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Bollettino Ufficiale n. 28 del 15 / 07 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2004, n. 15-12668

Legge 19 ottobre 1998 n. 366 recante “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”. Piano regionale dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Modalità e procedure attuative. Integrazione della D.G.R. 42-2048 del 22/01/2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di integrare e aggiornare la D.G.R. n. 42-2048 del 22 gennaio 2001 e di definire le seguenti modalità e procedure attuative per il finanziamento e l’erogazione dei contributi di cui alla Legge 19 ottobre 1998 n. 366, recante “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”:

a) i soggetti beneficiari entro 60 giorni a decorrere della notifica dell’individuazione del proprio progetto tra gli interventi ammessi a finanziamento, devono far pervenire al Settore Viabilità e Impianti Fissi formale conferma e accettazione del finanziamento statale mediante nota a firma del Responsabile del Procedimento, attestante la necessaria copertura finanziaria della quota del 50 per cento del costo dell’opera a carico dell’Ente Locale;

b) il Settore Viabilità e Impianti Fissi, a seguito della trasmissione da parte degli enti locali delle formali conferme e accettazioni di cui alla lettera a), provvede con determinazione dirigenziale alla formale individuazione dei beneficiari e dell’importo del contributo concedibile;

c) entro 180 giorni dalla notifica della determinazione di individuazione degli interventi di cui alla lettera b), gli Enti Locali devono trasmettere al Settore Viabilità e Impianti Fissi il progetto preliminare approvato ai sensi di legge delle opere ammesse a contributo, conforme alle prescrizioni del Regolamento sulle norme tecniche delle piste ciclabili di cui al Decreto Interministeriale 30 novembre 1999 n. 557, unitamente ad un cronoprogramma in cui si definiscono i tempi per la realizzazione dell’opera, e al quadro economico di spesa;

d) l’erogazione del contributo è disposta, a seguito di trasmissione della documentazione prevista alle lettere a) e c) e di istruttoria da parte degli Uffici regionali, con provvedimento dirigenziale in unica soluzione nella misura pari al 100 per cento dell’importo del finanziamento concesso a favore dei soggetti individuati;

e) entro il termine di un anno alla data di erogazione del contributo i soggetti beneficiari devono trasmettere al Settore Viabilità e Impianti Fissi il Verbale di consegna lavori e una dichiarazione del Responsabile del Procedimento che attesti l’effettivo inizio dei lavori, pena la revoca e il recupero del contributo stesso;

f) le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento come definito all’art. 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni”, i cui compiti e funzioni sono definiti all’art. 8 dello stesso D.P.R. 554/99. Le opere devono essere realizzate entro tre anni dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca e il recupero del contributo stesso. Al termine dei lavori il Responsabile del Procedimento deve comunicare al Settore Viabilità e Impianti Fissi l’avvenuta ultimazione degli stessi.

g) entro otto mesi dal termine dei lavori, il Responsabile del Procedimento deve trasmettere il certificato di regolare esecuzione o di collaudo approvato dai competenti organi, e comunicare al Settore regionale Viabilità e Impianti Fissi:

- la conformità dell’opera alla normativa nazionale vigente in materia;

- il quadro economico definitivo delle spese sostenute per la realizzazione della pista ciclabile;

h) in caso di economie rispetto al contributo erogato, a seguito di trasmissione prevista alla lettera g), il Settore Viabilità e Impianti Fissi procederà al recupero delle somme eccedenti;

i) eventuali proroghe alle date di scadenza previste, solo nei casi adeguatamente motivati e dovuti a causa di forza maggiore devono essere autorizzate dal Settore Viabilità e Impianti Fissi;

j) la revoca e l’eventuale recupero del contributo sono disposti con provvedimento del Responsabile del Settore Viabilità ed Impianti Fissi ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639;

k) i fondi revocati e recuperati sono riassegnati per la realizzazione di ulteriori interventi previsti dal piano regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)