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Bollettino Ufficiale n. 28 del 15 / 07 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2004, n. 1-12654

Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza e del Comitato Tecnico Scientifico di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. n. 6/2004 “Politiche regionali integrate in materia di sicurezza”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

A) Osservatorio

- Che l’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza di cui all’art. 4 della L.R. n.6/2004 è composto:

da una struttura flessibile regionale da individuarsi con provvedimento della Giunta Regionale secondo i principi stabiliti dalla L.R. 51/97 e composta da personale regionale di comprovata esperienza, appartenente alle Direzioni di volta in volta coinvolte per il raggiungimento delle finalità previste dall’art. 1 della L.R. 6/2004 , coordinata dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, o da suo delegato, il quale si raccorda con l’Assessore a ciò indicato dal Presidente della Giunta regionale.

Eventuali esperti esterni alla Regione, verranno chiamati a far parte dell’Osservatorio dal Presidente della Giunta Regionale, in ragione delle materie trattate, attraverso l’attivazione di apposite convenzioni nelle quali sarà precisata l’attività richiesta, la durata del contratto, nonché i relativi compensi; tali esperti dovranno possedere requisiti di elevata specializzazione e di comprovata esperienza professionale, scientifica e tecnica.

- Che, con il provvedimento di costituzione della struttura flessibile regionale, ai sensi dell’ art.12 della L.R. 51/97, si provvede all’individuazione di unità di personale da adibire alle funzioni di segreteria.

- Che le spese per l’attività dell’Osservatorio sono imputabili sul cap. 10487 “Spese per il funzionamento dell’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza” del bilancio regionale 2004 al cui accantonamento si provvederà con successivo provvedimento.

B) Comitato tecnico-scientifico

- Che il Comitato Tecnico Scientifico è istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da suo delegato.

- Che i criteri in base ai quali il Presidente della Giunta Regionale procede alla scelta dei sei esperti di cui all’art. 5 comma 1 lettera b della L.R. 6/2004 sono i seguenti:

un esperto effettivo ed uno supplente in materia di politiche sociali, nonché con funzioni di coordinamento con l’Osservatorio, sono scelti dal Presidente della Giunta Regionale;

due esperti effettivi e due supplenti in materia di polizia di sicurezza ed investigativa sono scelti dal Presidente della Giunta Regionale su designazione del Prefetto di Torino;

un esperto effettivo ed uno supplente nell’attività giudiziaria e di polizia giudiziaria sono scelti dal Presidente della Giunta Regionale su designazione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale;

un esperto effettivo e uno supplente in materia di assistenza, sono nominati dal Presidente della Giunta Regionale, quali espressioni del mondo del volontariato;

un esperto effettivo ed uno supplente in materia di polizia locale sono nominati dal Presidente della Giunta Regionale;

- Che i requisiti in base ai quali il Presidente della Giunta Regionale procede alla scelta dei sei esperti di cui all’art. 5 comma 1 lettera b della L.R. 6/2004 sono i seguenti:

comprovata e qualificata competenza professionale e scientifica, nonché esperienza maturata nei cinque anni precedenti la nomina nell’esercizio delle specifiche funzioni nelle materie indicate all’art. 5 comma 1 lettera b della L.R. 6/2004.

-Che i componenti del Comitato durano in carica 5 anni;

- Di individuare i soggetti che possono essere invitati alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico in base alle specifiche esigenze tematiche tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

Enti Locali ed Istituzionali, Associazioni sindacali, di categoria e del no - profit , gruppi di volontariato, Ordini ed Organizzazioni professionali.

- che il Comitato si avvale della segreteria di cui alla lettera A.

- Che le spese per l’attività del Comitato sono imputabili sul cap. 10485 “Spese per il funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico sulla Sicurezza” del bilancio regionale 2004 al cui accantonamento si provvederà con successivo provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)