai sensi della Legge n. 208/98, pena la decurtazione dei fondi;

6. Per accelerare pareri, autorizzazioni e/o approvazioni, per i soli interventi finanziati ai sensi della legge n. 208/98, ed al fine di rispettare le tempistiche, alquanto ristrette, previste dall’Accordo di Programma Quadro, si rende opportuno prevedere la possibilità di sottoporre i relativi progetti definitivi all’esame della Conferenza di Servizi, già operante presso la Direzione Difesa del Suolo, istituita con D.G.R. n. 3-42491 del 10/01/1995 e con O.P.C.M. n. 2412 del 10/08/1995 e n. 2452 del 04/07/1996 ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L. n. 241/1990, dell’art. 7 della L. n. 109/1994 e s.m.i. e dell’art. 18 della L.R. n. 27/1994 .

Detta Conferenza potrà, peraltro, operare, per quanto riguarda gli interventi che risultano inseriti nel Piano generale di ricostruzione, conseguente agli eventi alluvionali degli anni 2000 e 2002, nei limiti e con le procedure di cui all’art. 2 dell’Ordinanza del Ministro degli Interni n. 3090/2000, in conseguenza della proroga dello stato di emergenza disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13/01/2004, che consente anche ai soggetti attuatori di avvalersi delle deroghe alle norme elencate nel medesimo art. 2 della sopra richiamata Ordinanza del Ministro dell’Interno;

7. L’Amministrazione proponente dovrà sottoporre, ove prescritto, il progetto alla procedura di cui alla L.R. n. 40/1998 e s.m.i., ovvero dichiararne l’esclusione, secondo le modalità di cui all’art. 10, comma 4, della medesima legge regionale, quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 4, comma 6, della L.R. n. 40/98 e s.m.i. anzidetta;

8. L’Amministrazione proponente, nel caso di interferenza diretta o indiretta con Siti di Interesse Comunitario (SIC), potrà sottoporre, preventivamente, al Settore Pianificazione Aree Protette, per la procedura di Valutazione di Incidenza, il progetto preliminare.

Tale progetto preliminare dovrà essere accompagnato da una Relazione di Incidenza, redatta secondo l’art. 6 del DPR n. 120 del 12/03/2003 ed i cui contenuti ed indirizzi sono specificati nell’allegato G al DPR n. 357/97. In alternativa, l’Amministrazione proponente dovrà predisporre il progetto definitivo, da sottoporre alle autorizzazioni e pareri, con allegata la Relazione di Incidenza completa dei contenuti sopra specificati;

9. La redazione di perizie suppletive sarà autorizzata solo nei limiti e nei casi previsti dalla Legge n. 109/94 e s.m.i. e, comunque, non dovrà produrre incrementi di spesa a carico della L. n. 208/98 e della L.R. n. 54/75, per cui dovrà, se del caso, essere prevista la copertura dei maggiori oneri con fondi di bilancio dell’Ente attuatore;

10. Per gli interventi finanziati ai sensi della Legge n. 208/98 le spese tecniche di progettazione degli interventi, con esclusione di quelle relative alle fasi di progettazione e coordinamento, prescritte dal D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., dovranno essere ricomprese nella quota di spese generali riconosciute, come contributo ai soggetti attuatori, nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza.

11. Per gli interventi finanziati ai sensi della L.R. n. 54/75, le spese generali, con esclusione di quelle relative alle fasi di progettazione e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i., dovranno essere contenute nella misura massima del 15% dell’importo progettuale dei lavori, così come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 54/75.

12. Per accelerare la realizzazione dei lavori e nel contempo agevolare gli Enti gestori degli interventi, il trasferimento dei fondi, a favore degli Enti attuatori delle opere finanziate ai sensi della Legge n. 208/98, avverrà, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 3 dell’Accordo integrativo, secondo le seguenti modalità:

a) il 30% della somma finanziata sarà erogata in due rate, la prima, pari all’8% dell’importo finanziato, all’atto della concessione del contributo, non appena disposto il primo trasferimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze; la seconda rata, pari al 22% dell’importo finanziato, non appena avvenuto il secondo trasferimento da parte del predetto Ministero;

b) i successivi trasferimenti saranno erogati a seguito della presentazione di stati di avanzamento, non inferiori al 10% dell’importo netto dei lavori, sino al raggiungimento del 90% dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, oneri fiscali compresi e con erogazione della somma restante all’atto della presentazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo e della rendicontazione finale dell’intervento

13. Per quanto attiene le modalità di erogazione del finanziamento concesso ai sensi della L.R. n. 54/75 rimangono invariate le disposizioni di cui alla determinazione dirigenziale della Direzione Difesa del Suolo, Settore Difesa Assetto Idrogeologico, n. 117 del 27/12/2003 ed ogni altra disposizione in essa contenuta.

14. Di dare atto che con successivo atto amministrativo, non appena intervenuto il trasferimento da parte dello Stato delle somme finanziate con la legge n. 208/98 e previste nell’Accordo per le annualità 2003 e 2004, si provvederà all’accantonamento della relativa spesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)